La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 16169 del 17 aprile 2023 ha stabilito che, in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, comprese le condotte rientranti nell’alveo della bancarotta fraudolenta documentale.
La Suprema si è soffermata sulla circostanza che l’amministratore di diritto sia un commercialista e che questi abbia a propria volta delegato la tenuta della contabilità aziendale ad uno studio professionale non fa venir meno l’onere del soggetto, nella qualità di amministratore di fatto, di controllare che la contabilità fosse regolarmente tenuta, a garanzia delle complessive posizioni dei creditori.
Pertanto, l’amministratore di fatto è responsabile della regolare tenuta della contabilità anche in presenza di un gestore della società qualificato (commercialista) e sia nel caso che la contabilità sia stata affidata ad uno studio professionale outsourcing.
