Avvocati: il procedimento disciplinare è attivabile anche su esposto anonimo (di Riccardo Radi)

L’avvocato può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche sulla base di un esposto anonimo, il principio è indicato nella massima pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale Forense il 28 aprile 2023 in relazione alla decisione n. 242 del 3 dicembre 2022 (consultabile a questo link).

Quindi anche sulla base di una lettera o segnalazione anonima un avvocato può essere sottoposto ad un procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare non tiene conto del principio previsto dall’articolo 333 comma 3 del codice di procedura penale che prevede: “Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240”.

Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che: “Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima”.

Sul punto, per costante giurisprudenza, eventuali violazioni procedimentali possono comportare l’annullamento della decisione disciplinare soltanto ove comportino una lesione del diritto di difesa (si veda tra le tante CNF sent. 197 del 5 novembre 2021).

Nel caso di specie non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, come ampiamente si può dedurre dalla puntuale ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente stesso nell’atto di impugnazione. Infine, e ad abundantiam, sarebbe del tutto irrilevante la circostanza che la notizia di illecito fosse venuta a conoscenza dell’Avv. P. nella sua veste di iscritto all’ordine e non di Presidente del COA, in quanto l’azione disciplinare può essere avviata dal COA anche sulla base di semplici informazioni.

Anche in altra sentenza, CNF sent. n. 75 del 15 aprile 2021, si è ribadito il principio che la fonte può essere anonima: “La circostanza per cui l’esponente pur firmando l’esposto abbia chiesto di rimanere anonimo risulta del tutto irrilevante nel caso di specie. Il potere-dovere di procedere disciplinarmente, difatti, non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima.

Soltanto laddove l’anonimato renda di fatto impossibile ottenere chiarimenti sull’esposto, né sia possibile l’approfondimento istruttorio d’ufficio, è legittima l’archiviazione del procedimento stesso in base al principio di presunzione di non colpevolezza” (si veda a titolo esemplificativo C.N.F., sent. n. 114 del 15 luglio 2020 già citata).