Trattativa Stato – mafia: le memorie e la requisitoria della Procura generale della Cassazione (di Vincenzo Giglio)

La rivista Giurisprudenza Penale ha meritoriamente pubblicato (a questo link)  in modo debitamente anonimizzato le due memorie e la requisitoria depositate dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione (di seguito PG) in vista dell’udienza del 27 aprile 2023 nella quale, verosimilmente, il collegio incaricato della sesta sezione penale deciderà i ricorsi dagli imputati e dal PG avverso la sentenza della Corte di assise d’appello di Palermo (dispositivo del 23 settembre 2021, motivazione pubblicata il 5 agosto 2022) a conclusione del secondo grado di giudizio del processo sulla cosiddetta trattativa Stato – mafia.

Evidenzierò di seguito e per sintesi le argomentazioni cruciali contenute nelle due memorie e le richieste contenute nella requisitoria.

I passaggi in corsivo sono tratti letteralmente dai documenti di volta in volta presi in considerazione.

Il simbolo […] inserito tra più passaggi indica la soppressione di passaggi intermedi ritenuti non indispensabili.

Memoria del 22 marzo 2023

…Interesse a ricorrere degli imputati assolti perché il fatto non costituisce reato

Tale interesse deve essere riconosciuto posto che “la sentenza della Corte di assise di appello non ha affatto escluso, ma anzi ha affermato la sussistenza del fatto e la sua attribuzione agli imputati, di tal che risulta evidente che essi hanno un interesse ad ottenere una formula di proscioglimento più favorevole rispetto a quella perché “il fatto non costituisce reato”, certamente sotto il profilo morale – ritenuto rilevante dalla ricordata giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale – ma anche sotto il profilo civilistico e, invero, pure disciplinare“.

…Competenza

Alcuni imputati hanno eccepito il difetto di competenza dell’autorità giudiziaria di Palermo.

La PG non esita ad affermare che “il capo d’imputazione è formulato in modo non del tutto “felice”, protraendosi per diverse pagine e descrivendo dapprima in modo piuttosto generico la strategia in termini di “violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l’omicidio dell’on. Salvo LIMA” e in altre parti con riferimento ad una prosecuzione che avrebbe dovuto portare anche all’omicidio di Imputato Politico 1“.

Aggiunge che nella situazione in esame “si è al di là della “macroscopicità” dell’errore contenuto nel capo d’imputazione, versandosi viceversa in una ipotesi – invero inedita e non affrontata nei precedenti di legittimità sulla connessione – in cui l’ambiguità della prospettazione accusatoria in relazione alla connessione con altri reati (risultando certa solo quella riferita all’omicidio Lima, indicato nella parte preliminare dell’imputazione) implica inevitabilmente un necessario esame delle risultanze degli atti che, come sopra si è detto, si risolve in un giudizio di fatto del giudice di merito, insindacabile nella sede di legittimità ove non motivato in modo non arbitrario“.

