La Consulta e i liberi vigilati dopo la liberazione condizionale: come il gioco dell’oca (di Vincenzo Giglio)

Due giorni fa, in questo post, ho dato la notizia della sentenza n. 66/2023 della Corte costituzionale.

Oggi desidero tornare sull’argomento per una riflessione un po’ più ampia.

Come d’abitudine, riporto tra virgolette i passaggi tratti testualmente dalla decisione.

La questione di costituzionalità

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dubitato della costituzionalità degli artt. 177, comma 2, e 230, comma 1, numero 2), cod. pen. per il loro possibile contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

nella parte in cui:

1) stabiliscono l’obbligatoria applicazione della misura della libertà vigilata al condannato alla pena dell’ergastolo ammesso alla liberazione condizionale;

2) stabiliscono la durata della libertà vigilata in misura fissa e predeterminata;

3) non prevedono la possibilità per il Magistrato di sorveglianza di verificare in concreto durante l’esecuzione della libertà vigilata l’adeguatezza della sua permanente esecuzione alle esigenze di reinserimento sociale del liberato condizionalmente e non ne consentono, per l’effetto, la revoca anticipata“.

La questione all’attenzione del giudice a quo nel giudizio sottostante può essere così sintetizzata:

  • BV è un ex ergastolano ammesso alla liberazione condizionale e di seguito, in applicazione dei citati articoli del codice penale, immediatamente sottoposto alla libertà vigilata per un periodo non inferiore a cinque anni;
  • si è quindi rivolto al magistrato di sorveglianza chiedendo la revoca di tale ultima misura ma la sua istanza è stata respinta poiché tendente ad un esito non consentito dalla normativa vigente;
  • ha appellato il provvedimento negativo, chiedendo la sua riforma sul presupposto che la libertà vigilata applicata agli individui ammessi alla liberazione anticipata sarebbe una misura di sicurezza, come tale applicabile solo alle persone socialmente pericolose; ha eccepito in subordine l’illegittimità costituzionale della norma che determina in misura fissa la durata della misura e ne impedisce la revoca anticipata;
  • il giudice a quo deve adesso pronunciarsi sull’impugnazione e ritiene impossibile una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento; esse, quale che sia la natura della libertà vigilata conseguente alla liberazione anticipata, impediscono in modo assoluto il riesame della necessità della libertà vigilata prima del decorso del quinquennio, anche quando, come appare nel caso concreto, l’interessato possa essere considerato altamente affidabile per la dimostrata revisione critica delle sua passate scelte criminali; sta in questo la rilevanza della questione;
  • in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che la libertà vigilata applicata dopo e in conseguenza della liberazione condizionale dovrebbe essere considerata una sanzione tout court in quanto effetto obbligatorio di un reato, caratterizzata da una consistente afflittività e, a differenze delle misure di sicurezza, finalizzata al sostegno ed al controllo del libero vigilato così che possa proseguire la verifica del già accertato ravvedimento; data la sua natura sanzionatoria, la misura dovrebbe essere improntata al rispetto dei principi del finalismo rieducativo, della proporzionalità e della individualizzazione del trattamento sanzionatorio che tuttavia sono frustrati dall’automatismo della genesi e della durata da cui deriva la preclusione al giudice di ogni tipo di intervento; sarebbero per ciò stesso violati il finalismo rieducativo sancito dall’art. 27 Cost. e il principio di uguaglianza formale previsto dall’art. 3 Cost. nella parte in cui implica la necessità di non accomunare situazioni individuali differenti.

Le opinioni delle parti, degli interventori e degli amici curiae

È intervenuta in giudizio l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa della Presidente del Consiglio dei ministri.

Per la difesa erariale le questioni sono infondate essendo chiara e già affermata la “«inscindibilità del binomio liberazione condizionale-libertà vigilata», espressione formale della «essenziale natura di modalità esecutiva della pena che è propria della liberazione condizionale». Con l’applicazione di tale misura, in altre parole, la finalità rieducativa della pena si realizzerebbe sostituendo al rapporto esecutivo della pena carceraria il rapporto esecutivo della libertà vigilata di cui all’art. 230 cod. pen. […] L’ordinanza di rimessione non si sarebbe invece misurata con tali basilari considerazioni, obliterando quella che rappresenterebbe «una più generale caratteristica del nostro sistema», nel quale «l’esecuzione penale è il momento in cui viene data attuazione alla volontà espressa dalla legge e dalla sentenza di condanna, anche in ordine al “quantum” della pena da eseguire». Il rimettente postulerebbe, invece, un diverso sistema nel quale il giudice dell’esecuzione sarebbe chiamato ad accertare, «in un dato momento dei diversi “rapporti esecutivi”», se il condannato, in ragione del suo percorso rieducativo e dell’avvenuto ravvedimento, abbia scontato «“abbastanza pena”». Tuttavia, se così fosse, opina l’interveniente, il dubbio di legittimità costituzionale dovrebbe allora estendersi anche alla previsione che fissa in ventisei anni la quota di pena che deve essere stata espiata per accedere alla liberazione condizionale”.

Si è costituito anche l’appellante BV. Il suo difensore “sostiene in primo luogo che, dovendosi riconoscere alla libertà vigilata in esame natura di misura di sicurezza, la relativa disciplina dovrebbe leggersi in accordo con l’art. 202 cod. pen. Sarebbe infatti da sottoporre a critica il precedente di legittimità costituito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 343 del 1991, e, in particolare, il passaggio della relativa motivazione in cui si afferma che la misura in parola si differenzierebbe dalle misure di sicurezza, perseguendo lo scopo di consentire un controllo sul condannato per verificare «se il giudizio sul ravvedimento trovi corrispondenza nella realtà dei fatti», giacché tale affermazione sarebbe «apodittica e illogica». […] In subordine, anche laddove si volesse seguire la tesi del rimettente, secondo cui la libertà vigilata avrebbe in questo caso natura di sanzione penale, la giurisprudenza costituzionale avrebbe comunque chiarito che «previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale» […] e «ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo indiziata di illegittimità» […] Per queste ragioni, e conclusivamente, secondo la parte, per effetto dell’auspicato accoglimento delle questioni sollevate, «potrebbero divenire applicabili alla misura de qua le disposizioni generali concernenti i termini di durata, il riesame periodico e la revoca anticipata della libertà vigilata ordinaria»“.

Hanno depositato opinioni scritte, nella veste di amici curiae, l’Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) e l’Unione camere penali italiane (UCPI).

La prima è dell’idea che l’istituto censurato abbia natura penale e che, fondato com’è su una presunzione assoluta di pericolosità sociale (se si esclude la sua qualificazione come misura di sicurezza) o su una presunzione altrettanto assoluta di una ineludibile necessità di controllo (se, al contrario, lo si considera come una misura di sicurezza), sarebbe comunque irragionevole e lesivo non solo delle norme invocate dal giudice a quo ma anche degli artt. 3 e 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’UCPI, dal canto suo, “ritiene non convincente il tentativo della Corte di cassazione di «svincolare dalla logica delle ordinarie misure di sicurezza la “peculiare” libertà vigilata conseguente all’ammissione all’istituto di cui all’art. 176 c.p.». Più precisamente, o si assume che tale peculiare istituto sia comunque assimilabile ad una misura di sicurezza – e allora, ai fini della sua applicazione, occorre il previo accertamento della pericolosità del soggetto – oppure lo si considera una differente modalità esecutiva della pena, e allora non potrà non censurarsene la fissità“.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha considerato infondate le questioni.

Ha ritenuto necessariamente preliminare alla decisione la messa a fuoco della natura della libertà vigilata in quella particolare declinazione, rilevante nel giudizio, che la associa alla liberazione condizionale.

Ha affermato, in continuità con sue risalenti decisioni, che l’istituto serve prioritariamente a confermare la prognosi del già avvenuto ravvedimento e che dunque il liberato condizionalmente è “in prova” ed è una prova che ha significato ed attendibilità solo se viene data dall’interessato in stato di libertà (allorché cioè gli sarebbe più facile rendersi nuovamente pericoloso).

Ha poi aggiunto che la specie di libertà vigilata in esame non è una misura di sicurezza.

Il suo legame alla liberazione condizionale è rilevante secondo una duplice prospettiva.

Esso, da un lato, consente di comprendere che il giudizio di ravvedimento propedeutico alla liberazione condizionale è prognostico e quindi provvisorio sicché gli è connaturale una verifica successiva.

Dall’altro lato, quello stesso legame porta a svelare la reale natura della libertà vigilata di cui si parla: non una misura afflittiva aggiuntiva alla liberazione condizionale, come ipotizza il rimettente, ma al contrario un’attenuazione della pena detentiva che, insieme alla liberazione, dà vita ad una misura alternativa alla detenzione.

Dato questa natura – ha osservato la Corte – consegue “l’erroneità della pretesa di applicare alla libertà vigilata ordinata in conseguenza dell’ammissione alla liberazione condizionale lo statuto proprio delle misure di sicurezza, che comporterebbe l’attribuzione al giudice di una valutazione in concreto della sussistenza, in fase genetica, della pericolosità sociale del soggetto e, in costanza di esecuzione della misura, della permanenza di tale requisito“.

