Il Ministro Nordio e la sua iniziativa disciplinare nella vicenda giudiziaria di Artem Uss (di Vincenzo Giglio)

Premessa

Si apprende dai media (a questo link per il reportage del quotidiano Il Sole 24 ore) che il Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio ha compiuto i primi passi per la verifica di possibili illeciti disciplinari in relazione alla condotta dei giudici della Corte d’appello di Milano che hanno concesso al cittadino russo Artem Uss la misura degli arresti domiciliari con apposizione del braccialetto elettronico (a questo link di La7, per il video dell’informativa di Nordio alla Camera).

Giova ricordare che Uss, imprenditore e figlio dell’oligarca Aleksandr Uss, era stato arrestato a Malpensa il 17 ottobre 2022 in esecuzione di una mandato di cattura internazionale di fonte USA in quanto indagato dalla Procura di Brooklyn per numerose e gravi ipotesi di reato tra le quali spicca il contrabbando verso la Russia di tecnologie militari (componenti di sistemi missilistici, radar e satelliti) sviluppate da aziende statunitensi.

Sempre dai media si apprende che le ipotesi da cui è partito il Guardasigilli nell’esercizio delle sue prerogative in materia disciplinare sono nel senso che la decisione dei giudici milanesi sarebbe stata il frutto di una grave e inescusabile negligenza e in aggiunta sarebbe stata motivata in modo gravemente carente.

L’iniziativa di Nordio è stata vivacemente censurata da più parti: spiccano le critiche dell’ANM (oltre che di singole correnti al suo interno) che la considera “Una grave invasione di campo nella sfera di competenza della giurisdizione, con inaccettabile intromissione sul sindacato interpretativo delle norme e sulla valutazione degli elementi di fatto sottesi alla decisione, che non possono essere oggetto di azione disciplinare, se non a costo di minare in radice l’autonomia e l’indipendenza dei giudici” e dell’Ordine degli avvocati di Milano che ha espresso “vicinanza alla magistratura milanese e piena condivisione della proclamata difesa dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici, quali valori costituzionali ineludibili“.

Il quadro normativo

Un’opinione consapevole sull’iniziativa del Ministro Nordio presuppone un confronto con la normativa che ne costituisce il presupposto.

Essa è contenuta nell’Ordinamento disciplinare dei magistrati (d. lgs. n. 109/2006).

Le disposizioni più rilevanti sono contenute nell’art. 2 il quale disciplina gli illeciti disciplinari compiuti nell’esercizio delle funzioni (cosiddetti illeciti funzionali).

Tale norma, come ben si comprende, è stata il frutto di un serrato confronto tra la politica e la magistratura alla ricerca del migliore equilibrio possibile tra il doveroso rispetto dell’autonomia ed indipendenza dell’ordine giudiziario e la necessità, altrettanto ineludibile, di sanzionare comportamenti magistratuali scorretti.

Si comprende altrettanto bene che la frizione tra i due interessi e la possibilità di uno sconfinamento dell’Esecutivo nella sfera di esclusiva spettanza giudiziaria diventano massime allorché l’illecito funzionale riguardi l’attività giurisdizionale in senso stretto.

Le ipotesi astrattamente invocabili nel caso di specie, anche alla luce delle dichiarazioni del Ministro (il quale ha parlato di “grave e inescusabile negligenza” e di “cinque righe di motivazione“), sono contenute nel comma 1, lettere g) ed l), del citato art. 2.

La lettera g) considera illecito disciplinare funzionale “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile“.

La lettera l) considera ugualmente illecito disciplinare “l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge“.

Residuerebbe per la verità anche la lettera h) che considera illecito “il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile ma pare francamente improbabile che il Ministro abbia inteso imputare ai giudici milanesi di non avere nemmeno compreso i fatti sottoposti al loro giudizio.

C’è infine un’ulteriore disposizione che potrebbe avere un’importanza decisiva ed è quella contenuta nel comma 2 del citato art. 2, secondo la quale “Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) ed ff), l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale non dà mai luogo a responsabilità disciplinare“.

Si tratta di una norma di chiusura il cui evidente scopo, a tutela del principio della separazione dei poteri, è impedire che l’esercizio dell’azione disciplinare possa riguardare l’attività interpretativa in quanto tale come sarebbe, ad esempio, se si procedesse disciplinarmente nei confronti di un giudice per avere aderito ad un orientamento interpretativo piuttosto che ad un altro o per avere varato un indirizzo prima inesistente: attività del genere, ci dice il legislatore, sono incensurabili poiché sono espressione dell’in sé dell’attività giurisdizionale.

C’è poi nell’Ordinamento disciplinare un’altra e altrettanto rilevante norma di chiusura la cui valenza si estende ad ogni tipo di illecito disciplinare, ivi compresi naturalmente quelli funzionali. Si tratta dell’art. 3-bis, in virtù del quale “L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza“.

La giurisprudenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

Spetta a tale organo la decisione sulle iniziative promosse dai due titolari dell’azione disciplinare, cioè il Ministro della Giustizia e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

Anche questa configurazione, evidentemente, dipende dalla necessità costituzionale di tutelare l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario.

Ciò premesso, il CSM pubblica ogni anno un massimario delle decisioni della Sezione.

Al momento l’ultimo disponibile è quello per le decisioni emesse nel 2021.

È da tali rassegne che si possono desumere i principali trend interpretativi del giudice disciplinare.

Si considerano rilevanti per l’oggetto di questo post le decisioni in punto di diligenza e di scarsa rilevanza del fatto.

Ecco una loro piccola rassegna.

…In punto di mancanza di motivazione

Non integra l’illecito disciplinare della emissione di provvedimenti privi di motivazione la condotta del Giudice per le Indagini Preliminari che emetta un decreto di sequestro giustificando la sussistenza del fumus delicti con richiamo per relationem alla motivazione di un’ordinanza cautelare personale già annullata dal Tribunale del Riesame per motivazione apparente (sentenza n. 33/2019)”.

…In punto di grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del giudice del Tribunale del Riesame, relatore del procedimento, che abbia ritardato il deposito della motivazione dell’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di riesame, così provocando la perdita di efficacia della misura cautelare, e abbia omesso di adottare alcuna iniziativa affinché venisse disposta l’immediata scarcerazione degli indagati, che interveniva con un ritardo di sei giorni, allorquando sia risultata la sussistenza di impedimenti gravissimi che abbiano precluso al magistrato di assolvere il dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale, quali una grave debilitazione fisica del magistrato e una situazione familiare critica, fonte di preoccupazione e di impegno per l’interessato. In tal caso la condotta del magistrato, contrassegnata da evidente colpa, non può ritenersi determinata da una negligenza di natura grave e, come tale, inescusabile, cosicché la sussistenza dell’illecito è esclusa per mancanza del requisito della inescusabilità della negligenza (ordinanza n. 42/2019)”.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del Sostituto Procuratore della Repubblica che abbia omesso di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nominativo di una persona sentita a sommarie informazioni, nei cui confronti erano emersi elementi indizianti, laddove tale scelta sia fondata su un’interpretazione giuridica non condivisibile ma non del tutto implausibile o macroscopicamente errata, considerando anche che l’attività interpretativa sottesa all’applicazione dell’articolo 335 c.p.p. è estremamente delicata e i margini di opinabilità in materia possono essere in concreto estremamente elevati. Il sindacato sulle attività di interpretazione delle norme e di valutazione del fatto incide direttamente sul principio costituzionale di indipendenza del magistrato e dunque i casi e i limiti di tale sindacato vanno definiti e applicati con estremo rigore (ordinanza n. 47/2019)”.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del Sostituto Procuratore della Repubblica che abbia omesso di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nominativo di una persona compiutamente identificata nella informativa di polizia e indicata in querela quale autore del reato laddove, pur trattandosi di una condotta “giuridicamente discutibile” e implausibile, l’incolpato, professionalmente inesperto, si sia trovato a gestire una enorme mole di lavoro. Dinanzi a tali evenienze l’illecito deve ritenersi di scarsa rilevanza (ordinanza n. 82/2019)”.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del Giudice della udienza preliminare che abbia omesso di effettuare il necessario controllo sulla scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare custodiale determinando il ritardo della stessa per 26 giorni allorquando: il magistrato sia risultato gravato da un enorme carico di lavoro; sono state provate consistenti disfunzioni organizzative dell’ufficio; non sia derivato strepitus, essendo la circostanza emersa solo a seguito di ispezione ministeriale avvenuta a distanza di tre anni dal fatto; l’episodio si collochi quale episodio del tutto isolato (ordinanza n. 83/2019)”.

Non integra l’illecito disciplinare di cui all’articolo 1, comma 2, lett. g) decreto legislativo n. 109/2006 il comportamento del Sostituto procuratore che, nel redigere una richiesta di rinvio a giudizio, abbia incluso imputazioni riferite a una fattispecie non ancora entrata in vigore al momento della commissione del fatto laddove, valutata la complessità dell’atto redatto, si possa riconoscere il carattere della mera disattenzione e, dunque, l’assenza della gravità e inescusabilità della condotta. Ciò anche alla luce della accertata inoffensività in concreto del comportamento essendosi il giudizio chiuso con una sentenza di non luogo a provvedere (ordinanza n. 88/2019)”.

…In punto di scarsa rilevanza

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del GUP che all’atto di definizione del procedimento abbia omesso di disporre la scarcerazione di un imputato per decorrenza del termine allorquando: l’episodio si colloca quale evento del tutto isolato nell’arco di una carriera connotata da grande laboriosità ed impegno; non è derivato dal fatto alcun clamore mediatico; il fatto è emerso occasionalmente a seguito di ispezione ordinaria; l’imputato non ha sollevato alcun reclamo in ordine all’avvenuta scadenza del termine trattandosi di un fatto di scarsa rilevanza (sentenza n. 124/2019)”.

La casistica dei decreti di archiviazione della Procura generale presso la Corte di cassazione

Tale ufficio giudiziario dispone di un autonomo sito web istituzionale dal quale si può accedere alla casistica dei procedimenti di archiviazione in materia disciplinare.

Anche questa raccolta è significativa per la ricerca che si sta compiendo.

…In punto di motivazione

La redazione di una sentenza penale con motivazione approssimativa, a tratti carente, e tuttavia idonea a consentire la comprensione della ratio decidendi non integra gli estremi dell’illecito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), d. lgs. n. 109 del 2006 (RG 1460/2019)”.

…In punto di grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile

L’inesattezza tecnico-giuridica dei provvedimenti assume rilievo disciplinare quando evidenzi scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza e, quindi, ai fini della sussistenza del relativo illecito, è insufficiente il riscontro di un errore, occorrendo accertare che lo stesso sia stato determinato da ignoranza o negligenza inescusabile (RG 1267/2017)”.

Ai fini della integrazione dell’illecito disciplinare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, non è sufficiente la commissione di un qualsiasi errore da parte del magistrato, essendo, invece, necessario che questo sia stato determinato da una condotta caratterizzata da approssimazione, frettolosità o limitata diligenza (9.11.2021)”.

…In punto di scarsa rilevanza del fatto

L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto sia di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, allorché la fattispecie tipica risulti realizzata, ma il fatto non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, ipotesi sussistente nel caso di adozione di un atto pur qualificabile come abnorme, qualora si accerti che lo stesso non abbia determinato conseguenze negative per alcuno, non abbia pregiudicato la funzionalità del servizio giudiziario, non abbia leso la credibilità del magistrato, trattandosi di episodio isolato (17.1. 2019)”.

Il fatto può ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis, d.lgs. 109 del 2006, qualora si accerti, con verifica ex post ed in concreto, che il comportamento del magistrato non ha leso il bene giuridico tutelato dalla fattispecie tipizzata, alla luce del principio di offensività (nella specie, è stata ritenuta di scarsa rilevanza la condotta del p.m. consistita nell’applicare consapevolmente, con il decreto di citazione a giudizio, una norma incriminatrice abrogata, dovendo comunque qualora il giudizio essere celebrato per altro reato e poiché il p.m. avrebbe potuto operare in dibattimento una diversa qualificazione del fatto oggetto della norma abrogata, già risultante dagli atti) (27.9.2018)”.

Considerazioni finali

Non si può mai dire ma, alla luce dei precedenti citati, sembrerebbe che l’iniziativa del Ministro Nordio sia destinata a naufragare, che le preoccupazioni della magistratura associata e dell’avvocatura milanese non abbiano ragion d’essere e che, prima e sopra ogni altra cosa, i giudici milanesi possano dormire tra due guanciali.