Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 15156/2023, udienza del 23 novembre 2022, prosegue l’impegno di aggiornamento interpretativo dell’istituto del controllo giudiziario volontario regolato dall’art. 34-bis, d. lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
Vicenda giudiziaria
Una SRL ha chiesto al competente Tribunale di essere ammessa al controllo giudiziario, ai sensi del comma 6 del citato art. 34-bis.
Respinta la sua domanda, ha fatto appello alla Corte territoriale che ha confermato il provvedimento di primo grado.
Ha fatto quindi ricorso per cassazione.
Decisione della Corte di cassazione
…Compiti del tribunale delle misure di prevenzione
Il collegio ha considerato anzitutto necessario mettere a fuoco la funzione generale del tribunale delle misure di prevenzione chiarendo che a tale organo spetta l’adozione – nelle diverse forme previste dalle disposizioni regolatrici – di provvedimenti tesi all’accertamento (momento cognitivo) ed al contrasto (momento dispositivo) di diverse situazioni di fatto correlate alla pericolosità sociale.
…Accertamento della pericolosità
Il collegio si è di seguito soffermato sulla pericolosità, attribuendole il peso di elemento essenziale della misura di prevenzione.
L’apprezzamento della pericolosità (attuale o pregressa) – afferma il collegio – è l’in se della misura di prevenzione.
La pericolosità è in primis considerata come condizione soggettiva, inerente alla persona fisica (Decreto Legislativo n. 159, articoli 1 e 4), lì dove le condotte pregresse tenute da un determinato individuo siano “inquadrabili” in una delle ipotesi tipiche (previste dalla legge e costituzionalmente valide perché rispondenti al parametro della tassatività descrittiva, come affermato nella decisione num. 24 del 2019 Corte Cost.) e possano in tal senso essere poste a base di una prognosi di pericolosità soggettiva attuale.
Ma la pericolosità è anche inquadrata come una forma di relazione tra una o più condotte individuali (contra legem) ed i beni patrimoniali riferibili ad un soggetto, o nel senso della avvenuta accumulazione, in forza delle ricadute di condotte vietate, di beni in capo al soggetto pericoloso (con neutralizzazione di simile relazione attraverso le tradizionali misure del sequestro e della confisca) o nel senso della strumentalizzazione di realtà economico/aziendali a fini di incremento o mantenimento di una condizione di potere ed influenza “di mercato” riconducibile alle finalità perseguite da gruppi criminali organizzati (in particolare di stampo mafioso, nel cui ambito la proiezione economica dell’agire rappresenta una delle finalità tipizzate nella previsione incriminatrice di cui all’articolo 416-bis cod. pen.).
…Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende come strumenti alternativi al binomio sequestro/confisca
Le necessità di contrasto alla pericolosità economica, in un sistema giuridico che ricollega le limitazioni di diritti (costituzionalmente protetti) ad una base legale appropriata ed a momenti cognitivi giurisdizionali, hanno dunque condotto il legislatore del 2017 (L. n. 161) ad incrementare, in sede di misure di prevenzione, la potenzialità applicativa degli strumenti rappresentati – in campo patrimoniale – dalla amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche (articolo 34) e del controllo giudiziario delle aziende (articolo 34-bis), visti come modalità di intervento potenzialmente alternativo rispetto all’ordinario binomio sequestro/confisca dei beni del soggetto portatore di pericolosità.
In tal senso, va ribadito che le disposizioni contenute del Codice antimafia vanno lette insieme in quanto rappresentano – nelle intenzioni del legislatore – un sistema con pretese di omogeneità, basato sulla necessità di diversificazione della risposta giudiziaria prevenzionale al fenomeno della “contaminazione” dell’attività di impresa da parte della criminalità organizzata.
…La verifica consentita dall’art. 20 del Codice antimafia della relazione esistente tra persona e beni organizzati in azienda
La conferma della volontà del legislatore di creare forme di intervento diversificate – sulla base di valutazioni relative alla preliminare qualificazione del tipo di relazione intercorsa tra l’ente imprenditoriale, i suoi gestori ed il gruppo criminale – si ricava dal testo dell’art. 20 del Codice antimafia .
In sede di proposta di sequestro – il che presuppone l’individuazione, da parte del soggetto pubblico proponente, di un soggetto portatore di pericolosità e di una relazione tra tale soggetto e uno o più beni – il Tribunale può ritenere sussistenti non già i presupposti tipici della misura richiesta (disponibilità dei beni in capo al portatore di pericolosità + sproporzione con il reddito di costui o relazione diretta tra attività illecita e beni sub specie frutto o reimpiego) ma, in alternativa, proprio quelli della amministrazione giudiziaria (articolo 34) o del controllo giudiziario delle aziende (articolo 34 bis), in tal senso ” conformando ex officio” l’esito della richiesta. Da ciò non soltanto si desume che le misure alternative della amministrazione o del controllo risultano affidate al prudente apprezzamento del giudice di prevenzione investito da una domanda di sequestro, ma soprattutto che lo sforzo richiesto al Tribunale della Prevenzione è quello di realizzare – sia pure in prima approssimazione – una calibrata qualificazione della “relazione” intercorrente tra i beni in questione ed il soggetto indicato come portatore di pericolosità tipica.
A tal fine, lì dove non ci si trovi in presenza di una relazione definibile in termini di avvenuto investimento da parte del soggetto pericoloso (del profitto delle condotte illecite nei beni) o di una strumentalizzazione funzionale di una azienda al fine di consentire l’esercizio di attività economica da parte del soggetto appartenente al gruppo criminale (casi tipici di adozione del sequestro in vista della confisca) risulta possibile applicare le misure della amministrazione o del controllo, con graduazione della intensità dell’intervento giudiziario, in chiave di potenziale “recupero” dell’ente economico ad una diversa condizione operativa, ove si sia constatata l’esistenza:
a) di una coartazione di volontà o di una agevolazione stabile (non propriamente dolosa e/o frutto della coartazione) realizzata dall’azienda verso persone portatrici di pericolosità qualificata (qui va disposta l’amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili per lo svolgimento dell’attività economica, ai sensi dell’articolo 34, con modalità gestionali affini a quelle del sequestro tipico);
b) di un semplice pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa (l’agevolazione è occasionale, dunque non perdurante’) con applicazione in tal caso del controllo giudiziario di cui all’articolo 34 bis, consistente in una sorta di vigilanza prescrittiva’, nelle forme e con le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione (obblighi di comunicazione di determinate attività o, in alternativa, nomina di un amministratore giudiziario con funzioni controllo ed eventuali prescrizioni).
Dunque la qualificazione preliminare della relazione esistente tra persona e beni organizzati in azienda determina la scelta della tipologia di misura in funzione, essenzialmente, dei diversi scopi assegnati dal legislatore alle medesime.
È evidente, infatti, che mentre l’amministrazione ed il controllo mirano essenzialmente – ad un ripristino funzionale dell’attività di impresa – una volta ridotta l’ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità – il sequestro deriva da una constatazione di pericolosità del soggetto che gestisce l’attività economica e mira alla recisione del nesso tra persona pericolosa e beni.
Ed è anche necessario evidenziare che una volta adottate le misure del controllo o della amministrazione giudiziaria il Tribunale della Prevenzione, anche in esito alle verifiche disposte nel corso di tali misure, può mutare la prima qualificazione e transitare in una tipologia prevenzionale diversa, adottando la misura più adeguata.
…Caratteristiche specifiche del controllo delle aziende su domanda
Ciò posto, la particolare misura di prevenzione del controllo delle aziende “su domanda” ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 6, Codice antimafia realizza – in tale ambito – una ulteriore sottopartizione con caratteri peculiari.
In presenza di un primo accertamento, a fini amministrativi, del “tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa” (articolo 84, Codice antimafia), è data all’impresa (che pure contesta il fondamento fattuale della interdittiva) la possibilità di adottare un percorso emendativo ricorrendo all’applicazione del controllo giudiziario su domanda.
Si configura in tal modo una alternativa rappresentata dalla “consegna” dell’impresa al Tribunale delle misure di prevenzione, il che comporta l’applicazione di penetranti strumenti di controllo della gestione, di verifica dei flussi di finanziamento, di comunicazione di situazioni di fatto rilevanti, nonche’ con eventuale obbligo di adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa (secondo il modello normativo di cui all’articolo 34-bis, comma 2, lettera b, unico applicabile al controllo volontario).
