Avvocato: il concomitante impegno professionale relativo a un processo civile non è “idoneo” a determinare il rinvio del processo penale (di Riccardo Radi)

Il processo penale prevale sul processo civile, e nel caso di concomitante impegno l’avvocato deve sempre “privilegiare” il patrocinio nel procedimento penale.

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 37070/2022 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al difensore dell’imputato di addurre, quale legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno professionale relativo a un processo civile, poiché la norma – come interpretata dal diritto vivente – contiene un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, ben potendo l’avvocato rappresentare proprio la necessità della sua presenza nel processo penale per avanzare una motivata richiesta di rinvio dell’udienza civile.

La Suprema Corte premette che il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento, per concomitante impegno professionale, non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza dell’impegno, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attività che deve svolgervi (Sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013, Rv. 259520; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109).

In relazione a tali profili, nell’istanza genericamente si afferma che la presenza del difensore nel processo civile sarebbe necessaria perché si dovrebbe discutere una delicata causa di fallimento e che il medesimo avvocato non poteva farsi sostituire nel processo penale, dovendo discutere una causa di diffamazione.

Appare evidente che si tratta di affermazioni generiche che non consentono al giudice di effettuare un’effettiva valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore.

Sotto altro profilo, occorre ricordare che “In tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell’imputato per l’esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l’assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l’obbligo per il giudice di differire la trattazione dell’udienza” (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Rv. 260353).

Quanto alla questione di legittimità costituzione che il ricorrente, in via subordinata, chiede di sollevare, va rilevato che essa appare manifestamente infondata, in quanto l’art. 420-ter, nell’interpretazione che costituisce diritto vivente, contiene un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco. E, con particolare riferimento al profilo in esame, va rilevato che il difensore, in sede civile, ben potrebbe rappresentare proprio la necessità della presenza nel processo penale per avanzare una motivata richiesta di rinvio dell’udienza civile.

Sempre in tema di legittimo impedimento a comparire, ricordiamo che la disposizione di cui all’art. 420-ter comma 5, cod. proc. pen. che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell’udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell’imputato e non si estende al difensore della parte civile, cassazione sezione 5 numero 9511 del 10 febbraio 2022 Rv 282937-01.