Testimone, esame a domicilio: come, quando e perché (di Riccardo Radi)

Quando è consentito l’esame di un testimone a domicilio, quali sono le modalità dell’assunzione della testimonianza e quali accortezze sono necessarie, ad esempio l’imputato deve essere presente?

I quesiti sono stati oggetto, la scorsa settimana, di una lunga udienza davanti al tribunale monocratico di Roma nella quale ho dovuto sudare le proverbiali sette camicie per “convincere” un giudice a disporre l’audizione del teste presso il suo domicilio.

Nel caso che ho seguito, dopo svariate assenze ho richiesto di disporre ai sensi dell’articolo 502 comma 2 cpp l’esame della teste che si trova in stato di gravidanza.

Ho utilizzato una sentenza della Suprema Corte che si è occupata della questione.

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 18657 del 2018 ha stabilito che: “Il ricorso alla disciplina di cui all’art. 502 cod. proc. pen. deve ritenersi consentito in tutti i casi in cui, anche per ragioni contingenti e occasionali, viene a determinarsi una situazione di impossibilità assoluta (e quindi di legittimo impedimento) del teste a comparire nella pubblica udienza, con l’effetto che, in tale ipotesi, è legittimo escutere il teste nel luogo dove al momento si trova, escludendo la presenza del pubblico e dell’imputato (salvo che quest’ultimo abbia fatto richiesta in senso contrario) purché venga assicurato il contraddittorio con la presenza dei difensori”.

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l’esame a domicilio della persona offesa per il suo stato di gravidanza a rischio attestato da un certificato medico

Ricordiamo che l’art. 502 c.p.p., consente, a richiesta di parte, l’esame a domicilio dei testimoni (nonché dei periti e consulenti tecnici) “in caso di assoluta impossibilità (…) a comparire per legittimo impedimento“, anche determinata da ragioni contingenti e occasionali, che configurino una situazione di impossibilità per il teste di partecipare al pubblico dibattimento.

Si tratta, all’evidenza, di una disciplina che rappresenta un compromesso per conciliare opposte esigenze: quella del testimone che viene a trovarsi nell’impossibilità di comparire in udienza pubblica e di assolvere, quindi, nella maniera fisiologica, il suo dovere e quella di garantire comunque il diritto di difesa dell’imputato (o delle altre parti private) e il soddisfacimento dell’esigenza di acquisire il materiale probatorio necessario, nell’ambito del processo penale, all’accertamento della verità (cfr. Sez. 6, n. 6589 del 02/03/2000, Rv. 21707301).

Nel caso esaminato dalla cassazione, l’ordinanza impugnata ha correttamente riscontrato la ricorrenza dei presupposti applicativi dell’art. 502 c.p.p., tenuto conto del certificato medico prodotto dal difensore della parte civile, da cui risultava che la D.C. era in stato di gravidanza a rischio fino alla data del presunto parto, ed era quindi impossibilitata a muoversi dal domicilio per essere sottoposta in aula ad esame dibattimentale, a fronte di un reato che era di prossima prescrizione.

D’altro conto, è stato giustamente osservato dalla Corte Suprema, in un caso analogo, che, anche a voler ammettere, in tesi, la sussistenza di un’impropria dilatazione del campo operativo della norma in esame, da ciò non può inferirsi l’inutilizzabilità della testimonianza assunta, considerato che tale sanzione, in quanto non espressamente prevista, non può conseguire all’inosservanza dei presupposti di operatività della norma, il che determinerebbe una mera irregolarità, ma piuttosto alla concreta violazione del diritto di difesa, che, invece, nella specie, fu ampiamente garantito: la prova, infatti, fu assunta (all’udienza del 16.1.2017) alla presenza dell’imputato e del suo difensore di fiducia.

Modalità di assunzione della testimonianza e presenza dell’imputato

Quanto alle modalità dell’assunzione della testimonianza presso il domicilio del teste, sempre la cassazione ci ricorda che: “l’esame della persona offesa nel suo domicilio fu condotto in stanza separata dell’abitazione, alla sola presenza del consigliere relatore e del cancelliere, con l’ausilio di un microfono collegato ad un altoparlante posizionato in una stanza adiacente dove erano presenti, tuttavia, le altre parti che, pertanto, avevano modo di assistere e di partecipare, sia pure in assenza di contatto visivo con la teste, all’incombente istruttorio, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa”.

