Metodo mafioso e agevolazione mafiosa: la giurisprudenza di legittimità (Vincenzo Giglio)

L’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., fedele riproduzione del vecchio art. 7, d.l. 152/1991, è così concepito: “Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà“.

Si tratta dunque di una circostanza aggravante ad effetto speciale applicabile a due differenti situazioni giuridiche: il ricorso al cosiddetto “metodo mafioso” e il fine di agevolazione delle attività delle associazioni contemplate dall’art. 416-bis, cod. pen.

Esaminiamo adesso gli indirizzi interpretativi varati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.

Uso del metodo mafioso

…Natura oggettiva dell’aggravante

Relativamente all’aggravante del “metodo mafioso”, va ribadito che si tratta di una fattispecie avente natura oggettiva, in quanto si riferisce alle modalità della condotta e non alle caratteristiche soggettive dell’agente (Sez. 6^, 29816/2017), e che può manifestarsi anche attraverso un comportamento evocativo della forza intimidatoria dell’associazione mafiosa in forma larvata o implicita (Sez. 5^, 21562/2015) (riassunzione dovuta a Sez. 6^, 15852/2019).

…Applicabilità anche in assenza di un’associazione mafiosa

La ricorrenza dell’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso non dipende dall’esistenza di un’associazione ex art. 416-bis cod. pen., bastando il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice “tipica” dell’agire mafioso sicché l’aggravante è configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell’ambito di un’associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo. Ciò che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all’art. 416-bis cod. pen. ma il fatto stesso di far ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell’ambito di quelle consorterie criminali, connotate dalla forza intimidatrice promanante dalla consapevolezza, in capo alle vittime, che la condotta criminosa subita non è riconducibile esclusivamente al suo autore materiale ma che costui possa contare sull’apporto di terzi in grado di sostenerne l’azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l’effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di “resistenza” della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere “spontaneamente” ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti. Basta quindi che l’esistenza di un sodalizio sia evocata dall’agente inducendo di conseguenza la vittima ad adeguarsi al volere dell’aggressore – o ad abbandonare ogni velleità di difesa – per timore di più gravi conseguenze ricollegabili all’intervento di eventuali sodali: difatti, la ratio della disposizione di cui all’art. 7, d.l. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata. Questo fattore costituisce il di più che permette di ritenere la condotta minatoria aggravata da un metodo “tipicamente” mafioso quale quello di evocare la presenza di un gruppo criminale in grado, per la sua stessa esistenza e notorietà sul territorio, di soggiogare la volontà delle vittime (Sez. 2^, 35188/2022).

L’aggravante del metodo mafioso non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (nel caso di specie, concretatosi nell’aggressione ad un giornalista, tali modalità sono state così individuate: presenza di un “guardaspalle” durante l’intervista, simultanea aggressione al giornalista e all’operatore che stavano effettuando l’intervista, perpetrazione in pieno giorno dell’aggressione, rivendicazione della potestà di controllare il territorio e di cacciare chi non è gradito, evocazione dell’intervento di terzi che avrebbero danneggiato l’auto dei giornalisti ed il contesto omertoso nel quale l’azione era avvenuta) (Sez. 5^, 6764/2020, Sez. 1^, 6035/2022).

L’aggravante del metodo mafioso non richiede affatto che sia stata dimostrata, o anche solo contestata, l’esistenza di un’associazione per delinquere – né tanto meno, per l’effetto, che il soggetto agente ne sia partecipe  giacché ciò che rileva, risultando pertanto sufficiente ai fini dell’integrazione della circostanza, è che le modalità della condotta evochino la forza intimidatrice dell’agire mafioso, poiché l’aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l’agente appartenga ad un’associazione mafiosa, o comunque agisca su suo mandato, comporta il determinarsi di uno stato di peculiare soggezione della vittima stessa, che agevola la sua soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione, così facilitando l’esecuzione del reato e rendendone poi difficoltosa la repressione (Sez. 6^, 41772/2017).

