La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 9049/2023 ha ricordato che in tema di rapina, l’elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta. (Fattispecie in cui l’agente aveva cagionato l’obnubilamento della vittima con uno spray e successivamente le aveva strappato una collanina con un’azione non originariamente programmata).
Nel caso esaminato, la difesa ha enfatizzato la circostanza che l’imputato strappò la collanina alla vittima con un’azione non originariamente programmata ma solo a seguito di un’azione violenza scaturita per altre ragioni, tesi nella sostanza recepita nella sentenza impugnata (“nel corso dell’azione e approfittando del momentaneo obnubilamento cagionato all’aggredito proprio con l’utilizzo dello spray l’imputato gli ha poi sottratto la collana che repentinamente si è messo in tasca”).
La Suprema Corte rileva che tale circostanza, però, non esclude la sussistenza nella fattispecie del delitto di rapina, configurabile anche in presenza del cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sulla efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all’impossessamento, non devono necessariamente preesistere all’inizio dell’attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Rv. 265644; Sez. 2, n. 4667 del 09/10/1987, dep. 1988, Rv. 178144; Sez. 1, n. 10097 del 09/01/1974, Rv. 128864).
Pertanto, la circostanza che l’azione violenta sia sorta in origine per altre ragioni nell’ambito di un contrastato rapporto interpersonale tra le parti non consente di escludere ex se il dolo del reato di rapina.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che il reato possa essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sulla efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all’impossessamento, non devono necessariamente preesistere all’inizio dell’attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, peraltro durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia (Cass. sez. 1, sent. n. 10097 del 09/01/1974, dep. 20/12/1974, Rv. 128864).
In tale senso deve dunque leggersi l’affermazione giurisprudenziale secondo la quale “ai fini della sussistenza del delitto di rapina, è sufficiente che l’agente ponga in essere l’impossessamento, allorché la minaccia (o la violenza – ndr.) è già in atto, non essendo necessario che la minaccia sia finalizzata a tale scopo fin dal primo atto” (Cass. Sez. 2, sent. n. 4667 del 09/10/1987, dep. 14/04/1988, Rv. 178144).
