L’avvocato non è mai in ferie: la riduzione dei termini feriali da 45 giorni a 30 non ha tenuto conto che quel mese e mezzo non era un “prolungamento delle ferie” quanto piuttosto un periodo indispensabile per la preparazione di atti e udienze in scadenza a ridosso del 15 settembre.
Questa semplice constatazione non è stata mai tenuta in considerazione al momento della modifica dei termini feriali disposta con la legge 10 novembre 2014, n. 162, che ne ha modificato la durata rendendo la sospensione più breve a partire dal 2015.
Siamo stati i primi a dare la notizia della proposta di legge a firma della deputata Varchi ed altri di FDI: di “Modifica all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali” (a questo link).
Oggi informiamo che la proposta di legge per riportare “vacanze” per gli avvocati a 45 giorni registra un passo in avanti ed è stata assegnata alla Commissione Giustizia in sede referente.
La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto di natura processuale che prevede l’esclusione dei giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali.
Fatti salvi alcuni casi specificamente previsti dalla legge, per effetto della sospensione feriale, il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere per trentuno giorni e riprende soltanto dal 1° settembre; di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa.
Se invece il termine ha inizio durante il periodo di sospensione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, lo stesso inizia a decorrere alla fine di detto periodo.
In passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1° agosto al 15 settembre, ma il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ne ha modificato la durata rendendo la sospensione più breve a partire dal 2015.
La finalità che ha ispirato la previsione della sospensione feriale dei termini è quella di garantire le parti durante il periodo estivo, tradizionalmente di vacanza, in applicazione del più generale diritto di difesa.
Con la riduzione del periodo di sospensione da quarantacinque a trenta giorni, tale finalità è stata contemperata con quella di smaltire il contenzioso arretrato anche attraverso la contestuale riduzione del periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato) prevista dal nuovo articolo 8-bis della legge 2 aprile 1979, n. 97, contestualmente introdotto dal citato decreto-legge n. 132 del 2014.
In realtà, quella che viene indebitamente chiamata “la chiusura delle aule giudiziarie”, secondo quanto emerge dai lavori preparatori alla legge n. 742 del 1969, era nata con lo scopo di consentire ad avvocati e procuratori un intervallo di effettivo riposo nel periodo feriale.
La sospensione dei termini processuali non è quindi necessariamente connessa con le ferie dei magistrati.
Il Governo Renzi, peraltro, ha ritenuto che ridurre il periodo di sospensione feriale dei termini processuali potesse servire a soddisfare la primaria esigenza della celerità della giustizia, dimenticando però che, di fatto, la sospensione non impedisce ai magistrati di scrivere sentenze e di adottare altri provvedimenti, oltre che di occuparsi dei procedimenti d’urgenza.
Un “risparmio” di quindici giorni all’anno non ha minimamente ridotto i tempi di un giudizio che in media ha una durata di cinque anni.
Vi è di più. Il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza n. 2719 del 29 aprile 2019), respingendo il ricorso di alcuni magistrati contro la riduzione a trenta giorni del periodo di sospensione feriale, ha richiesto un intervento del Consiglio superiore della magistratura (CSM) per ripristinare “un periodo di ferie autentiche, effettive e non già nominali” con specifico riferimento al cosiddetto “periodo cuscinetto”, che all’interno degli uffici giudiziari viene utilizzato per assicurare ai magistrati l’effettivo godimento del periodo feriale.
Il CSM, ritenendo di dover rideterminare tale periodo, all’esito della seduta del 22 maggio 2019, ha deliberato l’adozione di misure organizzative urgenti in materia di ferie dei magistrati, disponendo che non potranno essere fissate udienze ordinarie dal 15 luglio al 7 settembre, destinando tale periodo solo agli affari “urgenti ed indifferibili”.
Anche questa volta i veri penalizzati sono stati gli avvocati, per ridurre i tempi della giustizia occorre ben altro.
Con la proposta di legge (allegata alla fine del post) si intende riportare il periodo di sospensione feriale dei termini processuali agli originari quarantacinque giorni al fine di accordare ai professionisti forensi un periodo utile sia a fini di riposo che di preparazione e studio per la ripresa post-feriale.