In una prospettiva differente: se è pur vero che il metodo mafioso, desunto dall’essersi avvalso delle condizioni previste dall’art. 416-bis, non richiede la prova dell’appartenenza dell’autore della minaccia ad una associazione mafiosa, è però necessario che l’associazione mafiosa delle cui forza intimidatrice l’autore del reato si avvale, deve essere se non realmente esistente quanto meno percepita come tale dalla persona offesa. Infatti, secondo il consolidato orientamento di legittimità, per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 d.l. 152/1991, ora riprodotta nell’art. 416-bis.1, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo sufficiente, ma necessario, che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. Da ciò discende che la tipicità dell’atto intimidatorio necessario per la configurabilità di detta circostanza aggravante è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell’atto violento in sé considerato, bensì al metodo utilizzato ed al contesto in cui si inserisce, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto deve risultare concretamente evocatrice di quella particolare efficacia intimidatrice che deriva dall’esistenza percepibile di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall’art. 416-bis, date dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di omertà ed assoggettamento che ne deriva (Sez. 6^, 16888/2019).

…Applicabilità estesa anche a chi non fa parte di un’associazione mafiosa

La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto. I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall’imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale evocata (nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che i giudici del merito non si fossero conformati ai parametri ermeneutici sopra esposti, avendo evinto la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso dal richiamo fatto dall’imputato alla sua posizione di spicco della malavita e dalla potenzialità criminale delle sue minacce; in realtà le espressioni usate dall’imputato, pur connotate da un’indubbia valenza intimidatoria, non potevano di per sé sole dirsi oggettivamente idonee ad esercitare una coartazione psicologica sulle persone avente i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale, nella specie evocata solo in via solo mediata, potendo – in ipotesi – costituire il frutto di una – certamente deprecabile – esplosione d’ira, non supportata da alcuna intenzione di conferire colorazione mafiosa alla minaccia) (Sez. 6^, 28112/2020).

Agevolazione dell’attività delle associazioni mafiose

…Natura soggettiva  ed elemento psicologico dell’aggravante

L’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica anche al concorrente non animato da tale scopo, purché risulti consapevole dell’altrui finalità (Sezioni unite, 8545/2020).

La circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 152/1991, sotto il profilo della finalità di agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta, con la conseguenza che, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale finalità (Sez. 6^, 8891/2018).

L’aggravante dell’agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso, in quanto avente natura soggettiva, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l’associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l’obiettivo “diretto” della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all’effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell’organizzazione (Sez. 6^, 31874/2017).

…L’agevolazione deve essere riferita all’associazione nel suo complesso

Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991, è necessario che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l’associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall’attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5^, 28648/2016).

…Differenze rispetto al concorso esterno in associazione mafiosa

Il reato di cui all’art. 416-bis, nella forma del concorso esterno e la circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991 nella dimensione teleologica, sono strutturalmente diversi. Nell’ipotesi di concorso, anche nella forma cosiddetta eventuale o esterno, nel reato di cui all’art. 416-bis, esiste una cointeressenza che, pur se occasionale, deve presentare il carattere di una rilevante importanza, tale da comportare l’assunzione di un ruolo esterno ma essenziale, ineliminabile ed insostituibile, particolarmente nei momenti di difficoltà dell’organizzazione criminale. Quest’ultimo estremo non deve essere ravvisabile quando si contesta l’aggravante di cui all’art. 7 che si sostanzia nella semplice finalità di agevolazione dell’attività posta in essere dalla consorteria mafiosa, essendo in quest’ultimo caso necessario che venga accertata tale oggettiva finalizzazione dell’azione all’agevolazione detta. Né, all’evidenza, sussiste contraddizione alcuna allorché si afferma che la medesima condotta abbia agevolato la ordinaria attività criminale della associazione mafiosa, ma, al tempo stesso, non abbia arrecato alcun contributo rilevante, sul piano affatto diverso, della tenuta, della conservazione o del rafforzamento della consorteria. Sicché sono compatibili il riconoscimento della aggravante in parola e la esclusione del concorso esterno dell’indagato. Peraltro, diversamente opinando, la commissione di qualsivoglia delitto, sol che sia aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. 152/1991, sotto la ipotesi della agevolazione, comporterebbe – ad absurdum –la implicazione indiscriminata del concorso esterno nella associazione mafiosa per l’autore del reato aggravato (Sez. 2^, 8452/2019).

…Casistica

Integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un sussidio versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell’ambito dell’associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti (Sez. 6^, 7491/2021).