Segnaliamo ai lettori la recente decisione n. 7/2023 (allegata alla fine del post in forma debitamente anonimizzata) con la quale l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risposto ad alcuni quesiti posti dalla terza sezione del medesimo organo giudiziario riguardo alla questione, oggetto di conflitti interpretativi, del rapporto tra il giudizio di impugnazione dell’informazione interdittiva antimafia e delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione e il cosiddetto controllo giudiziario volontario regolato dall’art. 34-bis, comma 6, d. lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
Questa disposizione, rivolta alle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, Codice antimafia, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, consente loro di chiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 della medesima norma.
In virtù poi del comma 7 del citato art. 34-bis (da ultimo modificato dal d.l. n. 152/2021), il provvedimento che dispone il controllo giudiziario sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2», e cioè il termine di trenta giorni dalla consultazione della banca dati nazionale unica per il rilascio dell’informazione antimafia; ed inoltre gli effetti di cui all’articolo 94, consistenti nell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Dato questo complesso normativo, la terza sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 45787/2022, ha deferito all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:
- se, in virtù degli effetti sostanziali delle norme citate, si determini o meno la sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., del giudizio amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione dell’informazione antimafia stessa;
- se l’ammissione al controllo giudiziario determini anche la sospensione necessaria del giudizio di impugnazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione», previste dall’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari; convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), per il completamento dell’esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall’impresa destinataria un’informazione antimafia interdittiva;
- se la mancata sospensione in primo grado del giudizio di impugnazione delle misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa nell’economia sopra menzionate costituisca un error in procedendo tale da imporre la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., o se invece la sospensione del processo possa essere comunque disposta dal Consiglio di Stato adito in appello.
L’Adunanza Plenaria ha così risposto:
“La pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione né del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, per il completamento dell’esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall’impresa destinataria un’informazione antimafia interdittiva“.
Ha considerato inoltre assorbito il terzo motivo.