Così come, “il suo inscindibile legame con la liberazione condizionale e, di riflesso, con la pena principale in sostituzione della quale questa è stata disposta, comporta anche l’erroneità del predicare per questa forma di libertà vigilata il necessario rispetto del principio di mobilità della pena. Che sia indiziata di illegittimità costituzionale ogni sanzione fissa, «(qualunque ne sia la specie)» (sentenza n. 222 del 2018), resta ovviamente confermato: ma il principio è in questo caso erroneamente invocato. Infatti, l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio non è assente, ma è stata già assicurata in tutte le sedi necessarie: in quella di predeterminazione legale, ad opera del legislatore, in sede di condanna, dal giudice, che ha così potuto irrogare una pena di entità proporzionata al fatto da questi commesso“.

Questa conclusione “non esclude affatto che il legislatore sia tenuto, nel costruire la complessiva disciplina di una misura alternativa alla detenzione, e dunque anche della liberazione condizionale cui consegue la libertà vigilata, a rispettare il disposto di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. La giurisprudenza costituzionale è ferma nel ricondurre la liberazione sotto condizione all’«obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato» (ordinanza n. 97 del 2021; analogamente sentenze n. 32 del 2020n. 418 del 1998 e, già, n. 204 del 1974), e a pretendere, allora, che la relativa disciplina risulti permeata da una finalità di rieducazione. In questa prospettiva, è da ribadire come le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalla sottoposizione a libertà vigilata del condannato ammesso a liberazione condizionale «trov[ino] razionale fondamento, ex art. 27, terzo comma, Cost., nel sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà del condannato» (sentenza n. 282 del 1989)“.

Tanto ciò è vero che “l’applicazione della misura in esame, pur vincolata nell’an e nel quantum, non lo è affatto nel quomodo. Il regime della libertà vigilata implica l’imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni (idonee ad evitare l’occasione di nuovi reati) non codificate, che peraltro «possono essere […] successivamente modificate o limitate» (art. 228 cod. pen.). L’art. 190 norme att. cod. proc. pen. integra la disciplina, limitandosi a predeterminare il divieto di trasferire residenza o dimora in un comune diverso senza autorizzazione del magistrato e di mutare abitazione nell’ambito dello stesso comune senza avvisare le autorità di pubblica sicurezza; nonché il dovere di conservare e, se richiesto, esibire la carta precettiva riepilogativa delle prescrizioni impartite. Fatta eccezione per queste previsioni “minime”, il legislatore ha scelto dunque di non definire analiticamente quali obblighi il giudice debba imporre al libero vigilato (sentenza n. 126 del 1983); ferma la necessità di non rendere difficoltosa la «ricerca di un lavoro» (come conferma il tenore del quarto comma del già citato art. 228 cod. pen.) e di consentire di attenersi alla vigilanza con la «necessaria tranquillità» (art. 190, ultimo comma, norme att. cod. proc. pen.), e fermo il divieto di «applicare prescrizioni che snaturino le caratteristiche di una misura di sicurezza non detentiva» (da ultimo, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 novembre-12 dicembre 2019, n. 50383). Il suo «contenuto non tipizzato» (sentenza n. 253 del 2003) permette al magistrato di sorveglianza di individualizzare la portata e l’inevitabile afflittività della libertà vigilata, anche quando applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale, e così di adattare la misura alle esigenze del singolo caso“.

E dunque “Il magistrato di sorveglianza, in definitiva, è nella condizione (e anzi ha il dovere) di definire il complesso delle limitazioni cui sottoporre il vigilato, in coerenza con la specifica situazione personale ed ambientale in cui questo versi, ed eventualmente di rimodularle nel corso del tempo, laddove risultino elementi tali da far ritenere che il controllo nei suoi confronti debba affievolirsi. Che la disciplina in esame sappia esibire elasticità e capacità di adattamento al mutare delle circostanze è peraltro ulteriormente avvalorato dal fatto che non ogni trasgressione agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata comporta la revoca della liberazione condizionale ai sensi dell’art. 177, primo comma, cod. pen. (sentenza n. 418 del 1998). Ancora, a venire in rilievo è una specifica caratteristica del regime di libertà vigilata applicato al soggetto ammesso alla liberazione condizionale, in ragione della quale essa è definita “assistita”. L’art. 55 ordin. penit. – elemento anch’esso valorizzato dalla sentenza n. 78 del 1977 – stabilisce infatti che nei confronti del vigilato «il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza» al fine del suo reinserimento sociale. Si tratta di una disposizione che evidenzia come l’istituto in esame non solo non contraddica obiettivi di risocializzazione, ma sia anzi spiccatamente orientato a concretizzarli, mediante l’attivazione di uno strumento di accompagnamento del reo nel suo percorso di restituzione alla vita sociale“.

