Avvocati e la clava dell’illecito disciplinare a forma libera: “Chi tra voi è senza peccato scagli la pietra per primo” (di Riccardo Radi)

Recentemente il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che in materia di illecito disciplinare non vige il principio di stretta tipicità, proprio del diritto penale.

Pertanto, l’illecito disciplinare è a forma libera o “atipico” poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti, anche della vita privata, non ne consentono una individuazione dettagliata e quindi rientrano nella violazione dei doveri di probità, dignità e decoro.

Il principio è stato indicato nella sentenza numero 245 del 15 dicembre 2022, pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale Forense l’1° maggio 2023 (a questo link).

Quindi, il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa.

Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

Capite bene che l’assoluta indeterminatezza e genericità della norma di chiusura espone ciascuno di noi ad un ipotetico procedimento disciplinare perché la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, anche nella vita privata richiamano il monito del Vangelo secondo Giovanni: “Chi tra voi è senza peccato scagli la pietra per primo”.