Le misure cautelari emesse nell’anno 2021: 1/10 non dovevano essere emesse e 198 sono “distonie” (di Riccardo Radi)

In attesa che vengano pubblicati i dati della Relazione sull’applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per l’anno 2022 (allegata alla fine del post), che dovrebbero essere pubblicati entro il 31 gennaio ma sono in forte ritardo, come anticipato da Terzultima Fermata (a questo link).

Segnaliamo l’interessante lettura degli ultimi dati pubblicati che si riferiscono all’anno 2021 allegati in calce al contributo.

La legge 16 aprile 2015, n. 47, all’articolo 15, prevede che “il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”.

Con l’articolo 1, comma 37, della legge 23 giugno 2012, n. 103, ad integrazione della disposizione di legge sopra citata, si è esteso l’obbligo di informativa ricomprendendovi anche “i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi”.

Proprio in tema di riparazione per ingiusta detenzione appare istruttiva la lettura del numero delle ordinanze di accoglimento della domanda di riparazione “per illegittimità dell’ordinanza cautelare” ai sensi dell’art. 314 co. 2 c.p.p..

In pratica, il monitoraggio elenca le misure cautelari che non dovevano essere emesse e che con linguaggio tecnico-giuridico vengono definite le “distonie nella valutazione delle condizioni di legge per l’adozione delle misure cautelari restrittive, pur nel rigoroso rispetto delle prerogative del vaglio discrezionale del giudice del cautelare sulla gravità indiziaria – suscettibile di modificazione nella fase cautelare – e sulle esigenze social-preventive nel caso concreto”.

Le ordinanze di riconoscimento di ingiusta detenzione, acquisite dalle autorità giudiziarie competenti non più soggette ad impugnazione relative all’anno 2021 sono state classificate avuto riguardo alle “ragioni di accoglimento delle domande”, secondo il dettato dell’art. 314 c.p.p., distinguendo:

– casi di indennizzo da “sentenza (di proscioglimento) irrevocabile” (art. 314, co. 1, c.p.p.);

– casi di indennizzo “da illegittimità dell’ordinanza cautelare” (art. 314, co. 2, c.p.p.).

Quanto alla prima tipologia di ordinanze, si è effettuata un’ulteriore distinzione tra i casi in cui le “sentenze di proscioglimento irrevocabile” sono state emesse in primo grado (GUP/Tribunale/Corte di Assise) ed i casi in cui l’assoluzione dell’imputato è stata pronunciata a seguito di impugnazione in grado di appello (sentenze di assoluzione in riforma della condanna in primo grado) o, ancora, in sede di legittimità (sentenze di annullamento della condanna in grado di appello).

Ciò al fine verificare il grado di “tenuta” delle misure limitative della libertà personale che, pur disposte e mantenute legittimamente, si sono poi rivelate ex post “ingiuste”, a seguito della sentenza di proscioglimento nel merito dell’imputato.

Con riferimento, poi, alle ordinanze di accoglimento della domanda di riparazione “per illegittimità dell’ordinanza cautelare” ai sensi dell’art. 314 co. 2 c.p.p., queste sono state complessivamente 198  e sono state divise in tre categorie sotto indicate:

a) le ipotesi in cui l’ordinanza applicativa della misura cautelare personale sia stata annullata dal tribunale del riesame sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base del provvedimento genetico, sia quanto ai gravi indizi sia alle esigenze cautelari, ovvero i casi di non convalida dell’arresto o del fermo da parte del GIP, per il numero di 148;

b) le ipotesi in cui l’annullamento della misura da parte del tribunale del riesame sia derivato dalla sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione, anche a seguito delle indicazioni fornite dal soggetto ristretto, per il numero di 25;

c) le ipotesi di provvedimenti irrevocabili di condanna del soggetto sottoposto nel corso del processo a misura cautelare che non doveva essere “mantenuta”, oggettivamente affini alle prime due secondo la previsione dell’art. 314, co. 2 c.p.p. (in cui pure la detenzione diviene “ingiusta” ex post), rilevabili in fase di esecuzione allorquando intervengano provvedimenti rideterminativi o riduttivi della pena, per il numero di 26.

Lo schema riassuntivo del dato rilevato per l’anno 2021, secondo la descritta ripartizione contenutistica delle ordinanze di accoglimento irrevocabili è consultabile a pagina 30 della relazione.

La classifica poco lusinghiera vede Reggio Calabria, Napoli e Catanzaro distanziare gli altri.