Avvocato e legittimo impedimento: tempestività e onere della giustificazione della mancata nomina di un sostituto (di Riccardo Radi)

In questi giorni l’articolo 420-ter cpp è stato citato e richiamato più volte (a proposito ma anche a sproposito, per la verità).

Meglio allora ricordare che, per Cassazione sezione 5 con la sentenza n. 17166 depositata il 21 aprile 2023, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore rispetti la tempestività della comunicazione e giustifichi la mancata nomina di un sostituto.

Il principio era stato già espresso dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14288 depositata il 13 aprile 2022, che ha esaminato il ricorso di un difensore che lamentava la violazione dell’art. 420-ter c.p.p., avendo comunicato l’impossibilità a comparire per concomitante impegno professionale in altro luogo e la circostanza dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale oltre le difficoltà di spostamento collegate alla situazione pandemica.

L’istanza è stata disattesa dal giudice di merito che ha rilevato l’intempestività della comunicazione avvenuta il giorno prima dell’udienza di trattazione.

La cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore:

a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato;

ci) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. 

Quindi tra i requisiti oltre le ragioni specifiche dell’essenzialità della presenza in altro procedimento e l’impossibilità di nominare sostituto assume rilievo fondamentale anche la tempistica dell’inoltro dell’istanza.