Per tutte queste ragioni la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni poste dal giudice a quo.

Il commento

…Il dato letterale

Credo sia utile partire dalla lettera delle norme rilevanti per la definizione della questione sottoposta allo scrutinio della Consulta.

Conviene quindi ricordare che, a norma dell’art. 176, comma 1, cod. pen., “Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di  esecuzione della pena, abbia tenuto  un  comportamento  tale  dal  far  ritenere sicuro il suo ravvedimento,  può  essere  ammesso  alla  liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta  mesi  e  comunque  almeno metà della pena inflittagli, qualora il  rimanente  della  pena  non superi i cinque anni“.

A sua volta l’art. 177, comma 2, cod. pen., prevede che “Decorso tutto il tempo della  pena  inflitta,  ovvero  cinque  anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all’ergastolo, senza che sia intervenuta  alcuna  causa di revoca, la pena rimane  estinta  e  sono  revocate  le  misure  di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo“.

L’art. 230, comma 1, n. 2), cod. pen., prevede che la libertà vigilata è sempre ordinata quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale.

Ha un suo rilievo infine l’art. 215 cod. pen. il quale elenca le misure di sicurezza personali e inserisce la libertà vigilata tra quelle non detentive.

A fronte di questo complesso di disposizioni, la Corte costituzionale ha scelto di discostarsi dalla classificazione codicistica e di associare alla libertà vigilata che segue obbligatoriamente alla liberazione condizionale (e considerata unitariamente a questa) la natura di misura alternativa alla detenzione.

Non è certo un inedito tanto che la Consulta non ha faticato a reperire precedenti decisioni, sia proprie che della Corte di cassazione, nella cui scia inserirsi a dimostrazione di una visione così condivisa da non potere essere plausibilmente messa in discussione.

Non voglio né posso negare che l’ampiezza della libertà interpretativa è inversamente proporzionale alla chiarezza delle norme da interpretare ed alle necessità evolutive delle diverse stagioni.

Mi è noto che l’interpretazione meramente letterale è considerata, per dirla con le parole usate dalla stessa Consulta nella sentenza n. 1/2013 (quella che risolse il conflitto tra il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo), un metodo “primitivo sempre“.

È vero, il tenore letterale non è di per se stesso sufficiente ma ciò non significa che se ne possa radicalmente prescindere perché, se così fosse, il prezzo da pagare sarebbe (meglio, è) un travaso di poteri dal legislatore al giudice attraverso l’incentivo alla giurisprudenza creativa.

Trovo quindi disturbante che si attribuisca ad un istituto che il legislatore codicistico ha reso palese appartenere al genus delle misure di sicurezza una classificazione che nega e quindi annulla la lex parlamentaria a vantaggio del diritto giurisprudenziale.

…Il regime dell’istituto

Considero preoccupante che, per effetto della diversa classificazione imposta dal giudice ordinario in concorso con quello costituzionale, siano costoro e non il legislatore a scegliere di fatto quale sia il regime applicabile ad un istituto: se infatti la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale non è più una misura di sicurezza, viene meno il suo necessitato connubio con la pericolosità sociale e non ne è più consentita la revoca al venir meno di quest’ultima. Difficile negare che questo sia un peggioramento della condizione del libero vigilato posto che, qualunque sforzo faccia per meritare in anticipo il pieno ed incondizionato rientro nella comunità, sarà comunque inutile non potendo il giudice trarne alcun effetto vantaggioso per l’interessato.

…Non rieducazione ma contenimento

Non mi piace infine che si faccia passare per prosecuzione e rafforzamento del percorso rieducativo quello che in realtà è il puro prolungamento di un contenimento securitario che con la rieducazione ha ben poco a che fare, dal momento che, per disposto normativo (art. 176, comma 1, cod. pen.), può accedere alla liberazione condizionale solo chi, durante il tempo dell’esecuzione della pena (e questo tempo per gli ergastolani si misura in decenni), abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.

Al di là delle parole più o meno dotte, più o meno ispirate, questa decisione contribuisce a tenere sotto il tallone dello Stato per almeno un quinquennio persone altre e diverse da quelle che entrarono in carcere.

…Come il gioco dell’oca

Dir loro che devono ancora dimostrare qualcosa, e devono farlo perché all’aperto sono esposte a maggiori tentazioni che al chiuso, significa affievolire l’importanza del percorso compiuto e i suoi effetti positivi. Se non può parlarsi di un disincentivo, di certo si può escludere che sia un incentivo a ben vivere. Se non può parlarsi di una mistificazione, di certo è come il gioco dell’oca in cui ogni mossa può essere fatale e condannare alla ripartenza.

Francamente, fatico a considerare illuminata la decisione commentata.