Vi ricordate la vicenda del Tribunale di Roma dell’avviso all’indagato di far a meno del difensore di ufficio per evitare di pagarlo?
Ebbene, il caso fatto emergere da Terzultima Fermata (a questo primo link per la prima notizia e a questo secondo link per il suo sviluppo) ha avuto il suggello del Ministro Nordio, che nel rispondere all’interrogazione numero 4-00256 presentata al Senato ha permesso di chiarire che non era l’iniziativa di un singolo magistrato bensì la decisione ragionata dell’ufficio Gip di Roma che si preoccupava di “tutelare” la persona indagata “dal rischio di subire i costi derivanti dalla corresponsione dell’onorario al difensore di ufficio nominato dall’autorità giudiziaria”.
Il Ministro Nordio conferma che “l’avviso” della discordia “è stato successivamente espunto dai modelli in uso presso la sezione GIP del Tribunale di Roma e non sarà più da questa utilizzato in futuro”.
Leggiamo dal fascicolo n. 13 del Senato del 29 marzo 2023:
Risposta. – Secondo quanto emerge dalla nota estesa in data 13 marzo 2013 dalla sezione GIP del Tribunale di Roma, si è appreso che il modello di decreto di fissazione dell’udienza camerale in seguito alla presentazione di opposizione alla richiesta di archiviazione in uso presso tale sezione e menzionato nell’atto di sindacato ispettivo conteneva questa dicitura: “avvisa la persona indagata che, se è suo diritto non partecipare all’udienza come sopra fissata, è doveroso per legge per il giudice in relazione alla stessa, ove non dia mandato a un Difensore di fiducia, nominare e citare per l’udienza (come viene fatto con il presente atto) un Difensore di ufficio che per legge (art. 31 disp. att. cpp) ha diritto di chiedere una retribuzione alla persona indagata che ha difeso e per la quale sia comparso all’udienza sopra indicata. La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all’udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del giudice senza trovarsi nella condizione di dovere retribuire il Difensore di ufficio, contatti quindi il Difensore di ufficio come sopra nominatole e lo inviti espressamente e formalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata o Racc. AR. o in altro documentato modo, a non comparire all’udienza fissata e in generale a non svolgere alcuna attività difensiva”.
Siffatto avviso era contenuto esclusivamente nel decreto di fissazione dell’udienza camerale in seguito alla presentazione di opposizione alla richiesta di archiviazione e non riguardava le altre tipologie di udienza e in particolare l’udienza preliminare.
Il modello di decreto di fissazione era riferito, quindi, ad un’udienza camerale nella quale la presenza del difensore e delle parti è eventuale in quanto l’art. 127, comma 3, del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso di fissazione nonché i difensori siano sentiti solo se compaiono.
La ratio dell’avviso riportato era quella di tutelare la persona indagata, che non volesse comparire all’udienza camerale e non intendesse svolgere alcuna difesa attiva, né personalmente né tramite difesa tecnica, nei casi di manifesta infondatezza della notizia di reato, per la quale la parte pubblica avesse già chiesto l’archiviazione, dal rischio di subire i costi derivanti dalla corresponsione dell’onorario al difensore di ufficio nominato dall’autorità giudiziaria (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di denunce seriali, tutte egualmente temerarie, presentate nei confronti della medesima persona). L’avviso, pertanto, si riferiva ai casi, non infrequenti nella pratica giudiziaria, di presentazione di opposizione alla richiesta di archiviazione nell’ambito di procedimento penali originatisi da una denuncia manifestamente infondata o pretestuosa, che espone comunque l’indagato al rischio (moltiplicato in caso di denunce seriali) di affrontare i costi della difesa di ufficio, non avendo egli alcun potere di evitare la fissazione dell’udienza camerale e la conseguente nomina di un difensore di ufficio da parte dell’autorità giudiziaria in caso di presentazione di opposizione alla richiesta di archiviazione non ritenuta inammissibile dal giudice. Radicalmente assente era invece l’intenzione da parte dei magistrati della sezione GIP di ledere o di comprimere il diritto di difesa dell’indagato o di sminuire in alcun modo l’importanza e l’insostituibilità del ruolo del difensore.
In ogni caso l’avviso in questione, in ragione dell’equivoco verificatosi e tenuto conto delle osservazioni provenienti dal mondo forense, è stato successivamente espunto dai modelli in uso presso la sezione GIP del Tribunale di Roma e non sarà più da questa utilizzato in futuro.
Legislatura 19ª – Risposta ad interrogazione scritta n. 4-00256 (senato.it)