Precisa ancora che “D’altro canto, non può neppure dimenticarsi il principio generale secondo cui l’eventuale riferimento ad atti estranei al procedimento implica un corrispondente onere di allegazione della parte che eccepisce l’incompetenza, al fine di attivare i poteri officiosi di acquisizione (perspicua sul punto Cass., Sez. 2, Sentenza n. 29110 del 03/05/2019 – dep. 03/07/2019, Rv. 277493), con la conseguenza che diventa decisiva la questione del soddisfacimento dell’onere di allegazione – invero sussistente anche in relazione agli elementi da cui desumere la pendenza del procedimento che si assume connesso – da cui finiscono per dipendere gli stessi limiti di doverosità del rilievo d’ufficio dell’incompetenza, quando la stessa, determinata dalla connessione, chiami in causa la competenza ex art. 11 c.p.p. Proprio questi ultimi due punti paiono dunque decisivi e meritevoli di un più approfondito esame […] quando come nella specie si faccia riferimento ad atti di altri procedimenti a sostegno dell’eccezione, sussiste (come si è ricordato) un onere di allegazione a carico della parte che eccepisce, che deve essere perimetrato in modo da consentire la verifica giudiziaria. Più precisamente, un tale onere, per essere soddisfatto deve riguardare una precisa indicazione del procedimento che si ritiene rilevante, degli imputati (in modo da consentirne la verifica di identità con quelli del presente procedimento ovvero l’applicazione dei principi stabiliti dalla citata sentenza delle SU n. 53390 del 2017 ) e dei reati rispetto ai quali i magistrati erano parti offese (anche al fine di verificare la presenza di una connessione qualificata con quelli del procedimento in esame), nonché dello stato del relativo processo (ai fini della verifica della sua pendenza al momento del rinvio a giudizio), punti tanto più necessari in considerazione della particolare complessità della storia processuale delle stragi di Via D’Amelio e di Capaci  […]  Proprio la genericità e insufficienza delle allegazioni difensive sulla competenza, ridonda del resto, sulla stessa possibilità di un rilievo d’ufficio anche dell’incompetenza ex art. 11 c.p.p., posto che questa presuppone almeno che gli elementi su cui esso si fonda risultino dagli atti del processo o da allegazioni che ne consentano una certa individuazione, in modo da attivare i poteri officiosi di acquisizione, ciò che certo non può ritenersi verificato se le allegazioni, come nella specie, si limitano a poco più che a mere notizie massmediatiche […] In conclusione, non pare che le parti abbiano fornito al giudice dell’udienza preliminare (e, invero, neppure successivamente) allegazioni sufficienti a consentire allo stesso una compiuta cognizione di una connessione rilevante con procedimenti per le stragi di Capaci e Via D’Amelio (né sulla loro certa individuazione, né sulla loro effettiva pendenza), senza fornire neppure una base sufficiente ad attivare acquisizioni d’ufficio, con la conseguenza che egli ha correttamente determinato la competenza in base al vaglio dell’imputazione che gli era consentito in quella sede, ciò a cui consegue l’applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis. La censura deve dunque reputarsi non fondata”.

…La pretesa violazione del divieto di “bis in idem”

Un imputato ha eccepito la violazione in suo danno del divieto di bis in idem, fondata sulla sua previa condanna definitiva per le stragi di Capaci e di Firenze.

La sua difesa osserva al riguardo che l’accusa contestatagli nel processo sulla trattativa sarebbe nient’altro che una replica delle passate contestazioni, essendo i fatti contestati sovrapponibili o comunque costituendo una parte integrante di quelli già giudicati in via definitiva.

La PG, a conclusione di un’ampia disquisizione sulla differenza tra ne bis in idem sostanziale e processuale, ritiene che “correttamente la Corte territoriale ha escluso, avuto riguardo al capo di imputazione, la violazione del divieto del bis in idem processuale” sembrando “collocarsi nell’alveo dell’insegnamento espresso dal diritto vivente. Se infatti la valutazione sull’identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all’elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all’evento naturalistico e al relativo nesso causale (ancora da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 42630 del 27/04/2022, Rv. 283687 – 01); se, come afferma la Corte Edu nella citata pronuncia Zolotukhin, deve intendersi per fatto «…l’insieme di circostanze di fatto concrete coinvolgono lo stesso imputato e che sono 19 inestricabilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio…» (§ 84); e se – infine – situazioni di “progressione’ o rapporti di “continenza” fra reati non integrano affatto automaticamente una situazione di identità del fatto rilevante ai fini della preclusione di cui all’art. 649 c.p.p. (cfr., sul punto, Sez. 5, n. 28548 del 01/07/2010, Rv. 247895; Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Rv. 261364), non pare allora revocabile in dubbio che: ⎯ anche volendo ammettere la parziale coincidenza di un segmento o quota di condotta (quella relativa alle stragi) con la condotta oggetto di accertamento nel processo che occupa, l’imputazione mossa al [Imputato 1] riguarda in primo luogo una condotta ben più articolata tanto nel tempo e nello spazio, poiché iniziata prima e proseguita anche dopo le stragi e in differente contesto di luogo, quanto nelle concrete modalità di realizzazione (valga il richiamo a tutta la fase della interlocuzione mediata dal [Imputato interm.]); ⎯ distinto è in ogni caso l’effetto storico/naturalistico indicato nella odierna imputazione rispetto a quello derivante dalle condotte già giudicate a carico del ricorrente: qui è una minaccia al Governo finalizzata a perturbarne le determinazioni, effetto che prescinde dalle (o comunque non riposa solo sulle) stragi prima o dopo effettivamente consumate; lì, ovvero negli altri processi già celebrati e definiti, l’effetto storico/naturalistico si identifica nella situazione di concreto pericolo per l’incolumità pubblica determinato dalle specifiche stragi compiute, laddove il potenziale perturbamento della libertà di autodeterminazione dell’autorità di Governo (come affermato dalla CAA) rimane solo adombrato come possibile o probabile movente della violenza stragista; ⎯ in disparte ogni considerazione circa il fatto che la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo e l’applicazione della cd. “Carta di Nizza” non rileva nella specie, posto che la materia del processo in esame non rientra nell’ambito delle competenze dell’Unione europea (cfr. Corte di giustizia, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10). Non pare, in conclusione, erronea in diritto l’affermazione della Corte luogo7 quando osserva che l’odierno ricorrente non è stato condotto a giudizio una seconda volta per la sua partecipazione alle stragi, bensì per un “fatto” differente. Le valutazioni che precedono lasciano evidentemente impregiudicata ogni conclusione (che quest’Ufficio si riserva di formulare all’udienza) sulla legittimità della affermazione, compiuta dai giudici di merito, della responsabilità del ricorrente per il diverso “fatto” storico/naturalistico contestato, in relazione ai motivi di ricorso specificamente proposti sul punto; così come parimenti 20 impregiudicata – e riservata anch’essa alle conclusioni in udienza – rimane ogni valutazione, attinente alla legalità della pena, sul rispetto o meno del “principio di detrazione”, ovvero dell’avvenuta assicurazione, mediante un meccanismo di compensazione, che la complessiva risposta sanzionatoria sia proporzionata alla gravità dei reati complessivamente considerati“.

…L’asserita nullità della sentenza per non essere stato consentito agli imputati [Imputato 1] e [Imputato 2] di partecipare alla udienza in cui è stata raccolta la deposizione del Presidente della Repubblica

Le difese hanno rilevato che la preclusione agli imputati interessati a partecipare, sia pure a distanza, all’udienza istruttoria nella quale si è svolto l’esame del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nonostante l’esplicita richiesta difensiva tempestivamente formulata, ha implicato la violazione del loro diritto di rango costituzionale alla partecipazione al processo che li ha riguardati.

La PG ritiene invece potersi affermare che “nel frangente specifico – ovvero lo svolgimento di una isolata udienza (tra le innumerevoli che hanno contraddistinto l’istruttoria dibattimentale) finalizzata a tale particolare forma di audizione testimoniale, in contraddittorio, del Capo dello Stato – il rispetto del giusto processo e del diritto di difesa sia stato ampiamente assicurato attraverso l’effettivo riconoscimento agli interessati dei vari diritti connessi alla loro assistenza tecnica esercitata dai difensori presenti all’incombente, ivi inclusa la facoltà di far valere, nelle forme e nei tempi previsti e prescritti, ogni difesa ritenuta utile anche in relazione all’atto istruttorio assunto fuori dall’aula di udienza, così come avviene negli altri casi previsti dalla legge; dovendosi escludere in particolare ogni concreta lesione del diritto di far esaminare il testimone chiamato a deporre a quella udienza, di chiamare eventuali testimoni a controdedurre rispetto a quanto dal testimone dichiarato, ovvero ancora di chiedere – sempre in relazione a quanto dichiarato dal testimone – di rendere dichiarazioni spontanee o di essere esaminati“.

…La qualificazione giuridica dei fatti

Taluni imputati hanno dubitato della correttezza dell’imputazione avallata dalla Corte territoriale che ha ritenuto legittima la sussunzione dei fatti oggetto del processo nella fattispecie prevista dall’art. 338 cod. pen. (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) piuttosto che in quella, preferibile nell’opinione dei ricorrenti, prevista dall’art. 289 cod. pen. (Attentato contro organi istituzionali).

La PG, a conclusione di un ponderoso impegno interpretativo, ha chiesto il rigetto di tali motivi di ricorso poiché deve ritenersi che “integri il reato di cui all’art. 338 c.p. (e non quello dell’art. 289 c.p.) la violenza o minaccia “diretta” al Governo, anche non in presenza dell’organo riunito, per condizionarlo nelle funzioni che sono di sua competenza“.

