Continuazione ritenuta dal giudice della cognizione: inammissibile la revisione in sede esecutiva (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 12788/2023 ha ricordato che in tema di continuazione, il giudice dell’esecuzione non può escludere l’unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili.

La Suprema Corte ha stabilito che il giudice dell’esecuzione non solo non può prescindere dall’accertamento della continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, Rv. 246664), ma non può neanche fondare la ritenuta insussistenza su circostanze di fatto contrarie ai paralleli accertamenti contenuti nella sentenza di cognizione.

L’ordinanza impugnata, invece, – ritiene irrilevante l’accertamento della continuazione tra l’estorsione e l’intestazione fittizia (ritenuta esplicitamente nella sentenza della Corte territoriale, del 22 luglio 2015, irrevocabile in data 2 gennaio 2016); – esclude la continuazione tra l’estorsione e l’usura, ritenendo, contrariamente a quanto accertato nella relativa sentenza di cognizione, che l’estorsione fosse frutto di un’autonoma iniziativa del B., anziché il risultato di un mandato ricevuto dai fratelli.

L’ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente.

Si ricorda che il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, ed altro reato impedisce al giudice dell’esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati in continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in riferimento al reato associativo, Cassazione sezione 1 n. 17881/2017.

In affermazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha precisato che l’efficacia preclusiva del giudicato sull’esclusione della continuazione tra due reati si estende a tutti i reati ad essi, rispettivamente, connessi.