La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 17558 del 27 aprile 2023 ha stabilito che l’uso di qualunque forma di violenza fisica o psicologica a scopi educativi esula dal perimetro applicativo dell’articolo 571 c.p. per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità del minore, soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti.
La Suprema Corte ha sottolineato che l’uso della violenza fisica e psicologica non può perseguirsi quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice (Cassazione sezione 6 n. 4904 del 18 marzo 1996, Rv 205033).
Nel caso di specie il padre in almeno 4 occasioni aveva picchiato e sottoposto a violenze psicologiche (chiudere in orario notturno il figlio fuori dal terrazzo) il figlio minore adducendo la motivazione del suo scarso rendimento scolastico.
La cassazione ha ribadito che alla luce della linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo, che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore (Cassazione sezione 6, n. 13145 del 3 marzo 2022, rv 283110).
Alla luce di tali considerazioni la sentenza deve essere annullata e il giudice di rinvio dovrà valutare se alla luce della contestazione e delle risultanze dibattimentali, le condotte ascrivibili all’imputato presentino le connotazioni, in chiave di intensità e di abitualità tali da integrare il reato di maltrattamenti.
