La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 14964 dell’11 aprile 2023 ha stabilito che per i lavori consistiti in frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico senza aumento di volumetria complessiva o dell’originaria destinazione d’uso non è necessario il permesso per costruire.
La Suprema Corte nell’esaminare il caso relativo all’imputazione per il reato di cui all’articolo 44 comma 1 lettera b), d.P.R. n. 380 del 2001 per opere di tramezzatura con modifiche apportate all’impianto elettrico e alla pavimentazione ha annullato la sentenza perché il fatto non sussiste.
La cassazione ha ritenuto che il frazionamento dell’unità immobiliare deve ritenersi un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lettera b) d.P.R. n. 380 del 2001, soggetto unicamente alla S.C.I.A. di cui al successivo art. 22 comma 1 lett. a), in quanto la Legge Sblocca Italia, Legge n. 164 del 2014, ha ampliato la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria.
Pertanto, per le opere realizzate in assenza di un mutamento di volumetria complessiva ovvero di una modifica della destinazione d’uso anche in assenza della SCIA non è necessario il permesso per costruire (cassazione sezione 3 numero 31618 del 14 gennaio 2015, Rv 264496-01).
