Intercettazioni telefoniche, contenuto e interlocutori: per la Cassazione le trascrizioni e la perizia fonica sono inutili, basta la deposizione testimoniale della p.g. (di Riccardo Radi)

Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina – cassetta o supporto digitale, che l’art. 271, comma 1, c.p.p., non richiama la previsione dell’art. 268, comma 7, c.p.p., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 c.p.p.

Questo è l’incipit della sentenza della cassazione sezione 1 n. 41632 del 3 maggio 2019: eppure ritenere che il contenuto delle intercettazioni possa essere provato con la testimonianza della polizia giudiziaria è una pericolosa deriva perché foriera di errori giudiziari.

Abbiamo fatto una breve ricerca giurisprudenziale e purtroppo sono numerose le sentenze che di fatto escludono che le trascrizioni delle intercettazioni siano una cosa seria e, soprattutto, indispensabile. Siamo passati dalla convinzione che bastano un paio di cuffie alla affermazione che è sufficiente la deposizione di chi ha ascoltato le intercettazioni.

La cassazione dimentica il monito di un grande: “i ricordi deperiscono fisiologicamente e quando uno stimolo li rianimi, non sono più gli stessi; l’ambiente influisce sull’operazione con un referent power i cui incantesimi talvolta stravolgono l’esito giudiziario”. (F. CORDERO, Procedura penale, Giuffrè)

Purtroppo, sono molteplici le sentenze in cui si stabilisce che in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale (Sez. 3 n. 32507 del 28/10/2021, Rv. 282696) e che la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile, giacché la sanzione processuale dell’inutilizzabilità discende da espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 cod. proc. pen. (inutilizzabilità generali), ovvero da una specifica previsione – che nel caso non è rinvenibile nell’ordinamento – della sanzione in relazione a un’acquisizione difforme dai modelli legali (inutilizzabilità speciali) (cfr. Sez. 6, n. 402 del 12/10/1998 Rv. 213328).

Tali principi invero possono essere invocati sempre che le attività di captazione siano state comunque legittimamente espletate e ritualmente autorizzate.

In tema di intercettazionitelefoniche ed ambientali, qualora l’attività captativa sia stata effettuata sulla base di un decreto dichiarato nullo, sono inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali con cui sia stato ricostruito il contenuto delle conversazioni irritualmente intercettate.

Cassazione sezione 5, Sentenza n. 34736 depositata il 20 settembre 2022, principio confermato: Sez. 6, n. 4136 del 1996, Rv. 203820-01, Sez.4, n. 34807 del 02/07/2010, Rv. 248089 – 01 Sez.6, n. 31739 del 22/05/2003, Rv.226202 -01; Sez. 3, n.2507 del 28/10/2021 Rv. 282696.

La trascrizione delle conversazioni intercettate, infatti, comporta una mera attività ricognitiva e non l’acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico, tanto che il richiamo contenuto nell’art. implica 268 c.p.p., comma 7 a “forme, modi e garanzie” previste per la perizia opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell’intervento della difesa rispetto all’attività trascrittiva (in tal senso Sez.6, n. 2732/09 del 06/11/2008, Rv. 242582-01; Sez. 2, n. 15814 del 30/01/2019, Rv. 276542-01).

Infine deve comunque essere ribadito il principio generale che gli elementi contenuti nelle intercettazioni possono essere provati anche mediante deposizione testimoniale, atteso che la prova è costituita dai files-audio (cfr. Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Rv. 277139-01; Sez. 6, n. 46007 del 06/07/2018, Rv. 274280-01) dai quali possono essere rilevati gli elementi necessari alla ricostruzione delle comunicazioni come intercorse tra gli utenti. Cassazione sezione 3 n. 4759/2020.

Questo è il quadro in materia di intercettazioni e trascrizioni secondo la Cassazione.

È palpabile la banalizzazione della materia senza considerare minimamente le mille implicazioni presenti nelle trascrizioni di conversazioni: rumori di sottofondo, l’influenza del contesto (la lettura preventiva dei brogliacci), l’uso di termini dialettali o le conversazioni tra alloglotti ove parlare di “mera trasposizione” e di “operazioni di carattere materiale” senza che ci sia bisogno di “alcun contributo scientifico” è imbarazzante.

La questione dei criteri linguistici da seguire nella trascrizione di una intercettazione, oppure la necessità di conoscere quali siano gli elementi indicativi della suggestività di una domanda ed infine, quali siano i protocolli scientifici da impiegare per garantire una procedura di valutazione conforme ai risultati trascrittivi delle registrazioni sia nell’ambito di identificazione del parlatore e sia nell’ambito delle semplici trascrizioni di conversazioni, per citare alcune tematiche, sembrano non interessare alla Suprema Corte e tantomeno ai giudici di merito.

Quindi si continua nel massimare che: “in materia di intercettazioni il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica in caso di contestazione della identificazione delle persone colloquianti, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (in tal senso cfr. Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900-01). Né risulta necessario rinnovare l’istruttoria per acquisire gli atti di polizia giudiziaria dai quali tale identificazione risulti, considerato che l’ufficiale di polizia giudiziaria che ebbe a coordinare le indagini (Maresciallo C.) e gli altri ufficiali di polizia giudiziaria hanno deposto quali testimoni dell’esito delle attività di intercettazione ed altre attività investigative, come dettagliatamente indicato nella sentenza di primo grado, di talché tali acquisizioni risultano superflue, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello che ha sottolineato come il primo giudice abbia analizzato gli specifici elementi di conferma dell’esattezza dell’identificazione per ciascun imputato”. Cassazione sezione 3 numero 4759/2021, Cassazione sezione 4 n. 97/2023.

Il compianto Andrea Paoloni, patriarca della fonetica forense, scomparso nel 2015 diceva: “La confusione regna sovrana: nei tribunali si vedono ipotesi di lavoro ridicole”. Oggi ancora di più se si ritiene di sostituire le trascrizioni delle intercettazioni con i ricordi della polizia giudiziaria.