Cartabia e abbreviato: la diminuente di un sesto prevista per il giudizio abbreviato non trova applicazione retroattiva con riferimento ai procedimenti pendenti in fase di impugnazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 16054 depositata il 14 aprile 2023 ha stabilito che è inammissibile la richiesta di restituzione nel termine presentata ed è manifestamente infondata la questione, posta anche in relazione ai parametri costituzionali, di applicazione retroattiva della diminuente di cui all’art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

La Suprema Corte sottolinea che l’irrevocabilità della sentenza, per mancata presentazione della impugnazione, è dunque il discrimen per l’applicazione della novella introdotta dalla Cartabia, poiché è richiesto, per beneficiare dell’ulteriore diminuente di un sesto, che l’impugnazione non sia stata proposta.

L’art. 442 c.p.p. è stato modificato mediante l’introduzione del comma 2-bis, per effetto del D. Lgs. n. 150 del 2022, art. 24, lett. c), in base al quale “quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione“, che vi provvede de plano ex art. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p.

È necessaria, ai fini della riduzione della pena in esame, l’instaurazione di un sub procedimento esecutivo che, in base ai principi generali ed in assenza di previsioni in senso contrario, potrà essere introdotto anche dal pubblico ministero poiché la questione riguarda l’applicazione dello schema legale del trattamento sanzionatorio.

È evidente, quindi, che il presupposto, per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena, è l’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato (quando è ammessa l’impugnazione personale) e del difensore.

La riforma introdotta dal D. Lgs. n. 150 del 2022 ha, infatti, lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni (appello, ove previsto, o giudizio di legittimità) quando esse, alla luce della valutazione rimessa all’imputato e al difensore, non siano giustificate da un concreto interesse: a fronte della mancata impugnazione della sentenza di primo grado l’imputato otterrà, in sede esecutiva, una ulteriore riduzione di un sesto della pena irrogata.

Il legame esistente tra la mancata proposizione dell’impugnazione e l’irrevocabilità della sentenza di primo grado, elementi che rendono applicabile l’ulteriore sconto di pena disposto dal giudice dell’esecuzione, rende evidente che, nel caso in esame, non può porsi nessuna questione di restituzione nel termine, posto che l’atto che impedisce l’accesso alla riduzione di pena è già stato compiuto e ha introdotto la fase processuale dell’impugnazione, fase che la norma premiale vuole evitare.

Manca, del resto, l’ulteriore requisito processuale dell’irrevocabilità della sentenza di primo grado, sicché la richiesta della difesa è del tutto infondata.

D’altra parte, la questione dell’ulteriore riduzione di un sesto si collega al principio tempus regit actum, secondo la lucida analisi compiuta dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537).

Il problema, al quale deve essere data risposta, è quello della successione di leggi per il quale l’ordinamento giuridico detta principi generali finalizzati a guidare l’attività dell’interprete nella individuazione della norma da applicare o adottando regole espresse e specifiche per coordinare il novum con la legge previgente.

Nell’ambito del diritto intertemporale, il conflitto tra norme è ricondotto al principio di irretroattività della legge fissato dall’art. 11, comma 1, preleggi il quale prevede: “La legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo“.

Si tratta di un criterio di carattere generale di interpretazione che vale nei soli casi in cui la legge nulla disponga circa la decorrenza dei propri effetti, ma che non può essere assunto a canone assoluto dell’ordinamento perché, pur previsto a livello di legislazione ordinaria, non è costituzionalmente presidiato, se non per la materia penale, nei limiti indicati dalla Cost., art. 25, comma 2.

Il dato normativo definisce, dunque, con specifico riferimento al campo processuale, il principio tempus regit actum.

La corretta applicazione di tale parametro intertemporale impone però la esatta individuazione dell’atto, che costituisce lo spartiacque alla irretroattività della legge successiva, per cristallizzare la disciplina giuridica applicabile nel caso di successione di leggi.

Si è chiarito che è necessario distinguere tra varie specie di atti: quello con effetti istantanei che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento e ha una funzione autoconsistente; quello che, pur essendo di esecuzione istantanea, presuppone una fase di preparazione e di deliberazione più o meno lunga ed è strettamente ancorato ad altro atto che lo legittima e che finisce con l’assumere rilievo centrale; quello che ha carattere strumentale e preparatorio rispetto ad una successiva attività del procedimento, dando luogo ad una fattispecie processuale complessa.

Appartiene alla prima specie, considerato isolatamente e nel suo aspetto formale, l’atto di impugnazione che ha una propria autonomia e una funzione autoreferenziale, che è quella di dare avvio al grado successivo di giudizio, ovvero, nel caso della mancata proposizione, di determinare l’irrevocabilità della decisione.

Venendo alla questione oggetto del giudizio, deve affermarsi che, tenendo presenti i principi espressi da Sez. U., Lista, dal punto di vista del diritto intertemporale, deve farsi applicazione del principio tempus regit actum, sotto il profilo che la condizione processuale, che consente di discernere la normativa applicabile, attiene all’irrevocabilità della sentenza di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione, condizione che può ravvisarsi unicamente per le sentenze di primo grado che siano divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della legge di riforma, anche se pronunciate in data anteriore.

Si noti che la condizione processuale è, in questo caso, caratterizzata da due concorrenti elementi: uno di tipo negativo (mancata presentazione dell’impugnazione); l’altro di tipo positivo (irrevocabilità della sentenza).

