Segnaliamo la proposta di legge (allegata alla fine del post) “Modifica all’articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l’esclusione dell’applicazione della pena su richiesta nei procedimenti per delitti sessuali in danno di minori”, che mira ad aggiornare l’articolo 444 c.p.p. prevedendo l’inclusione delle nuove fattispecie di reato introdotte in seguito alla ratifica della Convenzione di Lanzarote tra i reati per i quali è precluso il patteggiamento.
I dati del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) indicano che due milioni di bambini sono utilizzati ogni anno nell’industria del sesso; nella rete internet sono veicolate più di un milione di immagini di bambini abusati e di questi solo 20.000 sono stati identificati, mentre gli altri sono ancora anonimi e probabilmente continueranno a subire abusi.
A questa piaga sociale si tenta, attraverso la Convenzione di Lanzarote, di dare una risposta con la previsione dei nuovi reati di adescamento di minori per scopi sessuali e di pedofilia e pedopornografia culturale, che comprendono condotte poste in essere anche con i mezzi di comunicazione tecnologicamente più avanzati.
Posta la fondamentale importanza della ratifica della citata Convenzione, e della conseguente introduzione nel codice penale delle nuove tipologie di reato, a un esame più attento del complesso delle norme attinenti i reati in danno dei minori nel nostro sistema penale risultano esistenti ancora alcune lacune.
Questo avviene certamente con riferimento all’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, cosiddetto «patteggiamento».
L’articolo 444 del codice di procedura penale che ne disciplina l’applicazione reca, al comma 1-bis, le fattispecie di reato escluse dalla procedura speciale, tra cui figurano i reati in danno di minori, ma non in modo esaustivo.
Mentre, infatti, la possibilità di accedere al patteggiamento è espressamente esclusa per i delitti concernenti la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di ingente quantità di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni, la condotta di produzione o di commercio dello stesso materiale, il turismo sessuale e la violenza sessuale, individuale e di gruppo, anche con l’aggravante che sia stata compiuta in danno di minori, non sono ancora state aggiunte le nuove fattispecie di reato introdotte in seguito alla ratifica della Convenzione di Lanzarote.
La proposta di legge numero 958 mira, quindi, a integrare l’elenco dei reati ai quali non può essere applicato il patteggiamento affinché siano compresi tutti i reati afferenti alla violazione della sfera sessuale del minore.
Si propone, dunque, l’inserimento, dei seguenti reati: corruzione di minorenne, adescamento di minorenne, che comprende anche l’adescamento compiuto tramite la rete internet, così come indicato nella Convenzione di Lanzarote, e quello configurato dall’assistere a esibizioni o a spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, anch’esso introdotto in forza del recepimento della citata Convenzione; inoltre si estende il divieto di accedere al patteggiamento nei casi di cessione di materiale pedopornografico anche non di ingente quantità.
La tutela dei bambini e degli adolescenti deve, oggi più che mai, essere uno degli obiettivi primari della nostra società e con la presente proposta di legge si intende realizzare un ulteriore passo in questa direzione.
Il testo della proposta:
