La prova scientifica e la discovery preventiva (di Riccardo Radi)

La riforma Cartabia prevede una discovery preventiva, relativa agli elaborati dei periti e dei consulenti tecnici di parte, al fine di assicurare che il confronto dialettico tra le parti nella fase di assunzione della prova scientifica, connotata da un elevato grado di complessità, avvenga su basi di conoscenza adeguate e sia maggiormente proficuo.

L’articolo 501 (commi 1-bis e 1-ter) cod. proc. pen. impone ora a carico del perito, che sia stato autorizzato al deposito di relazione scritta ai sensi dell’art. 227 cod. proc. pen., l’obbligo di provvedere a tale incombente, presso la cancelleria, almeno sette giorni prima rispetto alla udienza in cui avrà luogo l’esame; analogo termine è assegnato per il deposito della relazione del consulente tecnico di parte.

Al tribunale di Roma in questa fase si richiede il deposito sia cartaceo e sia su supporto informatico.

Evidenziamo che il termine fissato per i cosiddetti testimoni esperti ha natura ordinatoria, non essendo correlate alla sua inosservanza – sia in forma di omesso, che di tardivo deposito – conseguenze sanzionatorie.

Sul punto, la modifica riflette il principio per cui, in tema di prova tecnico – scientifica, il contraddittorio va garantito in tutte le fasi della sua formazione ed assume una configurazione più complessa di quella del semplice diritto al controesame che connota la prova dichiarativa, inverandosi nel costante confronto tra tecnico d’ufficio e consulenti di parte, che deve essere tutelato a cominciare dalla fase del conferimento dell’incarico, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, fino alla esposizione in contradditorio dibattimentale dei pareri.

La riforma Cartabia nulla ha modificato in tema di disciplina delle letture consentite in dibattimento ed ha ribadito la perdurante operatività, in tale ambito, della “disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione”, il decreto attuativo ha stabilito che la facoltà di periti e consulenti di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni (con possibilità di richiederne l’acquisizione) sia estesa alle relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, così da dar vita, come detto, ad una più efficace cross examination, e soprattutto, così da evitare differimenti (per consentire l’esame degli altrui elaborati e la formulazione di controdeduzioni).

Tale meccanismo acquisitivo non comporta alcuna “cartolarizzazione” della prova scientifica e non elide la necessità dell’esame, essendosi espressamente confermato che, ai fini dell’utilizzabilità degli elaborati, resta invariata la disciplina in tema di letture e di indicazioni sostitutive dettata dall’art. 511 cod. proc. pen.; ciò in piena coerenza con il principio di oralità, trattandosi pur sempre di mezzi di prova tesi ad orientare il giudicante con l’apporto di conoscenze specialistiche.