Sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale: non appropriazione indebita ma furto (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 17203 depositata il 26 aprile 2023 ha stabilito che deve configurarsi il furto aggravato e non l’appropriazione indebita in caso di allaccio abusivo al contatore condominiale.

La Suprema Corte ha ritenuto che integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune, dovendosi ritenere che l’energia della quale i singoli condomini possono disporre è l’energia che, transitando attraverso il contatore, serva in concreto le parti comuni o i beni comuni, mentre la condotta variamente realizzata attraverso la quale l’autore riesca a deviare il flusso dell’energia, dopo che essa è transitata dal contatore condominiale, verso gli impianti degli spazi ad uso esclusivo come il proprio appartamento, non si colloca all’interno dell’esercizio del potere dispositivo del quale ciascun condomino è titolare.

L’assenza di autonoma disponibilità del bene, quindi, preclude la possibilità di configurare il fatto come appropriazione indebita, considerato che, in tema di reati contro il patrimonio, ove l’agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene, è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita.

La cassazione premette che esiste un conflitto ermeneutico tra due diverse interpretazioni.

Secondo un primo orientamento, integra il reato di appropriazione indebita la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune (Cassazione sezione 5, n. 57749 del 15 novembre 2017, rv 271989-01; Cassazione sezione 2 n. 13551 del 21 marzo 2002, rv 221836-01).

Per la seconda opzione ermeneutica, invece, integra il furto e  non l’appropriazione indebita – la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi ad uso della propria abitazione di energia elettrica invece destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune (Cassazione sezione 5 numero 17773 del 21 febbraio 2022, Rv 283078-01; Cassazione sezione 5, numero 115 del 7 ottobre 2021 depositata nel 2022 rv 282394-01)

Per tale indirizzo la distinzione tra furto e appropriazione indebita si coglie a seconda che esista o meno un potere di autonoma disponibilità sul bene.

L’energia su cui ciascun condomino ha un autonomo potere di fatto – in presenza del quale la condotta di indebita fruizione per costante giurisprudenza deve essere qualificata come appropriazione indebita e non come furto – è, infatti, soltanto quella che, transitando attraverso il contatore, serve in concreto gli impianti condominiali.

Quando, invece, il condomino (o il conduttore) ponga in essere una condotta che distoglie (devia) il flusso dell’energia che è transitato dal contatore, di guisa che essa alimenti (soltanto) gli apparecchi e gli impianti propri, non esercita il potere dispositivo che anche a lui (come agli altri condomini o conduttori) è attribuito ma compie una sottrazione dell’energia destinata a fini condominiali (e solo entro tali limiti nella disponibilità comune) a beneficio del proprio consumo individuale, che esorbita dai limiti della disponibilità comune dell’energia, la quale può ravvisarsi solo limitatamente al flusso effettivamente utilizzato per alimentare gli impianti comuni.

È opportuno rilevare che in ipotesi quali quella in discorso non ricorre neppure una sottrazione di cose comuni, già prevista dall’abrogato art. 627 cod. pen. (e che oggi integra un illecito civile (ex art. 4, comma 1, lett. b) del d. Igs. n. 7 del 2016, secondo cui: “il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, s’impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore“).

Si è già evidenziato, difatti, come ciascun condomino abbia il potere di disporre dell’energia comune servente gli impianti condominiali nella misura in cui utilizzi tali impianti e nei limiti di tale utilizzo: dunque, l’energia che – nei termini predetti – viene distolta dal singolo condomino, deviandone il flusso a proprio ed esclusivo vantaggio, non è quella rispetto alla quale egli, come gli altri condomini, aveva il detto potere dispositivo.

In conclusione, la Suprema Corte ritiene che l’assenza di autonoma disponibilità del bene preclude, quindi, la possibilità di configurare il fatto come appropriazione indebita, considerato che, in tema di reati contro il patrimonio, ove l’agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (ex multis, Cassazione sezione 4, n. 54014 del 25 ottobre 2018, Rv 274749-01).