La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 12355/2023 ha esaminato la questione relativa alla disciplina del diritto per la difesa di accesso agli atti nei procedimenti caratterizzati da esigenze di celerità di definizione a pena di inefficacia di provvedimenti incidenti sulla libertà personale.
Il caso esaminato era in tema di convalida del provvedimento del questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401.
La Suprema Corte ha stabilito che l’esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, sicché è onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
La cassazione preliminarmente rileva che nessun termine è previsto dalla legge in relazione all’esercizio, da parte della difesa, del diritto di accesso agli atti del procedimento di convalida di cui all’art. 6 legge n. 401 del 1989.
Né dal sistema emergono utili indicazioni in proposito, anche solo in prospettiva analogica.
Si consideri infatti la disciplina del diritto di accesso agli atti in altri procedimenti anch’essi caratterizzati da esigenze di celerità di definizione a pena di inefficacia di provvedimenti incidenti sulla libertà personale.
Invero, nel procedimento per la convalida del provvedimento di fermo di indiziato di reato o dell’arresto in flagranza di reato, alla difesa spetta il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero, a pena di nullità, ma nessun termine dilatorio è espressamente previsto o è stato “pretoriamente” riconosciuto (cfr. Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939-01).
Con riguardo alla richiesta di copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell’adozione di una misura cautelare, poi, il pubblico ministero ha l’obbligo di provvedere in tempo utile a consentire l’esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, ma, anche in questa ipotesi, senza che sia individuabile un preciso termine calcolato rispetto alla data dell’udienza per la decisione (v. Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908-01, in motivazione, § 7.6).
Piuttosto, dal sistema normativo si evince l’indicazione che alla difesa deve essere assicurato il diritto di accedere agli atti per poter meglio esercitare le sue ragioni in un tempo utile, ma senza che siano configurabili rigidi termini dilatori.
Inoltre, ai fini della valutazione della tempestività con cui è assicurato il diritto di accesso agli atti, deve tenersi conto anche del momento in cui la relativa istanza è stata presentata.
Non sembra potersi dubitare, infatti, che sia onere della difesa attivarsi tempestivamente per esercitare il diritto di accesso agli atti, specie quando sono previsti termini a pena di inefficacia per l’adozione del provvedimento, perché eventuali richieste di visione o copia non possono determinare un allungamento dei tempi del procedimento, con il rischio di frustrare le finalità di quest’ultimo.
E, in relazione al procedimento di cui all’art. 6, legge n. 401 del 1989, la legge fissa termini molto brevi per l’adozione del provvedimento di convalida a pena di inefficacia.
Invero, l’art. 6, comma 3, legge cit. dispone: “Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto [ossia di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore all’interessato] e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive”.
Per quanto concerne le concrete possibilità di esercizio del diritto di accesso, poi, occorre considerare che, nel procedimento relativo alla convalida del provvedimento del Questore di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989, gli atti sono reperibili sia presso la Questura che ha adottato il provvedimento, sia presso il pubblico ministero competente a richiedere la convalida, sia presso il GIP, preposto alla decisione sulla convalida.
Proprio tenendo conto di ciò, una decisione ha affermato che, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa di 48 ore, assegnato al sottoposto al provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S., non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi, in quanto, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l’interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia (Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016, Rv. 267197-01).
Altre decisioni, inoltre, avevano già precisato che il diritto dell’interessato di interloquire e presentare le proprie deduzioni difensive nel procedimento di convalida è assicurato dalla possibilità di esaminare già presso la segreteria del PM e non soltanto presso la cancelleria del giudice, il carteggio che lo riguarda (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266480-01, e Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013, Rv. 256379-01).
Ciò posto, deve osservarsi che la possibilità di accesso agli atti anche presso la Questura, con riguardo al procedimento di cui all’art. 6 legge n. 401 del 1989, merita espressa considerazione ai fini del giudizio sul rispetto delle garanzie assicurate al destinatario della misura.
Invero, a tacer d’altro, il termine a difesa di quarantotto ore per la eventuale presentazione di memorie, riconosciuto dalla giurisprudenza, decorre proprio dalla notifica del provvedimento del Questore all’interessato, ed è indipendente dalla durata della disponibilità degli atti per il pubblico ministero ai fini della richiesta di convalida o per il g.i.p. ai fini dell’adozione della pertinente ordinanza (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20366 del 2021, e Sez. 3, n. 2471 del 2008). Sembra quindi ragionevole concludere che, nel procedimento relativo alla convalida del provvedimento del Questore di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989, il diritto della difesa di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, è onere dell’interessato o del suo difensore esercitarlo tempestivamente al fine di disporre di un tempo maggiore, e può essere fatto valere sia presso la Questura, sia presso l’ufficio del pubblico ministero, sia presso la cancelleria del g.i.p.
Quindi, colleghi avvocati, per accedere agli atti per esercitare compiutamente il diritto di difesa non esistono termini dilatori predeterminati se non la vostra personale capacità e volontà di attivarvi tempestivamente per esercitarlo. Altro non è dato.
