Qualifica di amministratore e poteri di rappresentanza della società (di Riccardo Radi)

La qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l’atto di conferimento della nomina o con l’iscrizione della stessa nel Registro delle imprese?

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 13319/2023 Rv 284282-01 ha indicato che la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l’atto di conferimento della nomina e non con l’iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383, comma quarto, cod. civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.

La Suprema Corte si è espressa in merito ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato in relazione al delitto di omesso versamento dell’IVA.

La qualifica di amministratore, di legale rappresentante di società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l’atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa con l’iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2383, comma 4, cod. civ., la quale ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.

Ciò emerge dal disposto dell’art. 2193 cod. civ., che testualmente prevede l’efficacia dichiarativa dell’iscrizione, nonché dalla disciplina di cui all’art. 2384, comma 2, cod. civ., secondo cui l’iscrizione è funzionale non all’acquisto dei poteri di rappresentanza, ma a garantire la limitata opponibilità delle limitazioni ai poteri in questione, altrimenti inopponibili ai terzi.

Anche la giurisprudenza civile è concorde nel ritenere che il potere di rappresentanza degli amministratori derivi esclusivamente dall’atto di conferimento dei relativi poteri e non dalla pubblicità della nomina, avendo al riguardo l’iscrizione degli atti riguardanti la società, efficacia dichiarativa e non costitutiva (Sez. 3 civile, n. 4173 del 12/04/1995, Rv. 491749-01). Cfr. sulla natura dichiarativa e non costitutiva dell’iscrizione della revoca dell’amministratore di una società a responsabilità limitata e contestuale nomina di un nuovo amministratore anche Sez. 1, ordinanza n. 30542 del 26/11/2018, Rv. 651881 – 01. Sez. 1 civile, n. 14592 del 09/05/2022, Rv. 664767-01, inoltre, ha affermato che il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, nasce con la sola accettazione della nomina, la quale “può essere anche tacita, né dipende in sé dall’adempimento degli oneri pubblicitari, previsti dall’art. 2383, comma 4, c.c.”.

Nel caso in esame, il ricorrente non contesta che la propria nomina ad amministratore legale della C. sia avvenuta in data antecedente al 27 dicembre 2019, data di commissione del reato.

Ne consegue l’irrilevanza, ai fini dell’acquisto della qualità di soggetto attivo del reato ex art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, dell’iscrizione della predetta nomina nel Registro delle Imprese.

Diversamente opinando, come correttamente ritenuto dal Tribunale, in assenza di elementi idonei a giustificare il ritardo nell’adempimento dell’obbligo di iscrizione ex art. 2383, comma 4, cod. civ., la sanzione penale sarebbe rimessa alla disponibilità dell’amministratore nominato, il quale, come nel caso in esame, potrebbe procedere all’iscrizione a più di un anno di distanza dalla nomina, andando esente da responsabilità penale.

Infine, risulta generico l’argomento sulla pretesa impossibilità di agire sul conto corrente intestato alla società in assenza di iscrizione della nomina, perché non supportato da alcuna evidenza probatoria, nonché contrario all’art. 2384, comma 1, cod. civ., il quale definisce «generale» il potere di rappresentanza conseguente alla mera nomina e all’instaurazione del rapporto organico.