Cass. pen., Sez. 3^ sentenza n. 15161/2023, udienza del 23 marzo 2023, prende in rassegna il reato previsto dall’art. 609-quinquies, cod. pen. (corruzione di minorenni).
Il delitto è configurabile allorché un minore infraquattordicenne venga fatto assistere ad atti sessuali compiuti da altri.
Il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice è la tutela del sereno sviluppo psichico della sfera sessuale dei minori che il legislatore vuole non sia turbata dal trauma che può derivare dall’assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri (Sez. 3^, n. 44681/2005).
L’elemento oggettivo è dato dal compimento di qualsiasi atto sessuale in presenza di un minore che non abbia raggiunto i quattordici anni, che non investa la sua corporeità (Sez. 3^, 24417/2016).
Anche le condotte realizzate a distanza e condivise e mostrate mediante mezzi telematici, sebbene svolte in assenza di contatto fisico con la vittima, sono idonee ad integrare la fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 609-quinquies, dal momento che questa non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori (così Sez. 3^, sentenza n. 14210/2020, relativa ad un caso di invio di materiale pornografico mediante WhatsApp).
Questa giurisprudenza è condivisibile poiché anche le condotte realizzate a distanza e condivise con mezzi telematici sono capaci di turbare il minore e senza che tale estensione interpretativa possa essere considerata alla stregua di un’analogia in malam partem, trattandosi piuttosto di un aggiornamento interpretativo che tiene conto delle possibilità tecnologiche oggi esistenti.
Si tratta infatti, come è avvenuto nel caso di specie realizzato tramite una diretta sulla piattaforma Instagram, di mezzi comunicativi che permettono di condividere e mostrare fedelmente e in tempo reale il compimento di atti sessuali.
D’altronde, la disposizione normativa fa riferimento alla nozione di presenza, da intendersi come il fatto di essere presente in un certo luogo o di intervenire o assistere a qualcosa, e non è certo limitata alla presenza fisica.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