In simile contesto, va anche detto che non appare conforme al complessivo assetto legale dell’istituto ritenere che il controllo giudiziario su richiesta si configuri come un beneficio per il solo effetto legale di sospensione delle inibizioni derivanti dalla informazione antimafia interdittiva, trattandosi di una “alternativa ” che realizza un diverso assetto di interessi (rispetto alla mera inibizione all’esercizio di determinate attività economiche) e che mira a recuperare, ove possibile, i profili di competitività non inquinata della realtà aziendale ed a favorire un intervento del Tribunale della prevenzione asseverato da migliori conoscenze delle condizioni operative della singola impresa.
…Ragioni ostative all’accoglimento della domanda di controllo volontario
Da quanto sinora detto deriva che ad essere ostativa all’accoglimento della domanda di controllo volontario è, da un lato, la constatazione (da parte del Tribunale della prevenzione) della esistenza di una condizione di agevolazione “perdurante” dell’impresa a vantaggio di realtà organizzate, inquadrabili come realtà associative di stampo mafioso, se ed in quanto tale condizione – al momento della domanda di ammissione – renda negativa la prognosi di riallineamento dell’impresa a condizioni operative di legalità e competitività.
Al contempo, è ostativa all’ammissione la constatazione di assenza della relazione (anche pregressa) tra azienda ed organizzazione criminale esterna.
Tale assetto interpretativo deriva dai contenuti espressi dalla Sezioni Unite nella decisione Ricchiuto del 2019 (sent. n. 46898/2019), secondo cui la verifica della condizione di fatto in cui si trova l’impresa richiedente va realizzata (sulla base delle fonti di conoscenza già emerse o allegate dalle parti in sede di udienza camerale) essenzialmente in chiave prognostica, nel senso della utilità o meno dello strumento oggetto di richiesta.
Ed invero la citata decisione Sez. U Ricchiuto così precisa la direzione della verifica giurisdizionale: (..) “con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario, tale accertamento – e in ciò la motivazione della citata sentenza n. 29487 della Prima Sezione promuove prospettive non del tutto sovrapponibili alle conclusioni qui prese- non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare l’presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. La peculiarità dell’accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta (..)”.
…Autonoma valutazione del tribunale delle misure di prevenzione e suoi presupposti
È evidente pertanto che dopo le precisazioni espresse dalle Sezioni Unite di questa Corte nel citato arresto, la valutazione “autonoma” del Tribunale della prevenzione ai fini di cui all’articolo 34 bis comma 6, pur basandosi sui contenuti della informazione prefettizia (e su eventuali allegazioni di parte) deve necessariamente individuare i presupposti fattuali cui l’articolo 34 bis comma 1 ancora l’applicazione dell’istituto: a) l’esistenza di una relazione tra l’impresa ed i soggetti portatori di pericolosità qualificata; b) l’occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l’attività dei secondi; c) la prognosi favorevole in termini di efficacia del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose.
In tale momento la “giurisdizionalità piena” del sistema della prevenzione esclude peraltro che il Tribunale possa considerare – sul punto della esistenza o meno della relazione sub a – intangibili le valutazioni espresse dall’organo di prevenzione amministrativa, fermo restando che la decisione emessa in sede di prevenzione (in tal caso reiettiva) non tocca l’esistenza della informazione interdittiva prefettizia.
Vero è che in alcune pronunzie di legittimità – che hanno ritenuto ammissibile la domanda di controllo anche nelle ipotesi in cui secondo il Tribunale della prevenzione non vi era alcuna agevolazione – il provvedimento amministrativo rappresenterebbe un substrato intangibile della domanda dell’impresa (in tale direzione Sez. VI n. 30168 del 7.7.2021;) ma tale opzione interpretativa non appare, secondo il Collegio, in linea con i contenuti di Sez. U Ricchiuto, finendo con imporre l’applicazione di una misura di prevenzione (il controllo giudiziario) anche nelle ipotesi in cui l’autorità giurisdizionale – nel suo proprio momento cognitivo – non ravvisi la primaria condizione fattuale del pericolo di condizionamento dell’attività di impresa.