Le ragioni di tali particolari modalità di audizione della teste D.C. risultano chiaramente e congruamente esplicitate nell’ordinanza adottata dalla Corte territoriale, che – richiamandosi proprio alle delicate condizioni di salute in cui versava, in quel momento, la donna (incinta e con gravidanza a rischio), e quindi riconosciuta la sua condizione di particolare vulnerabilità – stabiliva che l’esame della stessa avvenisse con modalità “protette“, mediante esclusione del contatto visivo con l’imputato e le altre parti, consentendo comunque la partecipazione “in diretta” dei difensori all’esame, con possibilità di interloquire in contraddittorio attraverso i mezzi tecnici appositamente predisposti.

Si tratta di un provvedimento che ha esaurientemente e motivatamente riscontrato le condizioni per procedere con audizione protetta all’esame della teste, secondo quanto previsto dall’art. 498 c.p.p., comma 4-quater, sulla base di una ponderata valutazione che ha adeguatamente contemperato le opposte esigenze processuali delle parti coinvolte.

Ne discende che l’ordinanza in disamina va esente dalle censure prospettate dal ricorrente.

Peraltro, anche in questo caso va sottolineato che il mancato rispetto della disciplina che regola l’esame testimoniale, in particolare della norma di cui all’art. 498 c.p.p., in tema di audizioni protette, determina una mera irregolarità e non una nullità o inutilizzabilità, non risolvendosi, di per sé, nella violazione del diritto di difesa, purché sia assicurato – come avvenuto nel caso di specie – il diritto della difesa di porre domande al teste, con la conseguenza che, in tal caso, non è violato il principio del contraddittorio (Sez. 5, n. 36061 del 19/06/2007, Rv. 23772101, in un caso in cui la deposizione della teste, persona offesa, era stata assunta con l’uso di una tenda al fine di separarla dall’imputato, suo coniuge, chiamato a rispondere di reati di violenza sessuale, maltrattamenti e riduzione in schiavitù della stessa e dei figli).

Il precedente richiamo alla categoria della irregolarità, con esclusione di quella della nullità o inutilizzabilità per il mancato rispetto delle regole di assunzione della testimonianza, vale anche per la circostanza che la deposizione della persona offesa sia stata assunta dal giudice relatore della Corte di appello, e non dall’intero Collegio giudicante, è scevra di conseguenze sul piano della validità ed utilizzabilità della stessa testimonianza, potendo al più configurare una irregolarità nelle modalità di assunzione della prova, in assenza di violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Sotto diverso profilo va certamente esclusa la dedotta violazione dell’art. 525 c.p.p., comma 2, risultando dagli atti processuali che i restanti giudici del collegio hanno partecipato all’udienza di audizione “protetta” della teste D.C. in una stanza attigua, dove era possibile ascoltare “in diretta” le risposte fornite dalla stessa tramite l’altoparlante collegato col microfono utilizzato per l’esame, secondo le modalità già descritte in precedenza.

Si può dunque affermare che tutti i giudici della Corte territoriale hanno direttamente partecipato all’incombente istruttorio, sia pure con modalità particolari per due di essi, giustificate dalle preordinate modalità di audizione protetta, da cui comunque non è derivata alcuna nullità o inutilizzabilità della ripetuta deposizione della persona offesa.

Da ultimo un datato precedente ci ricorda che: “Il ricorso alla disciplina di cui all’art. 502 cod. proc. pen. deve ritenersi consentito in tutti i casi in cui, anche per ragioni contingenti e occasionali, viene a determinarsi una situazione di impossibilità assoluta (e quindi di legittimo impedimento) del teste a comparire nella pubblica udienza, con l’effetto che, in tale ipotesi, è legittimo escutere il teste nel luogo dove al momento si trova, escludendo la presenza del pubblico e dell’imputato (salvo che quest’ultimo abbia fatto richiesta in senso contrario) purché venga assicurato il contraddittorio con la presenza dei difensori”.

Nella specie, un testimone – tossicodipendente in trattamento riabilitativo – recatosi in tribunale per rendere la deposizione, era stato colto da un grave stato di agitazione psichica che lo aveva posto nella impossibilità di partecipare al pubblico dibattimento; in tale situazione l’organo giudicante aveva adottato la decisione – ritenuta corretta dalla Corte suprema – di escutere il teste in un ambiente adiacente all’aula di udienza senza la presenza del pubblico e degli imputati, che non avevano richiesto di assistere.

Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 02/03/2000 Ud.  (dep. 02/06/2000) Rv. 217073 – 01).