Merita di essere segnalata la recente sentenza Rogalski c. Polonia (ricorso n. 5420/2016) emessa dalla Corte europea dei diritti umani (Corte EDU), Sez. 1^, il 23 marzo 2023 (consultabile a questo link nella versione in lingua inglese, unica disponibile).
Nella classificazione ufficiale della Corte il caso rientra nell’ambito dell’art. 10 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) ed è identificato dai seguenti TAG: sanzione disciplinare ingiustificata a carico di un avvocato a causa di un comportamento non etico per avere denunciato la commissione di un reato da parte di un pubblico ministero in assenza di un’appropriata base di fatto, moderazione, proporzionalità e cautela; mancanza di una motivazione pertinente e sufficiente della decisione adottata dal giudice disciplinare; ancata motivazione da parte dei tribunali disciplinari per decisione; margine di apprezzamento oltrepassato.
Il ricorso alla Corte era stato presentato da un avvocato polacco che aveva assistito un cliente in un procedimento fondato sull’ipotesi che costui fosse stato vittima della contraffazione di contratti.
Le sue richieste di prova non erano state tuttavia prese in considerazione e il procedimento era stato frettolosamente interrotto sul presupposto dell’inesistenza di adeguate tracce del reato ipotizzato.
L’avvocato, convinto che l’unica spiegazione plausibile dell’anomala conduzione dell’indagine fosse la corruzione del pubblico ministero che ne aveva la responsabilità, su mandato del cliente aveva presentato una denuncia a suo carico.
Il Procuratore distrettuale di Varsavia non aveva tuttavia inteso aprire un’indagine su tale denuncia, affermando che era priva di prove a sostegno. Tale decisione non era stata impugnata.
Di seguito, il Procuratore regionale di Varsavia aveva trasmesso la denuncia al Consiglio regionale dell’Ordine degli avvocati della stessa città perché valutasse se il denunciante aveva violato le regole etiche dell’avvocatura.
Il procedimento disciplinare conseguentemente avviato a carico del ricorrente si era concluso con l’irrogazione a suo carico di una sanzione pecuniaria e con la sua sospensione per un anno dall’esercizio della professione.
L’avvocato sanzionato si è quindi rivolto alla Corte EDU lamentando la violazione in suo danno dell’art. 10, § 2, CEDU, a norma del quale l’esercizio della libertà di espressione può essere sottoposto alle sole formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
La Corte EDU ha accolto il ricorso, avendo effettivamente riscontrato una violazione dell’invocato art. 10.
I giudici europei dei diritti umani hanno ritenuto infatti che la sanzione disciplinare subita dal ricorrente fosse stata irrogata dall’Ordine degli avvocati di Varsavia in assenza di prove sull’intento calunnioso dell’interessato nei confronti del PM titolare dell’indagine e, per di più, senza tener conto che l’esposto era stato presentato dall’avvocato su mandato del cliente e sulla base di informazioni fornitegli da quest’ultimo sicché non gli si poteva addebitare la loro eventuale falsità.
I giudici hanno ugualmente sottolineato che la denuncia presentata dal ricorrente non era completamente priva di elementi indizianti e che la Procura adita sarebbe stata tenuta a svolgere gli opportuni accertamenti piuttosto che archiviarla dopo solo otto giorni dalla sua presentazione.
Hanno infine valorizzato la sproporzione in eccesso della risposta sanzionatoria, sulla base dei rilevanti danni economici e di immagine subiti dal ricorrente in conseguenza della sospensione di durata annuale.
