La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 15836 depositata il 14 aprile 2023 ha stabilito che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello secondo cui i dati di ubicazione dell’utenza telefonica ritraibili dai tabulati telefonici acquisiti su iniziativa diretta della polizia giudiziaria in assenza di un provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria dovendosi ritenere che, una volta che una persona abbia prescelto l’uso del mezzo telefonico, vale a dire l’utilizzazione di uno strumento che tecnicamente assicura una segretezza più estesa di quella riferibile ad altri mezzi di comunicazione (postali, telegrafici, e così via), ad essa, in forza dell’articolo 15 della Costituzione, va riconosciuto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano portare all’identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi al tempo e al luogo dell’intercorsa comunicazione, risultando necessario un decreto motivato del giudice, che effettui un controllo sull’accesso ai dati esterni al traffico telefonico, demandato ad un soggetto indipendente e diverso dalle parti, pubbliche e private.
La Suprema Corte ha sottolineato che il pedinamento elettronico effettuato dalla polizia giudiziaria senza l’autorizzazione del giudice è inutilizzabile, la prova anche se atipica (articolo 189 c.p.p.) è vietata e quando acquisita non è utilizzabile ai fini della decisione.
I dati della geolocalizzazione forniti da tutte le celle agganciate dal telefonino in uso all’indagato incidono sulla personalità e sulla sfera privata del titolare dell’utenza.
Il decreto legge 132/2021 ha stabilito che è necessaria l’autorizzazione del giudice per il controllo sull’accesso ai dati esterni al traffico telefonico.
