Reati di tipo sessuale: ignoranza dell’età della persona offesa, scusabilità dell’errore inevitabile (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 13312/2023 ha stabilito che in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall’art. 602-quater cod. pen. in relazione all’ignoranza inevitabile circa l’età della persona offesa è configurabile solo se l’agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti a scusare elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l’età, provenienti dal minore o da terzi.

In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che l’imputato ha l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi ad uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell’interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori.

Ricordiamo che la L. n. 172 del 2012, art. 4, comma 1, lett. p), colmando una lacuna segnalata dalla dottrina, ha introdotto, nella sezione prima (dei delitti contro la personalità individuale) l’art. 602 quater c.p., per il quale quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Si tratta di una disposizione ripresa dall’art. 539 c.p., abrogato, omologa a quella di cui all’art. 609 sexies c.p., (con l’unica differenza del limite di età che nell’art. 609 sexies è parametrato sulla persona minore degli anni quattordici) e che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3^, n. 46983 del 15/10/2009, Rv. 245416) ha in passato ritenuto, siccome “in malam partem“, insuscettibile di interpretazione analogica e dunque di estensione ad altri reati (nella specie proprio al reato di prostituzione minorile).

Ne consegue che ora la disciplina di cui all’art. 602 quater c.p., è applicabile a tutti i delitti compresi nella sezione 1^, del capo 3^, titolo 12, libro 2^ del codice penale.

È di tutta evidenza infine come il fatto tipico scriminante, ossia l’ignoranza inevitabile nella quale possa incorrere colui al quale il reato è attribuito, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, con la conseguenza che l’ignoranza inevitabile non può, come nel caso di specie, fondarsi soltanto o principalmente sulle dichiarazioni delle vittime di avere un’età superiore a quella effettiva, senza che sia esperita alcuna puntuale verifica circa la veridicità di una tale affermazione, essendo richiesto a chi si appresti al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età un impegno conoscitivo non formale, necessariamente approfondito e scrupoloso, ossia direttamente proporzionale alla presenza dei rilevanti valori in gioco, dovendosi infatti tutelare il libero sviluppo psicofisico dei minori.