Il giudice pone le domande al teste, prima delle parti, senza il rispetto dell’ordine di assunzione previsto dall’articolo 506 c.p.p.: solo una mera irregolarità?
Il testimone consulta atti a sua firma nel corso della deposizione senza essere stato autorizzato: la testimonianza è inficiata?
A questi interrogativi rispondiamo con due sentenze recenti della Suprema Corte.
La forma è sostanza, si dice, ma non sempre il principio trova conferme nella giurisprudenza di legittimità.
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 5234/2023 ha stabilito che in tema di prova testimoniale, la consultazione di documenti in aiuto alla memoria, avvenuta in assenza dell’autorizzazione del giudice, non dà luogo né ad inutilizzabilità della prova, in quanto essa risulta assunta non in violazione di divieti di legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte, né a nullità, vigendo in materia il principio di tassatività e non essendo riconducibile ad alcuna delle previsioni di cui all’art. 178 cod. proc. pen. l’inosservanza delle norme che disciplinano l’esame testimoniale.
Mentre in ordine alla circostanza che il giudice poneva le domande prima delle parti in violazione dell’art. 506 cod. pen., regola operativa anche nei casi in cui la testimonianza sia stata ammessa attraverso l’esercizio dei poteri integrativi previsti dall’art. 507 cod. proc. pen.: tale norma disciplina infatti i casi in cui il giudice può integrare il compendio probatorio, ma non modifica lo statuto processuale delle prove che si ammettono d’ufficio.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 48957/2019 ha ritenuto che la testimonianza, anche se ammessa dal giudice nell’esercizio dei poteri integrativi conferiti dall’art. 507 cod. proc. pen. resta sottoposta alle regole le disciplinano in via ordinaria e, dunque, anche alle regole previste all’art. 506 cod. proc. pen.
La violazione di tali regole non determina tuttavia una “inutilizzabilità“, ma solo una “irregolarità” che genera un aggravamento degli oneri motivazionale del giudice che intenda fondare la propria decisione sui contenuti acquisiti in modo irregolare.
Si ribadisce infatti che l’assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del giudice, pur non essendo conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all’art. 178 cod. pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte (Sez. 6, n. 28247 del 30/01/2013 – dep. 28/06/2013, Rv. 257026; Sez. 5, n. 38271 del 17/07/2008 – dep. 07/10/2008, Rv. 242025; Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008 – dep. 05/08/2008, Rv. 241227).
Nel caso in esame alla irregolare raccolta delle dichiarazioni della D. non corrispondeva uno sforzo motivazionale aggravato per sostenerne la credibilità.
Pertanto la sentenza è stata annullata per un nuovo giudizio.
