Crocesegno: il difensore non può autenticarlo (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n.17508/2023, udienza del 29 novembre 2022, chiarisce che il difensore non è legittimato ad autenticare il segno di croce apposto dal suo assistito.

Ciò perché si tratta di un semplice elemento grafico che nell’uso comune è associato ad una persona che non sa scrivere.

Il crocesegno non ha dunque la capacità di identificare il suo autore e, in quanto tale, non può essere considerato un equipollente della sottoscrizione.

Ne deriva l’inapplicabilità al caso dell’analfabetismo delle disposizioni dell’art. 110, comma 3, cod. proc. pen., [il riferimento è inteso alla versione previgente alla riforma Cartabia) e dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: la prima attiene infatti alla condizione di chi non può scrivere pre ragioni diverse dall’analfabetismo, la seconda regola il potere riconosciuto al difensore di autenticazione della sottoscrizione e non certo quello di formazione dell’atto di nomina che, nel caso specifico, deve essere necessariamente ricevuto dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato secondo quanto previsto dall’art. 96, comma 2, cod. proc. pen.

In conclusione, la dicitura “è autentica” apposta dal difensore ad un crocesegno è priva di qualsiasi effetto.