Una recente sentenza della cassazione ci permette di focalizzare l’attenzione sul reato di frode e depistaggio nel processo penale e la sua configurabilità anche nel caso di condotta commessa al fine di impedire un’indagine in un procedimento penale non ancora iniziato.
La frode in processo penale e depistaggio è un reato proprio dell’attività del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all’alterazione dei dati che compongono l’indagine, o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali il pubblico agente sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante.
La sentenza che segnaliamo è della cassazione sezione 6 numero 7572/2023 Rv 284269-01 che ha stabilito: “Nel delitto di depistaggio materiale, la condotta depistante commessa, al fine di impedire un’indagine o un processo penale, mediante la immutazione del corpo di reato o la formazione di un falso documento, può riguardare anche un procedimento penale ancora da iniziarsi, purché sia idonea ad ingenerare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l’accertamento della verità processuale”.
Nella giurisprudenza di legittimità si è chiarito, in generale, che il delitto di depistaggio materiale postula, sul piano oggettivo, l’esistenza di un nesso tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito, non essendo però necessario che il pubblico ufficiale sia stato incaricato di specifici accertamenti rispetto a reati (in questo senso Sez. 6, n. 34271 del 27/04/2022, Rv. 283727).
Tuttavia, dalla lettera della norma incriminatrice si evince che per la sussistenza del reato in esame non è richiesto espressamente che il depistaggio riguardi una indagine o un procedimento penale già “in corso“: di talché è ragionevole ritenere che mentre le condotte di “ostacolo” o di “sviamento” non possono che riguardare un procedimento penale già avviato, quella di “impedire” – anche mediante la immutazione di un oggetto (nel caso di specie, mediante la sostituzione di quello che era stato indicato come il potenziale corpo di reato del peculato) o la formazione di un falso documento – ben possa riguardare anche un procedimento penale ancora da avviare, ovviamente a condizione che le condotte siano idonee a generare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l’accertamento della verità processuale (in questo senso Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, Rv. 279601-02).
Della correttezza di tale impostazione si ha conferma all’esito dell’esegesi dell’art. 374 cod. pen., cui l’art. 375 cod. pen. si riconnette, che disciplina la fattispecie di frode processuale, la cui disposizione precisa che, a differenza della frode in un procedimento civile o amministrativo configurabile solamente se il procedimento è «in corso», nel caso di procedimento penale il reato di frode processuale (che può essere commesso da «chiunque») sussiste anche «anteriormente ad esso»: distinzione che non è espressamente riproposta nel testo dell’art. 375 cod. pen., perché per il reato proprio di depistaggio non vi era necessità di operare quella distinzione rispetto a procedimenti di natura diversa da quello penale, nel quale la formula di legge è molta ampia;, e non vi è ragione per assegnare alla relativa norma una portata applicativa più angusta rispetto a quella riconosciuta alla norma dell’art. 374 dello stesso codice.
Sicché mentre è ragionevole ritenere che, in pendenza di indagini già avviate o di un procedimento penale pendente, occorra sempre l’esistenza di una correlazione funzionale tra la funzioni svolte dall’agente e le specifiche investigazioni in corso (cui fa significativamente riferimento, in una peculiare fattispecie, la sentenza Sez. 6, n. 24557 del 30/03/2017, non massimata, richiamata nel ricorso oggi in esame), tale requisito non è indispensabile laddove – come nel caso di specie è accaduto – la condotta ‘depistante’ sia posta in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio in occasione dell’esercizio delle funzioni di quell’ufficio o di quel servizio, sia pur anteriormente all’avvio delle indagini ovvero prima della formale apertura di un procedimento penale.
Ed è indubbio che l’immutazione materiale di un bene asseritamente smarrito preso in consegna dall’agente di polizia nell’esercizio delle funzioni e la connessa redazione da parte del prevenuto di verbali contenenti mendaci attestazioni circa i tempi e le modalità di un inesistente casuale rinvenimento di quel bene, sono condotte che, pur non collegabili funzionalmente ad indagini o ad un procedimento penale già in corso, sono comunque correlabili funzionalmente ai compiti assegnati a quel pubblico ufficiale.
