Cass. pen.. Sez. 2^, sentenza n. 11660/2023 (10 marzo 2023), ha ad oggetto la questione delle ordinanze cautelari cosiddette “a catena”.
Norma di riferimento
È l’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale “Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma”.
La ratio della disposizione è chiara: il legislatore si è prefigurato una possibile specifica situazione di abuso del potere cautelare, cioè l’allungamento artificioso dei termini di durata massima delle misure cautelari, e, risultando disagevole impedirla preventivamente, ha preferito eliminarne gli effetti lesivi a posteriori.
Coerentemente a questo scopo, la norma contiene un presupposto, una conseguenza e una deroga al regime ordinario.
Il presupposto è duplice e alternativo: che nei confronti del medesimo imputato siano emesse più ordinanze dispositive delle medesima misura per il medesimo fatto oppure per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri.
La conseguenza è che, ove si sia verificato il presupposto, i termini di durata delle misure decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave (la cosiddetta retrodatazione).
La deroga è che questa disciplina non si applica alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste la connessione presa in considerazione dal comma in esame.
La decisione della Corte di cassazione
Il collegio della seconda sezione penale della Suprema Corte ha richiamato e condiviso il costante orientamento di legittimità secondo il quale, qualora nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Quando invece le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi del secondo provvedimento erano già desumibili dagli atti al momento della emissione del primo, il dies a quo per la seconda misura deve individuarsi nel giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Liberato, Rv. 235909; Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Rv. 281230).
Ha anche ricordato che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l’anteriore desumibilità ex actis del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l’adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento; non è invece sufficiente a questo scopo la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, poiché è tutt’altro che impossibile che questi non manifestino sin dall’inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Rv. 279291).
Ha richiamato infine, ancora una volta condividendoli, i principi espressi dalla stessa seconda sezione (sentenza n. 18879 del 30/04/2021, Rv. 281230), secondo la quale, ai fini dell’anteriore “desumibilità” dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all’emersione, in termini “quantitativi”, di un complesso di indizi valutabili in funzione dell’adozione della misura cautelare, senza valorizzare, in un’ottica più specificamente “qualitativa”, l’attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini.
Ulteriori riferimenti giurisprudenziali
È utile allargare lo sguardo verso un panorama giurisprudenziale più ampio.
Si segnalano a tal fine le massime che seguono, tutte riferibili a decisioni della Suprema Corte.
…Nozione di anteriore desumibilità delle fonti indiziarie
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore “desumibilità” delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice “conoscenza” o “conoscibilità” di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo dì cui all’art. 297, comma terzo, deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica “significanza processuale”; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziarlo, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo – in presenza di concrete esigenze cautelari – alla richiesta ed all’adozione di una misura cautelare (Sez. 3, 4990/2019).
…Esistenza di tre diverse tipologie di retrodatazione
L’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., delinea tre diverse ipotesi di “retrodatazione. La prima ricorre allorché due o più ordinanze applicative di misure cautelari personali riguardino fatti – reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (cosiddetta connessione qualificata) e, per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo, non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. Questa eventualità è regolata dal primo periodo dell’art. 297, comma 3, c.p.p., secondo cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente, cioè indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. La seconda è fondata sull’accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle distinte ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata indicate in precedenza e si differenzia per via della già avvenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo; essa presuppone, inoltre, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti essendo peraltro irrilevante il fatto che questi derivino da un unico procedimento, siano cioè la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. A questo caso si attaglia la regola dettata dal secondo periodo dell’art. 297, comma 3, c.p.p., di modo che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. La terza è, infine, quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione “non qualificata”; essa deriva dalla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 408/2005) per effetto del quale la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare si applica “in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l’autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l’adozione delle singole ordinanze“; in tal caso il giudice deve, pertanto, verificare se al momento dell’emissione della prima ordinanza cautelare, non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare; con l’ulteriore precisazione secondo cui tale regola opera solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, occorre verificare che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l’applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza e che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del PM (Sez. 2, 25611/2022).
…Retrodatazione possibile solo in presenza di delitti commessi in data anteriore a quella dell’emissione della prima ordinanza cautelare
Perché si possa parlare di “contestazione a catena” e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, è necessario che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione dell’ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (Sez. 2, 53069/2018).
…Frazionamento per fasi della durata globale della custodia cautelare ai fini della retrodatazione: possibile anche per fasi non omogenee
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. deve essere effettuata computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee (Sezioni unite, n. 23166/2020).
