La rinuncia consapevole ad un diritto può portare ad una condanna senza il contraddittorio sulla prova posta a base del giudizio di responsabilità.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 22/2022 ha stabilito che le dichiarazioni predibattimentali acquisite con il consenso delle parti, sono utilizzabili come base esclusiva e determinante dell’accertamento di responsabilità.
La cassazione ha esaminato la questione del consenso all’acquisizione di dichiarazioni predibattimentali che hanno comportato la condanna dell’imputato.
La Suprema Corte ha stabilito che le dichiarazioni predibattimentali acquisite con il consenso delle parti possono costituire base “esclusiva e determinante” dell’accertamento di responsabilità, a prescindere dall’osservanza delle “adeguate garanzie procedurali” indicate dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania in relazione all’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e alla compatibilità delle dichiarazioni con i dati di contesto, in quanto tale acquisizione scaturisce dalla rinuncia delle parti al diritto di esaminare un testimone, che è consentita dall’art. 6 Conv. EDU, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, alle sole condizioni che risulti consapevole, informata e inequivocabile, sia assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza e non si palesi in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo.
La cassazione premette che secondo costante orientamento giurisprudenziale, le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono – conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della Conv. EDU- fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep.- 2011, D.F., Rv. 250199 – 01).
La portata del principio è stata successivamente precisata da Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148 – 01, nel senso che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, caso Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, caso Schatschaachwili c/ Germania, la base “esclusiva e determinante” dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di “adeguate garanzie procedurali”, individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata.
La cassazione ritiene che i predetti limiti non operano nei casi in cui – come nella specie – ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità siano state valorizzate essenzialmente dichiarazioni predibattimentali, in quanto tali sottratte alla disamina dibattimentale in contraddittorio, ma acquisite soltanto in parte ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., per accertata irripetibilità, ed in altra parte con il consenso espresso dell’imputato.
A ciò – nel silenzio del codice di rito sul punto – induce il rilievo che, secondo la giurisprudenza europea, le garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 Conv. EDU sono, a determinate condizioni, rinunciabili.
Secondo la giurisprudenza convenzionale, in particolare, né il testo né lo spirito dell’art. 6 Conv. EDU impediscono ad una persona di rinunciare spontaneamente (in sua discrezione, in tutto od in parte), in maniera espressa o tacita, alle garanzie di un giusto processo (Corte EDU, 30/11/2000, caso Kwiatkowska c. Italia – dec.), ma la rinuncia può, tuttavia, essere considerata convenzionalmente valida ed efficace soltanto se (Corte EDU, Grande Camera, 25/02/1992, caso Pfeifer e Plankl c. Austria, § 37; Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, caso Hermi c. Italia, § 73; Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2015, caso Dvorski c. Croazia, § 100): – risulti inequivocabile; – sia assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza; – non risulti in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo.
Si afferma, in particolare, che la “rinuncia consapevole ed intelligente ad un diritto non deve essere esplicita, ma deve essere volontaria” (Corte EDU, Grande Camera, 18/12/2018, caso Murtazaliyeva c. Russia, §§ 117 s.).
Inoltre, prima di ritenere che un imputato abbia implicitamente rinunciato ad un diritto importante, rientrante tra quelli riconosciutigli dall’art. 6, occorre verificare se egli sia stato ragionevolmente in grado di prevedere le conseguenze del comportamento tenuto (Corte EDU, 09/09/2003, caso Jones c. Regno Unito – dec. -; conformi, Corte EDU, Grande Camera, casi Hermi c. Italia cit., § 74).
A questa condizioni, viene ritenuta possibile anche la rinuncia al diritto di esaminare un testimone (Corte EDU, Grande Camera, Caso Murtazaliyeva c. Russia CIT., § 118); peraltro, tale diritto rientra tra quelle garanzie, necessariamente implicate dalla nozione di «giusto processo» e, pertanto, poste a garanzia dell’effettività delle ulteriori garanzie enunciate dall’art. 6, cui è riconosciuta natura di diritto fondamentale, in relazione alle quali opera una «protezione speciale» che si concretizza nella necessità che la rinuncia sia consapevole ed informata (Corte EDU, Grande Camera, caso Dvorski c. Croazia cit., § 101; Corte EDU, Sez. 1, 24/09/2009, caso Pishchalnikov c. Russia, § 77-79).
Nel caso in esame, può ritenersi che la rinuncia al predetto diritto, esplicitamente desumibile dalla prestazione del consenso all’acquisizione di dichiarazioni accusatorie predibattimentali rese di O. G., ulteriori rispetto a quelle del figlio R.B., nelle more deceduto, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., oltre che inequivocabile e non in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo, sia stata assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza (consistenti nella possibilità di determinarsi liberamente e senza coercizioni alla prestazione del predetto consenso, nonché nella facoltà di far esaminare in contraddittorio gli ulteriori testimoni di accusa, pur se in ordine ad aspetti accessori della vicenda), nonché necessariamente consapevole ed informata, perché resa con l’ausilio di un difensore.
