È di queste ore la vicenda del tribunale di Roma che ha negato il rinvio per legittimo impedimento ad una collega che si trovava in ospedale per assistere il figlio minore sottoposto ad un delicato esame medico.
Un caso deplorevole di cinismo giudiziario e di mancato rispetto dal punto di vista umano e di considerazione del diritto di ogni prestatore d’opera intellettuale (avvocato) ad essere giustificato per l’assenza dal luogo ove l’attività deve essere eseguita, essendo sfuggito ai giudici che anche agli avvocati va riservato analogo trattamento (previsto per i lavoratori dipendenti) in ipotesi di eventi causa di giustificazione di assenza dal lavoro.
Il collegio non ha saputo trovare, come pure gli spettava di fare, il corretto equilibrio tra l’oggettività del giudizio e delle sue esigenze tecniche e la soggettività, non meno importante, delle persone che vi svolgono un ruolo qualificato, in questo caso la difesa tecnica.
Il tribunale di Roma ha dimostrato insensibilità e assoluta mancanza di buon senso senza considerare che l’assoluta impossibilità dell’avvocato a comparire all’udienza non va interpretata quale impedimento obiettivamente “materiale” a parteciparvi, dovendosi al contrario tener conto anche di “situazioni che possano sotto il profilo emotivo e umano essere ritenute anch’esse di ostacolo alla partecipazione attiva all’incarico affidatogli”.
Quale situazione è più coinvolgente emotivamente e umanamente per una mamma o papà avvocato del ricovero del figlio?
Nel caso che abbiamo esaminato la cassazione sezione 6 con la sentenza numero 32949 del 2012 trattava della morte di un parente dell’avvocato e del mancato rinvio dell’udienza. I Supremi Giudici hanno espresso un principio di diritto valevole per tutti i lavoratori compresi i prestatori d’opera intellettuale.
Anche in questo caso i giudici di merito non avevano accolto l’istanza di rinvio la i Supremi Giudici hanno annullato la sentenza rilevando che “la morte di un parente” è un evento che per i prestatori di lavoro dipendenti rappresenta causa idonea a giustificare l’assenza dal lavoro: al difensore, che presta un’opera intellettuale riconosciuta e garantita a livello costituzionale, va riservato analogo trattamento in ipotesi di eventi che impongano rispetto dal punto di vista umano e morale.
L’assoluta impossibilità dell’avvocato a comparire in udienza, quando la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere ascrivibile a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere accomunate al diritto di ogni altro prestatore d’opera ad essere giustificato per l’assenza dal luogo ove l’attività deve essere eseguita.
Già anche gli avvocati sono esseri umani in primo luogo ed anche prestatori d’opera intellettuale con sentimenti e profili umani e morali.
Ultima considerazione, con questa decisione le tre giudici hanno dato un colpo mortale a tutta la retorica delle donne portatrici di “sensibilità femminile” che ci ha accompagnato in questo ultimo periodo con le nomine di donne ai vertici della politica e della magistratura.
Questa decisione è stata la dimostrazione lampante che in fatto di cinismo non ci sono differenze di genere.
