Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 13472/2023, udienza del 21 marzo 2023, contiene utili chiarimenti sulla disposizione contenuta nell’art. 52, comma 1, d. lgs. n. 159/2011 (codice antimafia), a norma del quale “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro“.
Nella vicenda sottostante al ricorso, un ente ha chiesto l’ammissione di un proprio credito allo stato passivo da approvare nella procedura di prevenzione patrimoniale a carico di una persona.
Il competente giudice delegato ha respinto la richiesta.
L’ente ha fatto opposizione ma anche questa è stata respinta dal tribunale competente il quale ha rilevato che il credito vantato dall’opponente derivava da una condanna del prevenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali emessa in un giudizio penale in cui l’ente si era costituito parte civile.
Tale credito – ha tuttavia rilevato il tribunale – è divenuto liquido e certo solo nel 2021 all’atto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dunque ben dopo il 2017, cioè l’anno in cui il condannato aveva subito il sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione.
L’ente ha fatto quindi ricorso per cassazione.
Il collegio di legittimità ha ritenuto erronea l’interpretazione dei giudici di merito allorché hanno ritenuto che il credito derivante da fatto illecito (in questo caso la commissione di un reato) può essere ammesso allo stato passivo solo se sia divenuto certo e liquido.
Tanto perché l’art. 52, comma 1, non richiede affatto il requisito della certezza e della liquidità del credito ma solo che esso abbia data certa anteriore al sequestro.
Non vanno quindi confusi i requisiti di certezza e liquidità ai quali l’art. 474 cod. proc. civ. subordina la possibilità di procedere ad esecuzione forzata in presenza di un titolo esecutivo con il requisito di certezza probatoria richiesto dal citato art. 52, comma 1, che attiene invece alla collocazione cronologica dell’atto dal quale risulta l’esistenza del diritto creditorio.
Con tale ultima disposizione (e con le altre collegate che esigono la buona fede del creditore e l’esistenza del rapporto giuridico sottostante), infatti, il legislatore ha inteso evitare che la tutela di un diritto di credito serva ad aggirare gli effetti ablativi della confisca di prevenzione.
Si muove proprio in questa direzione la pregressa giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di misure preventive patrimoniali, il giudice delegato chiamato alla verifica dei diritti di credito dei terzi sui beni confiscati deve tenere conto di tutte le ipotesi probatoriamente rilevanti menzionate dall’art. 2704 cod. civ., e quindi non solo dei fatti tipici (come, ad esempio, la registrazione o la riproduzione in atti pubblici) ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione di un documento (si veda Cass. pen., Sez, 5^, n. 22618/2022, Rv. 293137).
Dunque, l’anteriorità del titolo o dell’acquisto del credito rispetto alla data del sequestro implica la necessità di accertare che il diritto sia sorto, in dipendenza di un atto o un negozio lecito o un fatto illecito, prima del sequestro e senza che abbia rilievo che sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo.
Di conseguenza, ove si discuta di un atto lecito, occorre verificare l’efficacia della documentazione dimostrativa dell’atto costitutivo o traslativo del diritto. Ove, invece, si discuta di un atto illecito, il diritto al risarcimento del danno o alla restituzione del bene è riferibile al momento della commissione dell’illecito sicché la successiva sentenza di condanna ha una funzione di mero accertamento senza che rilevi in alcun modo la data del suo passaggio in giudicato.
Il ricorso è stato quindi accolto e la decisione impugnata è stata annullata con rinvio.
Massima
La disposizione di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che esclude che la confisca pregiudichi i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro, deve intendersi nel senso che il relativo diritto sia sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, non rilevando che esso sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo (in motivazione, la Corte ha precisato che nel caso di diritto di credito derivante dalla commissione di un fatto illecito l’insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione è riferibile al momento della commissione dell’illecito e che la successiva sentenza di condanna, pur non definitiva, svolge una funzione di mero accertamento).
