Atti persecutori e maltrattamenti in famiglia: pena sospesa legata al percorso di recupero anche per le condotte perfezionate prima della L. 69/2019 purché protratte dopo (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 15203 depositata l’11 aprile 2023 ha stabilito debba ritenersi che la previsione di cui all’articolo 165, comma quinto, Cp, secondo cui in caso di condanna per delitti come atti persecutori ex articolo 612 bis Cp la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata alla partecipazione dell’imputato a un percorso di recupero con assistenza psicologica, pur avendo natura sostanziale, si applica anche a fatti perfezionatisi prima dell’entrata in vigore della novella di cui all’articolo 6 della legge 69/2019 ma protrattisi senza significative cesure temporali – in epoca successiva stante l’unitarietà strutturale del reato.

La Suprema Corte ricorda che la previsione di cui all’articolo 165, comma quinto, codice penale, pur avendo natura sostanziale, si applica anche a fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi prima dell’entrata in vigore della novella introdotta dalla legge n. 69 del 2019, ma proseguiti – senza significative cesure temporali – in epoca successiva stante l’unitarietà strutturale del reato.

Solo i fatti commessi anteriormente al 9 agosto 2019, data di entrata in vigore della novella, sono esclusi per il principio di cui all’articolo 25 Costituzione e 2 del codice penale, Cassazione sezione 5 n. 329 depositata nel 2022 Rv 282401.