Libertà vigilata: per la Consulta non è una misura di sicurezza né una sanzione aggiuntiva ma una misura alternativa alla detenzione (di Vincenzo Giglio)

Con la sentenza n. 66/2023 (presidente Sciarra, redattore Zanon), pubblicata oggi ed allegata alla fine del post, la Corte costituzionale, dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze riguardo agli artt. 177, comma 2, e 230, comma 1, cod. pen., ha chiarito che la libertà vigilata, ove applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale, non è una misura di sicurezza e neppure una sanzione aggiuntiva, ma la prosecuzione, in forme meno afflittive, della pena già subìta in origine.

Nella visione del giudice delle leggi, infatti, liberazione condizionale e libertà vigilata costituiscono un unico insieme, e si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione.

Alla libertà vigilata si deve quindi guardare come una sorta di “prova in libertà”, finalizzata, analogamente alle altre modalità di esecuzione extra-muraria della pena, a favorire il graduale reinserimento del condannato nella società.

Il Tribunale fiorentino sospettava che le due norme citate ledessero i principi di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena (articoli 3 e 27 della Costituzione), poiché prevedono l’obbligatoria applicazione della libertà vigilata al condannato all’ergastolo ammesso alla liberazione condizionale, ne stabiliscono la durata nella misura fissa di cinque anni e non consentono al magistrato di sorveglianza di far cessare anticipatamente l’esecuzione della misura.

Per la Consulta, invece, la disciplina censurata non determina alcun “automatismo irragionevole”. Il periodo di libertà vigilata ha infatti l’obiettivo di verificare la tenuta della prognosi di “sicuro ravvedimento” già effettuata in sede di concessione della liberazione condizionale e consente l’espiazione, in forma meno afflittiva, della pena così sostituita. Non è irragionevole che ciò avvenga per un periodo fisso, poiché la pena originariamente inflitta è già stata commisurata, questa sì doverosamente, alle specificità della situazione concreta.