Memoria integrativa del 14 aprile 2023

La pretesa violazione di legge in riferimento alla mancata proroga dei decreti ex art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario

Il difensore di un imputato ha posto  la questione della riconducibilità al Corpo politico od al singolo componente dello stesso dell’attività oggetto di minaccia, deducendo che, se tale attività era solo quella relativa alla mancata proroga dei decreti ex art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario, quest’ultima era di esclusiva competenza del Ministro e non del Governo (organo collegiale che solo può integrare la nozione di Corpo di cui all’art. 338 c.p.), con l’ulteriore conseguenza che la condotta avrebbe al più potuto integrare il reato di cui all’art. 336 c.p., nel frattempo prescritto. Per altro verso, la difesa ha eccepito che la sentenza ritiene questa l’unica richiesta fatta pervenire al Ministro, mentre le altre (che potevano turbare attività rientranti nelle competenze del Governo) secondo la stessa sentenza non furono mai recapitate al Governo, di tal che sarebbe stato configurabile, in riferimento a queste, solo il tentativo ex artt. 56 e 338 c.p., pure prescritto.

La PG ha individuato due nodi essenziali da sciogliere ai fini della risposta da dare a tale motivo: la natura giuridicadei provvedimenti ex art. 41, comma 2, cit., per verificare se essi siano qualificabili in termini di responsabilità politica; in secondo luogo se essi pertengano alla responsabilità politica dell’organo collegiale-Governo, che solo può essere qualificato in termini di “Corpo” come previsto dal citato art. 338 c.p.

Quanto al primo, ha ritenuto indiscutibile la natura di atti amministrativi (e non certo di atti politici) dei decreti ex art. 41. Ha tuttavia sottolineato che “non risulta esaminato il profilo – essenziale invece nel caso di specie – della possibile valenza politicadelle decisioni ministeriali sui decreti ex art. 41-bis, comma 2, cit. quando queste riguardino un numero elevatissimo di decreti, così che il dato quantitativoo il particolare contesto(come avvenuto ad esempio nel noto e recente cd. “caso Cospito”) facciano sì che, per le ripercussioni sulla collettività, nell’opinione pubblica e nelle conseguenze sull’azione complessiva di contrasto a specifiche forme di criminalità, la decisione di applicare o prorogare il regime detentivo speciale assuma valenza politica, nel senso di esprimere una generale scelta di politica criminale“.

Quanto al secondo punto, ha ritenuto che “le decisioni sull’art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario assumano valenza politica, esse impegnano solo la responsabilità politica del Ministro come singolo, ciò in base alle previsioni della legge n. 400 del 1988di “[d]isciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” che articola le attribuzioni dell’organo collegiale rispetto a quelle del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri.

I decreti in parola, infatti, non rientrano nell’elencazione tassativa di cui all’art. 2della legge citata che prevede quali siano gli atti rientranti nelle attribuzioni del Consiglio dei Ministri. Né risulta che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. p)della medesima legge, il Presidente del Consiglio abbia ritenuto opportuna la deliberazione consiliare. Ben avrebbe potuto, infatti, il Ministro informare il Presidente del Consiglio e richiedere al medesimo, per la rilevanza politica generale della decisione eventualmente ritenuto, di impegnare la responsabilità politica del Governo collegialmente inteso ai sensi della disposizione da ultimo citata, ma ciò la sentenza esclude nella ricostruzione del fatto, affermando anzi che il Ministro dell’epoca si guardò dall’avvisare il Presidente del Consiglio e i colleghi di governo sull’iniziativa che andava a intraprendere.

Certamente dal punto di vista normativo, ma anche in via di mero fattonella concretezza dello specifico caso storico in esame, dunque, le sole decisioni sugli oltre 300 decreti ex art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario non possono essere ricondotte alla competenza del Governo costituito in Corpo collegiale.

In conclusione, su questo puntodeve pertanto ritenersi che l’attività di impedimento o turbamento delle sole decisioni relativi ai decreti ex art. 41-bis, comma 2, cit. non possa in alcun modo integrare la fattispecie di cui all’art. 338 c.p., potendo al più integrare la più lieve fattispecie di cui all’art. 336 c.p., quale violenza o minaccia diretta al Ministro, pubblico ufficiale, “per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio“.

La pretesa violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio

Vari imputati hanno lamentato la violazione in loro danno della regola BARD (acronimo dell’espressione anglosassone Beyond any reasonable doubt).

La PG si è affidata sul punto a queste argomentazioni:

  • in primo luogo, deve precisarsi che la violazione della regola di giudizio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, non può costituire uno strumento attraverso il quale ottenere una valutazione di merito;
  • la violazione della regola BARD non può desumersi semplicemente dal lessico utilizzato dal giudice – che può costituire al più un indice significativo di tale violazione – occorrendo viceversa verificare se il giudice di merito abbia nella sostanza ritenuto accertato un determinato fatto, accontentandosi di uno standard probatorio incompatibile con la predetta regola, violandola così effettivamente.

Conclude in questi termini: “Ad avviso di questo Ufficio, occorre ribadire che la valutazione complessiva del quadro probatorio di tipo indiziario deve essere condotta con l’estremo rigore che il criterio di cui all’art. 533 c.p.p. impone: come ricordato in un efficace passaggio motivazionale dalle citate Sezioni Unite Troise del 2018 di questa Corte di legittimità, “la disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio è stata, non a caso, riferita dal legislatore all’esclusivo ambito di applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen., che attiene alla pronuncia di una sentenza di condanna, mentre dall’art. 530 cod. proc. pen., che disciplina il diverso esito assolutorio, non soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne affiora, nella sostanza, uno opposto. Nel comma 2 di tale articolo, infatti, si prevede che il giudice debba pronunciare assoluzione in tutti i casi in cui un dubbio sussiste e non può essere superato, ciò̀ che equivale a descrivere – dalla prospettiva dell’assoluzione – il mancato soddisfacimento della regola del ragionevole dubbio”. Ne consegue che ancora più prudente dovrà farsi il giudizio di concordanza degli elementi indiziari laddove i singoli indizi manifestino carenze di certezza ma anche di valore dimostrativo: tanto più la convergenza sia stata impiegata come fattore di correzione dei deficit di portata dimostrativa dei singoli indizi, tanto meno vi si potrà fare ricorso per rimediare alla loro incertezza. Infine, un’ulteriore premessa – necessaria perché trattasi di argomento utilizzato in sentenza – riguarda la prova logica della ascrivibilità di una condotta ad un soggetto ottenuta mediante l’esclusione, al di là di ogni ragionevole dubbio, della possibilità che la stessa condotta sia stata effettuato da un terzo (la tesi, cioè, del “non può essere stato nessun altro”). Deve ritenersi, infatti, che – come precisato al precedente punto III della presente memoria – la confutazione di spiegazioni alternative di un fatto non possano supplire alla mancanza di prova positiva del fatto medesimo; fermo restando che – potendo l’accertamento positivo del fatto desumersi anche in via indiziaria, secondo i canoni sopra precisati della gravità, precisione e concordanza – l’individuazione delle ipotesi antagoniste e la loro confutazione ben può formare parte integrante della complessiva valutazione della ricorrenza dei canoni suddetti“.

È degno di nota che la PG si limiti ad affermare questi principi senza tuttavia esplicitare contestualmente gli effetti che ne trae riguardo allo specifico motivo di ricorso. Lo fa solo nella requisitoria.

Requisitoria

La PG chiede al collegio decidente che, in parziale accoglimento dei ricorsi degli imputati ricorrenti e della Procura generale presso la Corte di appello di Luogo1, disponga l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla minaccia nei confronti dei Governi Amato e Ciampi, con effetto estensivo anche al non ricorrente [Imputato CC 3], dichiari l’inammissibilità nel resto del ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Luogo1; e rigetti nel resto gli altri ricorsi.

Commento

Si saprà presto la sorte che la Corte di cassazione riterrà di riservare ai ricorsi e se la sua decisione metterà la parola fine ad uno dei processi più travagliati della storia giudiziaria italiana degli ultimi decenni oppure aprirà la strada a nuove puntate.

Nell’attesa, si può solo comunicare l’impressione tratta dalla lettura delle argomentazioni sulle quali ha fatto leva la PG.

Vari passaggi suonano decisamente critici verso la tenuta logica della decisione impugnata e i criteri valutativi utilizzati dall’Assise d’appello di Palermo.

Questi accenni – si badi bene – sembrano mossi non da una convinzione conforme alla tesi accusatoria ma, al contrario, dall’idea che la decisione impugnata non abbia preso le distanze quanto davvero occorreva dalla condanna di primo grado, pur avendola ribaltata.

Al tempo stesso, tuttavia, e per quanto paradossale possa sembrare, la PG sembra particolarmente attenta a non assecondare alcuna critica difensiva che, ove accolta, porterebbe al disfacimento strutturale della teorizzazione del “patto scellerato” tra Stato e antistato.

Una posizione, dunque, votata alla ricerca di un possibile equilibrio che viene individuato essenzialmente nel mantenimento dello stato attuale.

Solo congetture, sia chiaro, ma questo è ciò che pare.