Relazione del Massimario in tema di orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (di Riccardo Radi)

Terzultima Fermata pubblica in calce al post la Relazione del Massimario in tema di orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione all’articolo 73 comma 5 d.p.R. 309/1990 n. 309.

Introdotto nell’ordinamento dal legislatore del 1990 – quasi come un “diversivo” resosi necessario per compensare la fragilità di un sistema non sempre capace di distinguere il lecito dall’illecito, come una valvola di sfogo indispensabile per riequilibrare la risposta sanzionatoria, sottraendo dall’applicazione di pene draconiane «quella cifra di criminalità minore di cui si è persa – o, come è stato paventato, non è mai esistita – traccia nel diritto penale  positivo», il fatto di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato trasformato dal d.l. 24/12/2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/02/2014, n. 10, da circostanza attenuante ad effetto speciale ad ipotesi autonoma di reato, divenendo fondamentale strumento di “riequilibrio” e “riproporzionamento” del sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti in relazione a casi concreti nei quali, per la complessiva non gravità della condotta, il principio di offensività verrebbe sostanzialmente “tradito” applicando le più severe pene previste per le ipotesi diverse dal comma 5 dello stesso art. 73 T.U. stupefacenti.

Per effetto dell’ulteriore novella introdotta dalla legge 16/05/2014, n. 79, il testo attualmente vigente della disposizione in oggetto è il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329»: i rapporti tra le tre diverse previsioni incriminatrici contenute nell’art. 73 T.U. stup. vanno, dunque, ricostruiti in termini di specialità unilaterale e di concorso solo apparente tra norme, poiché, attraverso la nuova formulazione del quinto comma, la particolare categoria dei fatti di lieve entità è stata sottratta dal campo di applicazione delle norme incriminatrici di cui al primo ed al quarto comma del medesimo articolo.

La norma, come ridisegnata dal legislatore del 2014, prevede per tutti i fatti di lieve entità un’unica cornice edittale, indifferente al tipo di sostanza stupefacente prodotta o trafficata, senza riproporre la dicotomia tra le diverse droghe che connota le ipotesi-base che essa stessa richiama: dunque, un fatto di lieve entità manifestatosi in un’unica azione che abbia avuto contestualmente ad oggetto droghe “leggere” e droghe “pesanti”, integra un unico reato, e non una pluralità di reati in concorso tra loro, essendosi in presenza di condotta che ha offeso beni tutelati in maniera omogenea dalla norma incriminatrice; il principio ha, da ultimo, trovato conferma nella nota sentenza Murolo, con la quale le Sezioni unite hanno statuito il seguente principio di diritto: “L’articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 – così come riformulato dal decreto-legge 20/03/2014, n. 36 (conv. con modificazioni dalla legge 16/05/2014, n. 79) – prevede un’unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l’oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro”.

SOMMARIO:

1. Inquadramento normativo. – 2. I caratteri del fatto di lieve entità: mezzi, modalità e circostanze dell’azione. – 2.1. Qualità delle sostanze. – 2.2. Quantità delle sostanze. – 3. L’analisi della giurisprudenza di legittimità dell’anno 2022: premessa. – 4. I casi nei quali è stata riconosciuta l’ipotesi lieve, e quelli nei quali la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio. – 5. I casi nei quali è stata esclusa l’ipotesi lieve. A) Cocaina. – 5.1. B) Eroina. – 5.1.1. (segue) B) Eroina, anno 2021. – 5.2. C) Hashish. – 5.3. D) Marijuana. – 5.4. E) Coltivazione di cannabis. – 5.5. F) Condotta relativa a più sostanze stupefacenti. – 6. Una visione d’insieme dei dati quali-quantitativi e degli altri parametri valorizzati dai giudici di legittimità. – 7. Considerazioni conclusive. – 7.1. Necessità di una valutazione unitaria dei diversi parametri. – 7.2. Mezzi, modalità e circostanze dell’azione: individuazione dei soli elementi che consentano di ritenere – o di escludere – il piccolo spaccio. – 7.3. Qualità delle sostanze: imprescindibilità dei dati relativi al principio attivo, salvi i casi di piccolo spaccio “da strada”. – 7.4. Quantità delle sostanze: limitata possibilità di predeterminare soglie quantitative.

Buona lettura.