Banche e imprese di investimento: condizioni per la responsabilità in solido dei danni arrecati ai clienti dal promotore finanziario che agisca abusivamente (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 14493/2023, udienza del 16 dicembre 2022, offre chiarimenti importanti per i risparmiatori che abbiano subito danni in virtù della condotta abusiva di un promotore finanziario.

Vari sono i punti di diritto desumibili dalla decisione.

Il reato di abusivismo previsto dall’art. 166 TUF

Il primo, confermativo di un indirizzo consolidato da anni, afferma che il reato di abusivismo previsto dall’art. 166 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) è integrato dalla condotta del promotore finanziario il quale, anziché limitarsi ai suoi compiti ordinari finalizzati alla promozione di prodotti finanziari (in essa inclusa la limitata attività di consulenza volta ad orientare le scelte del risparmiatore) ed alle attività propedeutiche alla conclusione del contratto tra intermediario e risparmiatore medesimo, stipuli con quest’ultimo un contratto di gestione degli investimenti e incassi le somme destinate a tale scopo (da ultimo, Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 32514/2020, Rv. 279873-01).

Una condotta esattamente di tal genere è stata compiuta dall’imputato il quale ha fatto firmare ad alcuni suoi clienti dei moduli in bianco “che poi utilizzava senza peritarsi di dettagliare le proprie intenzioni in tema di investimenti e sottacendo pure gli esiti delle iniziative autonomamente assunte, o meglio alterandoli in guisa da magnificarli laddove vi erano state perdite, premurandosi altresì di prevenire l’insorgenza di sospetti nei clienti con la raccomandazione di non aprire la posta della banca se non in sua presenza, in modo da poterla illustrare“.

Così comportandosi, l’imputato ha di fatto gestito le somme di denaro delle persone offese, operando autonomamente al di fuori dei limiti normativi e perfezionando il reato di cui al citato art. 166 TUF.

La responsabilità civile solidale dell’intermediario

Le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 58/1998, a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 2409 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l’offerta fuori sede, quando l’illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attività l’ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (sentenza n. 32514/2020 già citata).

Ciò perché l’attività del promotore è uno degli strumenti di cui l’intermediario si avvale nell’esercizio dell’impresa, traendone benefici ai quali l’ordinamento fa corrispondere il peso economico dei rischi correlati (Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 857/2020, Rv. 656687-01).

Rilevanza della condotta agevolatrice dei danneggiati

La condotta del terzo/investitore può giungere a interrompere il nesso causale tra condotta dell’intermediario preponente e danno solo nel caso in cui fosse immediatamente percepibile per il primo che la condotta del promotore preposto era tenuta in assenza o al di fuori del rapporto con l’intermediario medesimo o nel caso in cui il terzo fosse consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale realizzata dal promotore o ancora nel caso in cui avesse prestato acquiescenza all’irregolare condotta di costui. Tale acquiescenza può essere desunta dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall’esperienza acquisita nell’investimento in prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (sentenza n. 32514/2020 già citata).