Avvocati: le difficoltà di recupero del credito professionale e il relativo disegno di legge (di Riccardo Radi)

È di questi giorni la notizia della presentazione al Senato di un disegno di legge (allegato alla fine del post) per l’estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi.

I proponenti evidenziano l’oggettiva difficoltà di migliaia di professionisti che spesso rinunciano al recupero del credito a causa dei costi che la procedura comporta e che non sono sostenibili per le fasce reddituali più basse del mondo professionale.

Nella relazione di accompagnamento si evidenzia che la crisi economica derivante da queste situazioni ha impattato sulle professioni – oltre che per l’aumentare dei costi e degli oneri, anche fiscali, legati all’attività professionale – con una progressiva crescita degli insoluti che colpiscono con sempre maggior incidenza i piccoli e medi professionisti.

Tutti gli indicatori dimostrano che oggi i professionisti sono titolari di redditi spesso inferiori a quelli percepiti dai lavoratori dipendenti inquadrati nei livelli più bassi della contrattazione collettiva.

Non può tacersi come questo stato di crisi e di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti sia imputabile anche a scelte politiche passate che, nel nome di un principio di libera concorrenza, hanno inciso nel mercato delle prestazioni professionali, rendendo la figura del professionista indifesa ed alla totale mercé delle più spietate logiche di mercato senza preservare la garanzia di un’attività professionale libera ed indipendente da attuare anche attraverso la tutela di una prestazione professionale il cui compenso non sia soggetto in assoluto alla sola logica del massimo ribasso.

Anche per queste ragioni, il mancato pagamento del compenso professionale da parte del cliente è oramai diventato un elemento che incide gravemente sul reddito di molti professionisti, i quali spesso, in assenza di liquidità, sono costretti a rinunziare al recupero del credito a causa dei costi che la procedura comporta e che non sono sostenibili per le fasce reddituali più basse del mondo professionale.

Il fenomeno sopra descritto sta assumendo proporzioni epidemiche, ed è certamente una delle principali cause dell’indigenza in cui ormai versano centinaia di migliaia di professionisti e le loro famiglie, dato che il compenso per il professionista ha la stessa funzione della retribuzione per il lavoratore dipendente: quella di garantire la sopravvivenza del lavoratore.

Peraltro, il mancato pagamento del compenso professionale produce pure un danno all’erario, giacché per i professionisti vige il principio di cassa, ossia il reddito è costituito dai compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, detratte le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986): pertanto il mancato pagamento di un compenso professionale, si traduce, per lo Stato, in mancata percezione del relativo onere fiscale, costituito da IVA, imposta IRPEF ed eventuale ritenuta d’acconto.

Ne consegue che il recupero del credito del professionista è interesse non solo del lavoratore, ma anche della collettività, e deve quindi essere sostenuto ed incentivato. Una misura che aiuterebbe non poco i professionisti nella tutela delle loro ragioni (ed anche di quelle dell’erario) consiste nell’estendere alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale il regime fiscale agevolato previsto per le controversie individuali di lavoro.

In queste ultime, come è noto, vige il principio di gratuità delle spese processuali (articolo unico della legge n. 319 del 1958, come sostituito dall’articolo 10 della legge n. 533 del 1973), salvo che per l’onere di pagamento del contributo unificato (introdotto nel 2011 anche per tali controversie), il quale contributo tuttavia è dovuto nella misura della metà rispetto a quello previsto per le cause ordinarie, ed in ogni caso persiste l’esenzione nei confronti di coloro che risultino essere titolari di un reddito (lordo e familiare) inferiore al triplo del limite fissato per l’accesso al gratuito patrocinio (si veda l’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

Non vi è alcuna ragione, infatti, per non estendere le esenzioni dal pagamento delle spese processuali e le riduzioni delle medesime spese previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito relativo a compensi professionali, giacché soccorre la medesima ratio: un principio di tutela del lavoro, che non deve essere ostacolato da oneri di natura economica.

La proposta risulta assegnata alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 28 marzo 2023. Annuncio nella seduta n. 53 del 4 aprile 2023.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze).