Tenuità del fatto in relazione al comportamento post-delictum: è applicabile retroattivamente (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 17183 depositata il 26 aprile 2023 ha stabilito l’applicabilità dell’articolo 131 bis c.p., in un caso di omissione di soccorso, evidenziando la necessità di considerare la rilevanza della condotta susseguente al reato.

La Suprema Corte premette che la non punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata ridisegnata in senso estensivo con la riforma Cartabia.

In particolare sono state valorizzate le condotte post factum ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa.

L’articolo 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150 è intervenuto, con tecnica novellistica, in seno all’art. 131-bis cod. pen., ed è, come rilevato dalla cassazione sezione 6 del 27 gennaio 2023, n.m., una generale estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione (art. 131-bis, comma primo, cod. pen.), quindi indipendentemente dal massimo edittale.

La cassazione ribadisce che assume rilievo la condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa (art. 131-bis, comma primo, cod. pen.), finora preclusa (sul punto vedi Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, Rv. 278555-01; conf. Sez. 3, n. 893, del 28/06/2017, Rv. 272249-01, depositata nel 2018).

La cassazione aveva sempre escluso la rilevanza delle condotte post delictum, da ultimo cassazione sezione 4 con la sentenza numero 20038, depositata il 24 maggio 2022 ha annullato la sentenza di merito che aveva riconosciuta l’applicabilità dell’articolo 131 bis c.p. sulla base:”dell’immediata confessione dell’imputato e la sollecita definizione del risarcimento del danno” comportamenti successivi al reato.

In suddetta sentenza la Suprema Corte ribadisce che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall’agente post delictum, atteso che la norma di cui all’art. 131- bis cod. pen. correla l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità: “della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato” (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555)”.

Ora il comportamento post-delictum deve essere considerato e rientrando tra le novità favorevoli all’imputato, trattandosi di un istituto sostanziale di favor rei, è pacifica l’applicabilità dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis, comma 1, cod. pen. a nuove figure delittuose ricavabili quoad poenam ha senz’altro effetto retroattivo relativamente ai procedimenti (e processi) pendenti per reati commessi prima dell’entrata in vigore della novella.

Inoltre come evidenziato dalla Relazione su novità normativa della Corte di cassazione Ufficio del massimario del 7 novembre 2022: “Del pari, in quanto “servente” rispetto ad una norma di diritto sostanziale, si applica retroattivamente ai procedimenti in corso anche il nuovo parametro di valutazione della tenuità dell’offesa alla luce della condotta susseguente al reato, il quale – va precisato – acquista rilievo, nella disciplina estintiva dell’art. 131-bis cod. pen., non come autosufficiente indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell’ambito di un complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l’esiguità del danno o del pericolo”.

Con riguardo ai processi pendenti in cassazione, si evidenzia che recentemente la sezione 4 con la sentenza n. 39474 del 19 ottobre 2022 ha stabilito il principio della possibilità di applicare in sede di legittimità senza rinvio l’articolo 131-bis c.p.

La Massima: “La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis Cp, può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali

Si deve osservare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., può essere rilevata nel giudizio di legittimità, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall’art. 620 lett. I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271).