La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 16055 depositata il 14 aprile 2023 ha stabilito che i lavori di pubblica utilità, quando il programma presentato e vistato dal giudice prevedeva la modalità di svolgimento dei lavori “anche da remoto”, non sono revocabili per la mancata possibilità di controllo dell’attività svolta da remoto.
La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale di Cagliari che in funzione di giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ed il ripristino della pena originaria inflitta a R.S. per il reato di guida in stato di ebbrezza.
La revoca era disposta perché dalla relazione conclusiva dell’ente risultava che il condannato aveva svolto i lavori da remoto, firmando in modo unilaterale il registro presenze e senza un controllo fisico da parte dell’ente.
La cassazione ha rilevato che le “discrepanze” rilevate in realtà erano previste nel programma dei lavori presentato e non è onere del condannato chiedere le modifiche alle prescrizioni del programma ma dell’ente e dell’UEPE.
Il “progetto individualizzato” concordato in origine prevedeva la possibilità del lavoro “anche” da remoto e pertanto non è motivo plausibile per la revoca l’impossibilità di controllo dell’attività svolta.
Della serie: “leggilo prima”.
