Basta alle liquidazioni mortificanti, l’avvocato deve essere pagato non in maniera irrisoria altrimenti non viene messo “in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa”.
Novità in tema di liquidazione in sede giudiziale dei compensi dell’avvocato anche in caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 10438 del 19 aprile 2023 ha stabilito che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del dm. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
La decisione evidenzia che la determinazione della misura minima dei compensi dell’avvocato deve tener conto non solo della tutela del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell’utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio.
Non viene in rilievo solo l’interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell’indipendenza e dell’autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (articolo 24 Costituzione).
