Mentre la giustizia penale arranca affannosamente sommersa da valanghe di reati, la straripante immaginazione dei nostri legislatori ne propone continuamente di nuovi.
Questa volta tocca agli imbrattatori di siti, teche, custodie e ogni altra struttura adibita ad esposizione, protezione e conservazione di beni culturali (la relativa proposta di legge, depositata presso la Camera dei Deputati, è allegata alla fine del post).
È degno di nota che la proposta sia giustificata citando uno specifico fatto di cronaca: “Alla luce dei recenti episodi messi in atto dai membri del collettivo internazionale per l’ambiente «Just Stop Oil», i quali, con le loro esibizioni di protesta contro inquinamento e cambiamento climatico, hanno imbrattato diverse opere d’arte, risulta necessario un intervento normativo per evitare che tali azioni contro il patrimonio artistico si ripetano e causino danni ben più gravi ai beni culturali nazionali”.
Il nuovo reato che si intende introdurre è inserito al secondo comma dell’articolo 518-duodecies del codice penale (in calce il testo) ed è stato pensato così: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico”.
Oltre al nuovo reato si modifica anche il codice di procedura penale con la possibilità di arresto facoltativo previsto dall’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, inserendo alla lettera h) il seguente comma: “h-bis) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall’articolo 518-duodecies del codice penale”.
Pertanto, nell’intenzione dei proponenti gli agenti di polizia avranno la facoltà di arrestare chiunque venga colto in flagranza di danneggiamento e deterioramento di un bene di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico.
L’introduzione della nuova figura di delitto e la modifica dell’elenco dei reati rientranti tra quelli per cui sia possibile procedere con l’arresto in flagranza costituiscono, nell’ottica dei firmatari della proposta di legge, la più efficace risposta all’esigenza di prevenire il reiterarsi di nuovi atti di vandalismo nei confronti del patrimonio artistico culturale italiano.
