Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 17840/2023, udienza del 16 gennaio 2023, chiarisce il concetto di quasi flagranza.
La difesa del ricorrente ha contestato l’ordinanza di convalida del suo arresto, sostenendo la sua illegittimità in quanto emessa in mancanza del necessario requisito della flagranza, essendo la polizia giudiziaria intervenuta quasi tre ore dopo la consumazione del reato e solo sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa.
Il collegio decidente ha ritenuto fondato motivo affermando l’illegittimità dell’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la
quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sezioni unite, n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice, Rv. 267591; Sez. 1^, n. 43394 del 03/10/2014, Rv. 260527; Sez. 5, n. 8366 del 20/01/2016, Rv. 266166).
L’ordinanza impugnata è stata conseguentemente annullata senza rinvio.
