Udienza predibattimentale ex art. 544-bis cpp: per i Giudici un “doppione dell’udienza di apertura del dibattimento” (di Riccardo Radi)

Abbiamo condotto un “sondaggio” al tribunale di Roma, per carità nulla di scientifico, abbiamo raccolto il pensiero sull’articolo 544-bis cpp di 22 giudici del dibattimento che hanno detto la loro sulla regola di giudizio che andranno ad applicare a breve.

Premessa doverosa: ringraziamo tutti i magistrati che hanno risposto al quesito sottoposto, ben sapendo che il loro “pensiero” sarebbe stato oggetto di un articolo, tra l’altro ho scoperto che sono in diversi ad aggirarsi sul web sotto mentite spoglie e seguire Terzultima Fermata ma questa, come direbbe Lucarelli, è un’altra storia.

In maniera semplice e diretta abbiamo chiesto quale sarà la regola di giudizio che applicherà all’udienza predibattimentale?

La risposta non è stata delle più rassicuranti, perché udite, udite, tranne due, in effetti delle mosche bianche, gli altri venti hanno candidamente risposto che per loro sarà un “doppione dell’udienza di comparizione delle parti”.

Alla risposta ricevuta con sguardo interrogativo e sollevando gli occhi in cielo ho proferito: “In che senso?” come diceva un personaggio stralunato del mitico Carlo Verdone.

Provo a ricordare ai giudici che la novità introdotta dall’articolo 554-ter cpp prevede “anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna” il giudice dell’udienza filtro emette sentenza di non luogo a procedere.

Le risposte sono state che gli elementi raccolti dal PM difficilmente possono essere messi in discussione da una semplice lettura e che l’udienza predibattimentale di fatto allungherà solo i tempi del giudizio ingolfando ulteriormente il dibattimento.

Per inciso, da quello che mi risulta, al tribunale di Roma le udienze predibattimentali inizieranno in sordina solo per i detenuti o le persone sottoposte a misura cautelare.

A settembre dovrebbero iniziare per tutti gli altri.

Le due mosche bianche invece mi hanno argomentato che per loro, il giudice dell’udienza predibattimentale, introdotta dall’articolo 554-bis c.p.p., è chiamato a rispondere al seguente quesito: “Cosa significa la nuova regola? Il giudicante è tenuto a verificare se, a fronte degli atti contenuti nel fascicolo del PM e dovendoli utilizzare per un abbreviato secco, assolverebbe o condannerebbe. Nel primo caso deve emettere una sentenza di non doversi procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Anche se ha il dubbio non deve rinviare a giudizio”.

Le parole dei due sono sicuramente dettate da intenti garantisti ma rimane il dubbio che la “bollinatura” ricevuta dall’imputato, dal giudice dell’udienza filtro che ha ritenuto di rinviarlo a giudizio, non si rilevi una stimmata indelebile nel corso del dibattimento.

Ecco il testo dei nuovi articoli:

Art. 554-bis c.p.p. – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta.

1. L’udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e della notificazione di cui dichiara la nullità. Se l’imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

3. Le questioni indicate nell’articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all’articolo 491, comma 1, sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell’udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 491.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

5. In caso di violazione della disposizione di cui all’articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara con ordinanza la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico modifica l’imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell’imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l’imputato non è fisicamente presente, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

7. Se a seguito della modifica dell’imputazione il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell’ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma.

Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

8. Il verbale dell’udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2

L’udienza di comparizione predibattimentale:

si svolge in camera di consiglio;

richiede la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell’imputato;

prevede gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e, qualora l’imputato non sia presente, l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 420 e ss. c.p.p.;

affronta e risolve tutte le questioni preliminari di cui all’art. 491 c.p.p., che devono essere decise “immediatamente” e non potranno essere riproposte all’udienza dibattimentale; nello stesso termine può essere disposto, d’ufficio o su richiesta di parte, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi del nuovo art. 24-bis c.p.p.;

prevede la necessaria verifica da parte del Giudice della possibilità di remissione della querela, qualora il querelante sia presente;

dispone che il Giudice, anche d’ufficio, verifichi che l’imputazione rispetti i parametri di cui all’art. 552 lett. c) c.p.p., ossia che l’enunciazione del fatto e delle circostanze sia chiara e precisa e siano indicati gli articoli di legge violati;

il giudice, sulla base degli atti del fascicolo, ha la facoltà di invitare il P.M. a riformulare l’imputazione, nonché ad apportare le necessarie modifiche e, qualora il P.M. non vi provveda, con ordinanza dispone la restituzione degli atti;

nel caso di modifica dell’imputazione da parte del P.M., tale modifica viene inserita nel verbale e il verbale deve essere notificato all’imputato non presente (almeno 10 giorni prima della nuova udienza), con rinvio dell’udienza e sospensione del processo;

 Il verbale è redatto in forma riassuntiva

Art. 554-ter c.p.p. – Provvedimenti del giudice.

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo procedere.

Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. L’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1.

Entro lo stesso termine, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis commi 2 e 3.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione al pubblico ministero del fascicolo contenente la documentazione, i verbali e le cose indicati nell’articolo 416, comma 2.

4. Tra la data del provvedimento di cui al comma 3 e la data fissata per l’udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

Il iiudice dell’udienza predibattimentale, sulla base degli atti trasmessi dal P.M., deve valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi già previste, come per esempio se sussiste una causa che estingue il reato o per cui l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, etc.

Inoltre, è chiamato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere, e questa è un’importante novità introdotta sulla base della trasmissione di tutto il fascicolo del P.M. e che avvicina l’udienza predibattimentale all’udienza preliminare dinanzi al GUP, “anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

Sul punto appaiono applicabili i parametri normativi e di formazione giurisprudenziale sulla analoga pronuncia ex art. 425 c.p.p., che dovranno essere ampliati sulla base di una valutazione logico-giuridica affidata al Giudice e che comporti una previsione di mancata sentenza di condanna.

È prevista una ipotesi di rinvio dell’udienza predibattimentale nel caso in cui l’imputato e il P.M. concordino l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 53 L. n. 689/1981 e la decisione non sia immediatamente possibile; in tal caso, infatti, il Giudice potrà sospendere l’udienza e rinviarla (non oltre il sessantesimo giorno) dando avviso anche all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Da segnalare come ai sensi del nuovo art. 20-bis c.p. rubricato “Pene sostitutive delle pene detentive brevi” è stata ampliato l’ambito di applicazione delle pene sostitutive della reclusione e dell’arresto, in quanto la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate in caso di condanna fino a quattro anni, il lavoro di pubblica utilità fino a tre anni, la pena pecuniaria fino ad un anno. Infine, ove non vi siano le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative, il Giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un Giudice diverso, in un termine non inferiore a venti giorni, e dispone la restituzione del fascicolo formato ai sensi dell’art. 416 comma 2 c.p.p. al P.M.

Ai sensi dell’art. 554-quinquies c.p.p. la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata dal Giudice, su richiesta del P.M., qualora sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova.