Differimento dell’esecuzione della pena e patologie psichiche (di Riccardo Radi)

Quando la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria” o “in deroga” può assumere il ruolo di colmare le carenze presenti nell’ordinamento penitenziario in riferimento alle persone affette da patologia psichiatrica.

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 10713/2023 ha stabilito che la patologia psichica (nella specie, disturbo di personalità antisociale “borderline”), alla luce della sentenza della Corte cost. n. 99 del 2019, può costituire causa di differimento dell’esecuzione della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, nel solo caso in cui sia di gravità tale da determinare condizioni di infermità incompatibili con lo stato detentivo, anche in base alle strutture e ai servizi di cura offerti all’interno del carcere ed alle esigenze di salvaguardia degli altri detenuti e del personale penitenziario, salvo che risultino prevalenti, nel caso concreto, le esigenze di sicurezza pubblica.

La Suprema Corte ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019, partendo dal presupposto che “la malattia psichica è fonte di sofferenze non meno della malattia fisica” e che le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi a causa della reclusione (“la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale”) fino ad assurgere a vero e proprio trattamento inumano o degradante ovvero a trattamento contrario al senso di umanità, secondo le espressioni usate dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione italiana (tra le altre, Corte EDU, seconda sezione, sentenza 17 novembre 2015, 2 2 Bamouhammad c, Belgio, paragrafo 119, e Corte EDU, grande camera, sentenza 26 aprile 2016, Murray contro Paesi Bassi, paragrafo ,105), ha ritenuto necessario rispristinare un adeguato bilanciamento tra le esigenze di difesa della collettività, che deve essere protetta dalla potenziale pericolosità di chi è affetto da alcuni tipi di patologia psichiatrica, e la necessità di garantire il diritto alla salute dei detenuti (art. 32 Cost.).

In quest’ottica, il Giudice delle leggi ha assegnato espressamente alla misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria” o “in deroga” il ruolo di colmare le carenze presenti nell’ordinamento penitenziario.

Anche nel caso di “infermità psichica grave“, pertanto, l’istituto della detenzione opera come “uno strumento intermedio e più duttile tra il mantenimento della detenzione in carcere e la piena liberazione del condannato (conseguente al rinvio): permettendo così di tener conto della eventuale pericolosità sociale residua di quest’ultimo e della connessa necessità di contemperamento delle istanze di tutela del condannato medesimo con quelle di salvaguardia della sicurezza pubblica” (Corte cost. ordinanza n. 255 del 2005; Sez. 1, n. 5 aprile-16 settembre 2016, n. 38680).

Ne segue, prosegue la Consulta nella sentenza n. 99 del 2019, che il Tribunale dì sorveglianza investito della richiesta di differimento della pena dovrà verificare “anche in base alle strutture e ai servizi di cura offerti all’interno del carcere, alle esigenze di salvaguardia degli altri detenuti e di tutto il personale che opera negli istituti penitenziari, se il condannato affetto da grave malattia psichica sia in condizioni di rimanere in carcere o debba essere destinato a un luogo esterno, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1 -ter, ordin. penit., fermo restando che ciò non può accadere se il giudice ritiene prevalenti, nel singolo caso, le esigenze della sicurezza pubblica”.