Recentemente il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che in materia di illecito disciplinare non vige il principio di stretta tipicità, proprio del diritto penale.
Pertanto, l’illecito disciplinare è a forma libera o “atipico” poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti, anche della vita privata, non ne consentono una individuazione dettagliata e quindi rientrano nella violazione dei doveri di probità, dignità e decoro.
Il principio è stato indicato nella sentenza numero 245 del 15 dicembre 2022, pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale Forense l’1° maggio 2023 (a questo link).
Quindi, il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa.
Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
Capite bene che l’assoluta indeterminatezza e genericità della norma di chiusura espone ciascuno di noi ad un ipotetico procedimento disciplinare perché la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, anche nella vita privata richiamano il monito del Vangelo secondo Giovanni: “Chi tra voi è senza peccato scagli la pietra per primo”.