Del resto, lo spartiacque per l’applicazione della novella (irrevocabilità della sentenza), si verifica soltanto se, entro il termine finale per proporre l’impugnazione, essa non è proposta perché, altrimenti, l’atto della parte impedirebbe proprio il passaggio in giudicato.

L’irrevocabilità della sentenza, per mancata presentazione della impugnazione, è dunque il discrimen per l’applicazione della novella, poiché è richiesto, per beneficiare dell’ulteriore diminuente di un sesto, che l’impugnazione non sia stata proposta.

Esorbita dal ristretto ambito del presente giudizio la questione, pure affacciata dalla difesa, della (eventuale) rinuncia all’impugnazione proposta dopo l’entrata in vigore della novella.

In proposito, è sufficiente rilevare che l’atto abdicativo, mai presentato, non potrebbe comunque porre nel nulla, per il principio di esaurimento degli effetti che regolano i rapporti della convivenza civile (Corte Cost. sentenza n. 155 del 1990; Sez. U, n. 16101 del 27/03/2002, D., Rv. 221278), il giudizio d’appello che si è già svolto.

Del resto, non è concepibile una richiesta di restituzione nel termine che sia scollegata dalla necessità di compiere un atto del processo (atto che non è stato posto in essere per caso fortuito o forza maggiore), ma che è, invece, finalizzata a revocare un atto processuale che si è tempestivamente proposto e che, oggi, si vorrebbe porre nel nulla.

Si tratta, in effetti, di una contraddizione logica interna alla prospettazione difensiva che vorrebbe riavvolgere il nastro del processo, eliminando una intera fase processuale solo perché la parte pretende di revocare, ora per allora, l’atto di impugnazione che ha validamente proposto e che a detta fase ha dato corso.

Priva di fondamento è la questione della retroattività, anche se posta sotto il profilo degli effetti sanzionatori con riguardo alla Cost., art. 25.

Deve essere anzitutto sottolineato che l’applicazione retroattiva, ex Cost., art. 25, comma 2, non è configurabile per la natura mista (processuale e sostanziale) della diminuente.

Il collegamento esistente tra il mancato compimento di un atto processuale (l’impugnazione) e la diminuente del trattamento sanzionatorio impedisce di applicare retroattivamente la seconda in presenza del primo.

È proprio l’esaurimento della fase processuale e, anzi, dello stesso giudizio -presupposto che determina l’applicabilità dell’ulteriore diminuzione di un sesto -che impedisce l’applicazione retroattiva della nuova disposizione ai procedimenti pendenti in fase di impugnazione.

Sotto altro angolo visuale, va ricordato che non è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior che, di per sé, imponga l’applicazione dell’istituto a prescindere da una disciplina transitoria che ne regoli l’applicazione (sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011).

La Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’affermare che il principio di retroattività della lex mitior è un corollario di quello di legalità, consacrato dall’art. 7 della CEDU, ha però fissato dei limiti al suo ambito di applicazione, desumendoli dalla stessa norma convenzionale; in conseguenza, essa ha affermato che il principio in questione, come in generale “le norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione”, concerne le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono.

La ristretta portata del principio convenzionale – confermata dal riferimento che la giurisprudenza Europea fa alle fonti internazionali e comunitarie (art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed art. 49 della Carta di Nizza) e alle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea – implica dunque che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità.

Se, dunque, non sussiste alcun contrasto convenzionale a cagione dell’impossibilità di applicare la diminuente di un sesto ai procedimenti pendenti in fase di impugnazione (e anche a quelli definiti in data anteriore all’entrata in vigore della novella), non risulta neanche ipotizzabile l’illegittimità costituzionale della medesima previsione.

Opera, nell’ordinamento interno, il (più favorevole) principio di cui all’art. 2, comma 4, c.p.

Quest’ultimo, infatti, riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il principio convenzionale ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni.

Pertanto, se la disposizione di cui all’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., che non è applicabile ai giudizi definiti in data anteriore alla sua entrata in vigore, non si pone in contrasto con l’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e quindi non viola la Cost., art. 117, comma 1, deve concludersi per la sua piena legittimità costituzionale anche con riguardo alla Cost., artt. 3,25 e 27.

Opera, in tal caso, la clausola, pure di maggiore favore, contenuta nell’art. 2, comma 4, c.p. che, nell’assicurare l’applicazione della lex mitior anche oltre l’ambito stabilito dalla Convenzione EDU, introduce però il limite del giudicato: “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.

Per i procedimenti pendenti in fase di impugnazione, invece, la compatibilità costituzionale dell’applicazione non retroattiva della disposizione, che per le ragioni dette è rispondente al principio di cui alla Cost., art. 25, è assicurata proprio dai principi di eguaglianza e di responsabilità penale.

Sotto il primo profilo, infatti, non è ravvisabile alcuna frizione costituzionale tra situazione diverse: l’ulteriore riduzione di un sesto è prevista soltanto per colui che non ha presentato impugnazione, sicché quando essa è stata proposta, il parametro costituzionale è rispettato.

Sotto il secondo profilo, del resto, il condannato non può percepire come “ingiusto” il trattamento sanzionatorio irrogato proprio perché, a differenza di colui che non ha proposto impugnazione, ha perseguito il medesimo obiettivo (e fors’anche quello di ottenere una pronuncia più favorevole in senso assoluto) secondo un diverso percorso, sicché non può attendersi l’ulteriore riduzione prevista per colui che l’impugnazione non abbia proposto.