Quali sono i criteri che il giudice deve seguire nella valutazione della prova scientifica?
All’interrogativo rispondiamo con l’esame di due recenti sentenze della cassazione la numero 10394/2023 sezione 4 e la numero 1801/2022 sezione 5.
In entrambe si è sancito che: in tema di prova scientifica, il giudizio di attendibilità di una teoria deve tener conto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell’ampiezza, della rigorosità e dell’oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi, della discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio e delle opinioni dissonanti che si siano eventualmente formate, dell’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonché dell’autorità e dell’indipendenza di chi ha effettuato la ricerca.
Da ultimo, in tema di prova scientifica del nesso causale nei delitti colposi, il controllo di legittimità non riguarda la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita e l’approccio metodologico siano razionali e logici, con specifico riguardo all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto, cassazione sezione 4 numero 10394/2023 Rv 284240-01.
La Suprema Corte premette che bisogna partire da un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ovvero quello secondo cui, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382).
Al riguardo, mette conto richiamare i criteri di valutazione della prova scientifica delineati dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto sulla scorta dei cc.dd. canoni Daubert (dalla sentenza nordamericana Daubert vs Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579, 113 S. Ct. 2786): “Per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi.
La discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate.
L’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica.
Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove” (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943-4).
Il dictum di Sez. 4, n. 43786 del 17/9/2010, Cozzini, Rv. 248944, pronuncia che ha chiarito un punto fondamentale nei rapporti tra sapere scientifico e sapere giuridico, va qui ribadito, nel senso che il “sapere scientifico è indispensabile strumento al servizio del giudice di merito“, in special modo per tutte le volte “in cui l’indagine sulla relazione eziologica si colloca su un terreno non proprio nuovo, ma caratterizzato da lati oscuri, da molti studi contraddittori e da vasto dibattito internazionale”.
Pertanto, i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità segnano il percorso che il giudice di merito deve seguire nella valutazione della prova scientifica, attraverso le coordinate di riferimento che “dovranno essere quelle afferenti al principio del contraddittorio ed al controllo del giudice sul processo di formazione della prova, che deve essere rispettoso di preordinate garanzie, alla cui osservanza deve essere, rigorosamente, parametrato il giudizio di affidabilità dei relativi esiti” (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264860 – 3).
La centralità del contraddittorio nella valutazione della prova scientifica è il fulcro della garanzia in ordine alla affidabilità della scienza.
Ne consegue con logica evidenza che la Corte di legittimità non è per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all’affidabilità della scienza, sicché non può essere chiamata a decidete, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l’utilizzabilità nell’inferenza probatoria sia o meno fondata.
Tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al fatto [. .1. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime.
Del resto la cassazione ha più volte affermato che il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate.
Esso è chiamato a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Sez.4, n. 42128/2008).
Sul punto, anche successivamente alla sentenza Cozzini, la cassazione ha ribadito (Sez. 4, n. 24573 del 13/5/2011; vedasi anche Sez. 4, n. 16237/2013) che essa non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto.
Quindi la cassazione non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica.
Ciò significa che avanti la Suprema Corte non si può valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice di merito, in quanto quest’ultimo, in virtù del principio del suo libero convincimento e dell’insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.
Ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile se non entro i limiti del vizio motivazionale.
